Sentenza 12 aprile 2016
Massime • 1
L'ordinanza di custodia cautelare emessa ex art. 27 cod. proc. pen. non deve essere notificata o consegnata all'interessato, in quanto la citata disposizione, tra gli adempimenti ai quali deve assolvere il giudice competente, richiama solo quelli previsti dagli artt. 292, 317 e 321 cod. proc. pen., e non anche quelli previsti dall'art. 293 dello stesso codice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/04/2016, n. 25244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25244 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2016 |
Testo completo
25 244/ 1 6 art. 94, 44 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 12/04/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: LUISA BIANCHI Dott. - Presidente - SENTENZA N.- Consigliere - N 642/2016 FRANCESCO MARIA CIAMPI Dott. Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. CARLA MENICHETTI N. 8019/2016 Dott. PASQUALE GIANNITI - Consigliere - Dott. EUGENIA SERRAO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EL DO AH N. IL 17/09/1979 avverso l'ordinanza n. 2605/2015 TRIB. LIBERTA' di NAPOLI, del 14/12/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLA MENICHETTI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Maria Giuseppina Todamoni che ha chiesto dichiararsi la iuammissibilità del ricorso Udit i difensor Avv.; Carmelia Perone che si riporta ai motivi di ricorso e ue chiede l'acco glimento RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza 14.12.2015 il Tribunale di Napoli rigettava l'appello presentato nell'interesse di El OU FA avverso l'ordinanza emessa dal medesimo Tribunale in data 14.4.2015 con la quale veniva rigettata l'istanza di declaratoria di inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere, applicata a seguito di ordinanza del GIP in data 10.1.2011. Premetteva il Tribunale che l'11.6.2009 era stata emessa nei confronti del prevenuto dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria, ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere in ordine ai reati di cui agli artt.74 e 73 DPR n.309/90; in detta ordinanza il GIP aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale ed in data 10.1.2011 era stata emessa, ai sensi dell'art.27 c.p.p. dal GIP del Tribunale di Napoli, una seconda ordinanza di custodia cautelare;
il 23.12.2014 il prevenuto, dichiarato latitante con decreto emesso dal GIP del Tribunale di Napoli il 18.11.2010 ed estradato in virtù di M.A.E., aveva ricevuto la notifica dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa l'11.6.2009 ed era stato sottoposto alla misura. Le doglianze dell'imputato riguardavano: l'omessa notifica del titolo custodiale emesso dal GIP del Tribunale di Napoli in data 10.1.2011, l'omessa traduzione del predetto provvedimento nella lingua del paese d'origine del prevenuto e l'omesso interrogatorio di garanzia ex art.294 c.p.p. I rilievi difensivi, già confutati dal giudice di prime cure, venivano tutti disattesi: quanto all'omesso interrogatorio, perché la questione era stata già prospettata e respinta con precedente ordinanza non impugnata e coperta da giudicato cautelare;
quanto alla notifica della seconda ordinanza, intervenuta nel termine di rito dopo la declaratoria di incompetenza, riteneva che non fosse dovuta in quanto l'art.27 c.p.p., nel prevedere gli adempimenti cui doveva assolvere il giudice competente, non richiamava l'art.293 c.p.p.; quanto, infine, alla necessità di una traduzione del titolo, rilevava che l'imputato aveva dimostrato di conoscere la lingua italiana.
2. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, per cinque distinti motivi.
2.1. Con un primo motivo deduce inosservanza o erronea applicazione della legge procedurale penale per violazione degli artt. 143 e 143 bis c.p.p.: l'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti dello straniero che non conosce la lingua italiana doveva essere accompagnata da traduzione in altra lingua a lui nota, come deciso dalla Corte Cost. con sentenza n.10 del 1993. Il Tribunale di Napoli non aveva tenuto conto che El OU aveva scarsa conoscenza della lingua italiana e non era certo in grado di comprendere il contenuto del lungo e complesso provvedimento custodiale.
2.2. Con un secondo motivo lamenta identico vizio per violazione dell'art.27 c.p.p. in combinato disposto con gli artt.292 e 293 c.p.p.: l'ordinanza del GIP del Tribunale di Napoli del 10.1.2011 non era mai stata notificata al ricorrente né a taluno dei suoi difensori intanto avvicendatisi e solo in data 17.2.2015 era stata notificata all'Avv. Angela Migliano, difensore d'ufficio.
2.3. Con un terzo motivo lamenta ancora violazione dell'art.606 lett.c) c.p.p. in riferimento all'art.27 c.p.p. in combinato disposto con gli artt. 292, 293 e 159 c.p.p. La notifica all'Avv. Angela Migliano era comunque tardiva poiché essendo l'imputato irreperibile doveva essere effettuata nell'immediatezza e non anni dopo.
2.4. Con un quarto motivo prospetta violazione dell'art.125 comma 3 c.p.p. perché in alcuni casi il provvedimento custodiale ex art.27 c.p.p. era stato notificato ad altre parti processuali.
2.5. Sotto il medesimo profilo evidenzia incongruità della motivazione, laddove si esclude un obbligo giuridico di notifica e poi si argomenta della validità della notifica al difensore d'ufficio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non merita accoglimento.
2. In ordine al primo motivo di doglianza relativo alla mancata traduzione del provvedimento custodiale, la motivazione dell'impugnata ordinanza appare corretta laddove afferma la conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato, considerato il congruo numero di conversazioni in cui questi discorre in italiano con altri cittadini italiani e la circostanza che, proprio per l'appurata conoscenza della lingua italiana, egli partecipò al dibattimento senza l'assistenza dell'interprete. L'assunto della mancata comprensione della lingua italiana, secondo corretto rilievo del Tribunale, costituiva dunque una mera asserzione, sconfessata in fatto dalle dette circostanze.
3. Anche il secondo motivo, disatteso dal Tribunale con richiamo a giusti principi di diritto, è infondato. In caso di emissione di nuova ordinanza di custodia cautelare da parte di giudice ritenutosi successivamente competente, non ne è dovuta la notifica o consegna all'interessato prevista dall'art.293 c.p.p., in quanto l'art.27 c.p.p., nel prevedere gli adempimenti cui deve assolvere il giudice competente, richiama solo quelli previsti dagli artt. 292, 317 e 321 stesso codice, e non anche quelli previsti dall'art.293 (Sez.1, 21.10.1994, n.4663).
4. Del pari privo di pregio il terzo motivo. Come ben rilevato dal Tribunale, l'ordinanza resa dal GIP del Tribunale di Napoli è pienamente efficace in quanto intervenuta, successivamente alla declaratoria di incompetenza del GIP del Tribunale di Reggio Calabria, nel termine di rito: peraltro, la disciplina dell'art.27 c.p.p. prevede la perdita di efficacia del titolo non in caso di mancata notifica dell'ordinanza ma unicamente nel caso in cui la stessa non venga riemessa nel termine di legge, ciò che invece è puntualmente avvenuto nel caso di specie. Inconferente dunque la doglianza relativa al momento in cui è avvenuta la notifica al difensore, poiché il ricorso è stato comunque presentato nel termine e non sono state dedotte specifiche violazioni del All diritto di difesa, che anzi è stato tempestivamente e compiutamente esercitato. Sul punto, questa Corte si è già espressa nel senso dell'ammissibilità della richiesta di riesame avverso ordinanza di misura cautelare personale proposta prima che l'ordinanza stessa sia eseguita o notificata, essendo la fissazione del "dies a quo" per l'impugnazione funzionale alla determinazione del termine finale (Sez.3, 25.6.2010, n.26218).
5. Gli ultimi due motivi di ricorso non rilevano ai fini della fondatezza dello stesso, poiché non indicano il pregiudizio che avrebbe subito l'imputato dalle notifiche asseritamente effettuate in favore di altri soggetti.
6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e la trasmissione della sentenza per gli adempimenti ex art.94, comma 1 ter, disp.att.c.p.p.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art.94 c.1 ter disp.att. del c.p.p. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 aprile 2016 Il Presidente Il Consigliere estensore Luisa Bianchi Carla Menichetti CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE FV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 17 GIU. 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dr.ssa briello Lamelza 3