Cass. pen., sez. I, sentenza 08/11/2017, n. 52624
CASS
Sentenza 8 novembre 2017

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Massime1

Non sussiste fungibilità tra il periodo di espiazione della pena in regime differenziato ai sensi dell'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e la durata dell'isolamento diurno inflitto con sentenza di condanna all'ergastolo, attesa la radicale differenza tra i due istituti, in quanto il primo incide soltanto sulle modalità di attuazione del regime detentivo, con sospensione delle regole ordinarie del trattamento, mentre il secondo ha natura di vera e propria sanzione penale.

Commentario1

  • 1Isolamento diurno: è una sanzione penale autonoma, non una modalità esecutiva dell’ergastolo (Cass. Pen. n. 31127/25)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2025

    1. Il 27 novembre 2024 il Magistrato di sorveglianza di Cuneo rigettava il reclamo proposto ai sensi dell'art. 35 ord. pen. da Ab.Ar., detenuto in espiazione della pena dell'ergastolo con isolamento diurno per due anni e sei mesi e sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord. pen., avverso le modalità di esecuzione dell'isolamento diurno, con particolare riguardo alla chiusura del blindo ed al divieto di comunicare e scambiare il cibo con i compagni del proprio gruppo di socialità: dette modalità venivano ritenute afflittive, ma non in contrasto "con il senso di umanità e di rieducazione della pena, tenuto conto che, da un lato, il detenuto è quotidianamente sottoposto …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 08/11/2017, n. 52624
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 52624
Data del deposito : 8 novembre 2017

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