Sentenza 16 ottobre 2008
Massime • 1
In tema di patrocinio a spese dello Stato, la competenza per la liquidazione delle spese relative ai procedimenti incidentali spetta al giudice della fase o del grado del processo principale in cui è stata svolta l'attività difensiva da remunerare, a norma dell'art. 12, comma secondo, L. n. 217 del 1990 (istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti) anche se tale disposizione non è stata riprodotta nel Testo unico di riordino normativo della materia, approvato con d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/10/2008, n. 40685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40685 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2008 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
40 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. FAZZIOLI EDOARDO
CONSIGLIERE 1. Dott. GRANERO FRANCANTONIO
11 2. Dott. ZAMPETTI UMBERTO
3. Dott. VECCHIO MASSIMO 11
4.Dott. PIRACCINI PAOLA "I
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul conflitto di competenza sollevato da
1) TRIBUNALE LIBERTA' CATANIA CONFLITTO
nei confronti di :
2) GIP TRIBUNALE RAGUSA ORDINANZA del 13/06/2008
TRIB. LIBERTA' di CATANIA
sentita la relazione fatta dal Consigliere
PIRACCINI PAOLA
_ lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr.
85 6 85 / 08 UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 16/10/2008
SENTENZA
N. 2759108
REGISTRO GENERALE
N. 023558/2008
Sex coufl
Rilevato che il difensore non è comparso
FATTO E DIRITTO
Il GIP presso il Tribunale di Ragusa declinava la propria competenza alla liquidazione del compenso al difensore di fiducia di MA PP, ritenendo competente il Tribunale del riesame che aveva disposto l'ammissione al gratuito patrocinio.
Il Tribunale del riesame di Catania sollevava conflitto di competenza per materia richiamando la prevalente giurisprudenza di legittimità che aveva ritenuto competente alla liquidazione delle spese e degli onorari sostenute nelle fasi incidentali il giudice del procedimento principale, anche in caso di ammissione al gratuito patrocinio.
Va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità del conflitto in rito, perchè dal rifiuto, formalmente manifestato, di due giudici a conoscere dello stesso procedimento è derivata una situazione di stasi processuale che è irrisolvibile senza l'intervento di questa Suprema Corte.
La Corte ritiene che debba essere dichiarata la competenza per materia del GIP presso il Tribunale di Ragusa. La giurisprudenza di legittimità, dopo un primo orientamento contrario, si è ormai assestata nel ritenere che in tema di gratuito patrocinio, poichè l'ammissione è valida in ogni grado e fase del giudizio, e quindi anche per le procedure incidentali, la competenza a provvedere alla liquidazione delle spese e degli onorari appartiene, ai sensi dell'art. 12, comma 2, L. 217/90 al giudice di ogni fase e grado del procedimento;
tale competenza unitaria sussiste, anche se la disposizione di cui sopra non è stata ripetuta nel Testo Unico 113/2002 (Sez. I 22 maggio 2002 n.
23233, rv. 221644; Sez. I 25 settembre 2002 n. 35071, rv. 222331; Sez. I 17 settembre 2003 n.
40869, rv. 226834).
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del GIP del Tribunale di Ragusa cui dispone trasmettersi gli atti.
Roma 16 ottobre 2008
est. DEPOSITATA Il Presidente IN CANCELLERIA Елегия Paola Piraccin
3 1 OTT. 2008
Stefania Faiella