Cass. pen., sez. V, sentenza 14/10/2016, n. 1382
CASS
Sentenza 14 ottobre 2016

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Massime1

In caso di genericità o indeterminatezza del fatto descritto nel capo di imputazione, il giudice del dibattimento deve dichiarare la nullità del decreto che dispone il giudizio, ai sensi dell'art. 429, comma secondo, cod. proc. pen. (o del decreto di citazione a giudizio, ai sensi dell'art. 552, comma secondo, dello stesso codice), senza alcuna previa sollecitazione, rivolta al pubblico ministero, ad integrare o precisare la contestazione, non essendo estensibile, alla fase dibattimentale, il meccanismo correttivo che consente al giudice dell'udienza preliminare di sollecitare il P.M. alle opportune precisazioni e integrazioni, indicandogli, con ordinanza interlocutoria, gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche alla base del rilevato difetto dell'imputazione. (Nella specie, la Corte ha rigettato il ricorso del pubblico ministero che lamentava l'abnormità dell'ordinanza del giudice conforme al principio enunciato).

Commentari2

  • 1Art. 429 - Decreto che dispone il giudizio
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    1. Il decreto che dispone il giudizio contiene: a) le generalità dell'imputato e le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori; b) l'indicazione della persona offesa dal reato qualora risulti identificata; c) l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge; d) l'indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono; e) il dispositivo, con l'indicazione del giudice competente per il giudizio; f) l'indicazione del …

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  • 2Art. 61 - Provvedimenti emessi nell’udienza preliminare
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 14/10/2016, n. 1382
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1382
Data del deposito : 14 ottobre 2016

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