Sentenza 8 novembre 2017
Massime • 1
Non sussiste fungibilità tra il periodo di espiazione della pena in regime differenziato ai sensi dell'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e la durata dell'isolamento diurno inflitto con sentenza di condanna all'ergastolo, attesa la radicale differenza tra i due istituti, in quanto il primo incide soltanto sulle modalità di attuazione del regime detentivo, con sospensione delle regole ordinarie del trattamento, mentre il secondo ha natura di vera e propria sanzione penale.
Commentario • 1
- 1. Isolamento diurno: è una sanzione penale autonoma, non una modalità esecutiva dell’ergastolo (Cass. Pen. n. 31127/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2025
1. Il 27 novembre 2024 il Magistrato di sorveglianza di Cuneo rigettava il reclamo proposto ai sensi dell'art. 35 ord. pen. da Ab.Ar., detenuto in espiazione della pena dell'ergastolo con isolamento diurno per due anni e sei mesi e sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord. pen., avverso le modalità di esecuzione dell'isolamento diurno, con particolare riguardo alla chiusura del blindo ed al divieto di comunicare e scambiare il cibo con i compagni del proprio gruppo di socialità: dette modalità venivano ritenute afflittive, ma non in contrasto "con il senso di umanità e di rieducazione della pena, tenuto conto che, da un lato, il detenuto è quotidianamente sottoposto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/11/2017, n. 52624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52624 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2017 |
Testo completo
52624-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 08/11/2017 ADET TONI NOVIK -Presidente - Sent. n. sez. 3638/2017 NC SIANI Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE GIACOMO ROCCHI N.19660/2017 RAFFAELLO MAGI ALESSANDRO CENTONZE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA NC nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 03/04/2017 della CORTE ASSISE di PALERMO sentita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
lette le conclusioni del PG Luigi Orsi che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di assise di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta del P.M. che aveva emesso un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti nei confronti di LO IN, condannato con tre sentenze alla pena dell'ergastolo, con una quarta alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per anni uno e con altre sentenze a pene detentive temporanee elevate, determinava in anni tre la durata dell'isolamento diurno ai sensi dell'art. 72, comma 1, cod. pen.. La Corte territoriale riteneva che ogni questione concernente il calcolo del pregresso isolamento in precedenza subito esulasse dall'oggetto del provvedimento, con il quale il giudice dell'esecuzione era chiamato esclusivamente a determinare il cumulo giuridico e, quindi, la durata dell'isolamento diurno.
2. Ricorre per cassazione il difensore di IN LO, deducendo violazione di legge. La durata dell'isolamento diurno deve essere quantificata alla luce dei criteri direttivi dell'art. 133 cod. pen., stante la natura sanzionatoria della misura;
al contrario, la Corte di assise di Palermo aveva applicato in maniera automatica la durata massima dell'isolamento, senza fornire alcuna motivazione per tale decisione;
in particolare non aveva tenuto conto della partecipazione all'opera rieducativa dimostrata dai 2.115 giorni di liberazione anticipata già ottenuti. Inoltre, la Corte territoriale aveva omesso di verificare il tempo trascorso dal condannato in regime di cui all'art. 41 bis ord. pen. e di considerare già scontata per fungibilità la sanzione dell'isolamento diurno;
la Corte non aveva effettuato alcun accertamento, ritenendo che esso fosse rimesso alla Magistratura di Sorveglianza e, comunque, non aveva fornito alcuna motivazione alla decisione.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte conclude per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. In effetti, la motivazione dell'ordinanza impugnata si limita a statuire che "l'isolamento diurno va determinato nella misura massima di anni tre": motivazione apparente, in quanto la Corte territoriale non spiega perché ha 2 ritenuto di quantificare la durata dell'isolamento nella misura massima.
2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. In effetti, la Corte territoriale ha omesso di provvedere sull'istanza del condannato di ritenere fungibile il periodo trascorso in regime di cui all'art. 41 bis ord. pen. e isolamento diurno, benché la richiesta del condannato fosse ammissibile, essendo chiamato il giudice a determinare la pena residua da espiare. Tuttavia questa Corte ha costantemente affermato che non sussiste fungibilità tra il periodo di custodia cautelare sofferta in regime detentivo differenziato ai sensi dell'art. 41 bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 e la durata dell'isolamento diurno inflitto con la sentenza definitiva di condanna alla pena dell'ergastolo (Sez. 1, n. 31004 del 15/07/2009 - dep. 27/07/2009, Scaduto, Rv. 244834), attesa la radicale differenza tra l'istituto dell'isolamento diurno, che ha il carattere di una vera e propria sanzione penale, e dell'isolamento cautelare con la sospensione delle regole ordinarie del trattamento, prevista dall'art. 41 bis ord. penit., che incide invece solo sulle modalità di attuazione del regime di detenzione (Sez. 1, n. 3679 del 18/01/2007 - dep. 31/01/2007, Campanella, Rv. 235797; Sez. 1, n. 613 del 28/01/2000 dep. 14/03/2000, Paolello, Rv. - 215422). Il principio trova applicazione sulla base delle medesime considerazioni anche con riferimento alla pretesa fungibilità tra isolamento diurno e espiazione di pena in regime di cui all'art. 41 bis cit.
P.Q.M.
limitatamente alla determinazione Annulla l'ordinanza impugnata dell'isolamento diurno e rinvia per nuovo esame sul punto alla Corte di assise di Palermo. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso l'8 novembre 2017 'Il Presidente Il Consigliere estensore Adet Toni Novik64660+ Giacomo Rocchi DEPOSITATA IN CANCELLERIA 17 NOV 2017 LCANCELLIERE Stefania FAIELLA