Sentenza 6 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/02/2002, n. 1631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1631 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2002 |
Testo completo
I D A , IANA S 0 O 1 S L A L L T T ITA O R B E 'A I ICA S D L E P BL L S A E I T D 3 S N I 3 G O S 5 P O N E M A . UPREM I S N D I , A 3 I NOME DEL POPOLO ITALIANO A , D 7 ORTE - O O E 3 P T T - T 1 N S 1 I E IR S G C Oggetto E E D R A L O L Rilscio di E E ION TENZA D fondo agricolo Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 21097/99 GIUSTINIANIDott. Vito Presidente Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Cron. 4088 Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere Rep. Dott. Donato CALABRESE Rel. Consigliere Ud. 24/09/01 Dott. Gianfranco MANZO Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ER RI, elettivamente domiciliata in ROMA presso la CORTE di CASSAZIONE, difesa dall'avvocato GIUSEPPE MANCINI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
AP SI;
- intimata avversO la sentenza n. 332/98 della Corte d'Appello di L'AQUILA, SEZ SPECIALIZZATA AGRARIA, emessa il 13/10/98 e depositata il 29/10/98 (R.G. 95/98); 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1635 udienza del 24/09/01 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 11.4.1997 NO SI evocava dinanzi alla Sezione specializzata agra- ria del Tribunale di Vasto ER Marisa per il rilascio del fondo in contrada San Vito di San Salvo (riportato in catasto al f. 1, particelle 20 e 45), di proprietà di essa ricorrente e coltivato dalla convenu- ta "pur non essendo coltivatrice diretta e sebbene 417 non [fosse] stato stipulato alcun contratto di affitto". L'attrice precisava che la domanda era diretta ad ot- tenere la sentenza di condanna al rilascio del fondo... per risoluzione del contratto di affitto alla data del 10.11.1997, ex art. 2 1. 203/82 o a quella diversa che sarà stabilita>>. La convenuta si costituiva in giudizio e deduceva la nullità del ricorso per violazione dei termini a comparire e per indeterminatezza della domanda. Fissata una nuova udienza nel rispetto dei termini a comparire, con sentenza in data 1.10.1997 l'adita Se- zione accoglieva la domanda. Gravata la decisione dalla soccombente, la Corte 2 -d'appello di L'Aquila Sezione specializzata agraria con sentenza del 13.10.1998 rigettava l'appello. Per la cassazione di tale sentenza ER Ma- risa ha proposto ricorso, affidando l'impugnazione a due motivi. L'intimata NO SI non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo si denunzia motivazione illogica contraddittoria e comunque inesistente su punti decisi- vi della controversia, nonché violazione e falsa appli- cazione degli artt. 414, 416, 420, 100 e 112 c.p.c. Premettendo di avere preso tempestivamente posizione sulla domanda attorea, senza quindi dare per accettato e pacifico che era lei la conduttrice del fondo, la ri- corrente ER si duole che alla istante Napoli- tano sia stato riconosciuto il diritto di "chiarire progressivamente>> la domanda introduttiva" e che la Corte d'appello abbia considerato "mere precisazioni" le modificazioni della domanda. Deduce, inoltre, l'illogicità e la non sostenibilità del ragionamento fatto dalla Corte per superare le eccezioni di difetto di legittimazione passiva di essa ER e attiva della NO. Il motivo non è fondato. 3 Pregiudizialmente va osservato, in punto di legit- timazione delle parti, che -in relazione ad entrambe le eccezioni con motivazione adeguata ed immune da errori di diritto la Corte territoriale abruzzese ha Osserva- to, quanto al dedotto difetto di legittimazione attiva della NO, che costei aveva titolo a proporre la domanda di rilascio del fondo, atteso l'atto di dona- zione del fondo in suo favore del 30.10.1992 che ne comportava il subentro nel preesistente (del 1978) rap- porto agrario per successione per atto inter vivos, e dunque la coincidenza nella sua persona delle qualità di proprietaria e di concedente;
e, quanto al dedotto difetto di legittimazione passiva della medesima Gian- caterini, ha ritenuto che essa si sia limitata ad una "generica contestazione" circa i fatti affermati dall'attrice a fondamento della domanda di rilascio, senza, cioè, prendere posizione precisa in ordine alla "circostanza che il fondo oggetto della domanda fosse coltivato [da essa] convenuta", affermazione, questa, che non risulta aggredita da specifica censura. La relativa doglianza, quindi, è da disattendere. vime Non inficiata da vizi di motivazione della domanda, che rientra tra i compiti del giudice di merito, il quale ha osservato che nella fattispecie - relativamente all'affermazione dell'attrice che "il rapporto di af- 4 fitto de quo [fatto, secondo lo stesso giudice del me- rito, in concreto valere dalla NO] ha avuto inizio nel 1978" si è trattato non di una modifica- zione della domanda, ma di una mera precisazione di que- sta, certamente ammissibile alla stregua dell'art. 183 comma 4 c.p.c., essendo difatti avvenuta alla prima udienza (coincidente, nella specie, con quella di di- scussione, per via del rito del lavoro applicabile alle controversie agrarie). Che d'altronde si trattasse di una precisazione, e non già di una modificazione della domanda, risulta evidente, posto che l'attrice, avendo chiesto "sentenza di condanna al rilascio del fondo per la risoluzione del contratto di affitto alla data del 10.11.1997, ex art. 2 1. 203/82 o a quella diversa sta- bilita", si è limitata a riempire il vuoto di informa- zione (soccorrendo, qui, in ogni caso la norma) rappre- sentato dalla mancata indicazione della data di inizio del rapporto agrario (appartenente comunque all'ultimo scaglione di scadenza contemplato dall'art. 2 cit.), provvedendo (e solo in tal senso è da intendere la lo- cuzione "progressiva” utilizzata dal giudice d'appello onde giustificare la compensazione delle spese) a 'pre- cisare' tale data, senza modificazione, quindi, né del- la causa petendi né del petitum. Anche della esplicazione contenuta nel ricorso in- 5 troduttivo -ovvero che "non era stato stipulato alcun contratto di affitto"- la Corte ha data inoltre conto con incensurabile apprezzamento, ritenendo che inesistenza di unl'affermazione andasse riferita alla contratto "scritto" di affitto, e non già del negozio. Col secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 414, 420 e 112 c.p.c., nonché motivazione carente ed illogica su di un punto decisivo della controversia. Assume la ricorrente che, avendo censurato la tesi del Tribunale sull' "implicita rinun- cia" da parte della istante NO alla domanda di detenzione senza titolo da parte di essa ER in favore della domanda di "risoluzione" -diventata, secondo lo stesso primo giudice, di "rilascio" per sca- дн denza "utilmente disdettata" del contratto di affitto-, la Corte d'appello abbia omesso di pronunciare sul de- nunciato conflitto insanabile tra le due domande. La censura, anche alla luce di quanto già esposto, va disattesa. Nell'interpretare la domanda, che, come evidenzia- è compito del giudice di merito, la corte d'appello to, ha ritenuto che si trattava, esattamente, di domanda di cessazione per scadenza di contratto agrario e condanna al rilascio del terreno, posto che l'attrice aveva pre- cisato, nel testo del ricorso, che la domanda era di- 6 retta ad "ottenere la sentenza di condanna al rilascio del fondo descritto per risoluzione del contratto di affitto alla data del 10.11.1997, ex art. 2 1. 203/82 o а quella diversa che [sarebbe stata] stabilita "e che aveva" intimato tempestiva disdetta del contratto [la quale invero si giustifica proprio in relazione a con- tratto di affitto ex art. 4 1. cit.] a mezzo raccoman- data a. r. 29/30.3.96", richiedendo, altresì, all'Ispettorato provinciale agrario di procedere al 0 1 A I 3 . S D 3 T S [obbligo cui indubbiamente , 5 R tentativo di conciliazione A T O A . ' , L L L N A L S O E E 3 B non sottostà la detenzione senza titolo del fondo]. D 7 - I 8 S - U N A 1 G E T 1 E' di tutta evidenza, dunque, che l'asserito dedot- S C O L O to conflitto tra le domande è stata ritenuto dal giudi- ce a quo insussistente, o, quanto meno, risolto, ancor- chè implicitamente, ma chiaramente, per la domanda di cessazione di contratto di affitto, per scadenza legale dello stesso. Il ricorso va quindi rigettato. Nulla in ordine al- le spese del presente giudizio di Cassazione non avendo l'intimata svolto attività difensiva.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Così deciso, il 24.9.2001. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Vinfectiniven IL CANCELLIERE G1 Gina Casoli 7