Sentenza 5 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/02/2002, n. 1545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1545 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2002 |
Testo completo
E N 6 O 8 I 9 Z 1 / A 4 R M / T 6 - 2 S I B . G .R . UBBLICA ITALIANA L E .P L R D A R . L A A 01 545 /0 2 B E T D U D A IB T I E IN NOME DI POPOLO ITALIANO S A R T 1 T I N 3 E N R 1 S E E I S . COR T E A N A Oggetto M Processo Dott. Michele Presidente CANTILLO Tributario Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere Dott. Antonio MERONE Consigliere R.G. N. 18410/00 Dott. CH MELONCELLI Rel. Consigliere Cron. 3888 Consigliere Rep.Dott. Francesco TIRELLI ha pronunciato la seguente Ud. 03/04/01 SENTENZA sul ricorso proposto da: DI OR ACHILLE, IN PERSONA FOSSA LAU RA VED ORTOMB, FOSSA LAURA, OR DONATELLA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GERMANICO 197, presso lo studio dell'avvocato MAURO MEZZETTI, che li difende unitamente all'avvocato ALBERTO ACCORDI, giusta mandato a margine;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE UFF ENTRATE II DD CASTIGLIO;
intimato avversO la sentenza n. 164/99 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 2001 02/07/99; 763 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 03/04/01 dal Consigliere Dott. CH MELONCELLI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato MEZZETTI, che ha l'accoglimento dei vari motivi del ricorso chiesto il primo motivo del quale chiede la eccetto rinuncia;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 3 Svolgimento del processo 1. La signora UR AT, in proprio e quale esercente la potestà sul figlio minore EL, e la signora LL OM ricorrono per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale di Milano 28 giugno 1999, n. 164/44/99, depositata il 28 giugno 1999, con la quale viene parzialmente riformata la sentenza della Commissione tributaria pro- vinciale di Mantova 12 ottobre 1995, n. 287/05/96, che aveva accolto due ricorsi, riuniti, del signor CH OM e aveva annullato gli avvisi di accertamento IRPEF 1991 e 1992. 2. La sentenza impugnata è così motivata: a) in ordine alla questione pregiudiziale, sollevata dal contribuente in primo grado e accolta con efficacia assorbente dalla Commissione tributaria di primo grado, secondo cui le acquisizioni investigative della Guardia di finanza sarebbero state illegittime perché assolte senza consentire la tutela difensiva dell'interessato, si osserva che, in materia di illeciti tributari, agli accessi e alle verifiche compiuti dalla Guardia di finanza, non si applica la disciplina prevista dal codice di procedura penale per l'attività di polizia giudiziaria, senza che occorra, in particolare, procedere secondo le modalità ex art. 220 delle disposizioni di attuazione cpp;
b) anche l'eccezione di nullità degli atti di indagine della Guardia di finanza per mancanza dell'autorizzazione del pubblico ministero va respin- ta, perché le risultanze storiche attestate non sono suscettibili di apprezza- mento quanto alla loro data;
सर 3 6 7 c) nel merito sono accolti i ricorsi contro gli avvisi limitatamente al recupero a imposizione dei costi non inerenti, relativi a carburanti, manu- tenzioni e riparazioni, e dei costi indeducibili.
3.1. Con il ricorso per cassazione sono denunciati i seguenti vizi del- la sentenza della Commissione tributaria regionale di Milano 28 giugno 1999, n. 164/44/99: 1) violazione e falsa applicazione degli articoli 22, 27, 53 DLgs 31 dicembre 1992, n. 546; 2) violazione e falsa applicazione delle norme sull'interruzione e sul- l'estinzione del processo tributario previste dagli art. 40-43 e 45 DLgs 31 di- cembre 1992, n. 546 (art. 360, n. 3, cpc); 3) violazione e falsa applicazione dell'art. 350 cpp e dell'art. 220 disp. coord. Ccp (art. 360, n. 3, cpc); 4) violazione e falsa applicazione dell'art. 63 DPR 26 ottobre 1972, n.633, e dell'art. 33 DPR 29 settembre 1973, n. 600, e omessa motivazione su punto decisivo (art. 360, n. 3 e 5, cpc).
3.2. Le ricorrenti concludono chiedendo la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, con condanna dell'amministrazione finanziaria al pagamento delle spese dei giudizi di merito e di legittimità.
4. Il Ministero delle finanze non si è costituito.
5. Le ricorrenti depositano anche una memoria. Motivi della decisione 6.1. Con il primo motivo di ricorso per cassazione sono denunciate la violazione e la falsa applicazione degli articoli 22, 27, 53 DLgs 31 di- cembre 1992, n. 546, sulla costituzione nel giudizio tributario dell'appellan- 5 te, e inammissibilità rilevabile d'ufficio (art. 360, n. 3, cpc), perché il deposi- to del ricorso notificato sarebbe stato effettuato presso la segreteria della Commissione tributaria regionale, non per consegna diretta, ma attraverso il servizio postale.
6.2. Il primo motivo è reso oggetto di esplicita rinuncia da parte delle ricorrenti nell'udienza pubblica di discussione.
7.1. Con il secondo motivo di ricorso le contribuenti fanno valere la violazione e la falsa applicazione delle norme sull'interruzione e sull'estin- zione del processo tributario previste dagli art. 40-43 e 45 DLgs 31 dicem- bre 1992, n. 546 (art. 360, n. 3, cpc), perché l'Ufficio, in luogo di presentare al Presidente della sezione della Commissione tributaria un'istanza di tratta- zione, ha presentato al Presidente della Commissione un'istanza di riassun- zione, accompagnata da una copia di raccomandata di avvenuta notifica del- la stessa istanza alla controparte nella persona del defunto signor CH OM, con la conseguenza che gli eredi non si sono mai costituiti. Inol- tre, poiché al 23 gennaio 1999, cioè alla scadenza dei sei mesi dall'ordinanza di interruzione, il termine perentorio era scaduto senza che gli eredi si fossero costituiti in giudizio, la Commissione tributaria avrebbe dovuto dichiarare d'ufficio l'avvenuta estinzione del processo.
7.2. Il motivo è inammissibile. Infatti, nelle premesse di fatto della sentenza della Commissione tributaria regionale di Milano 28 giugno 1999, n. 164/44/99, si legge testualmente: Si è costituito nel grado l'OM resistendo al gravame e proponendo altresì appello incidentale, ma in pro- sieguo, per il suo decesso, veniva dichiarata l'interruzione del giudizio, rias- sunto poi nel confronti degli eredi, che si sono costituiti in persona di FOS- 6 SA OR UR in proprio e quale titolare della potestà sul mi- nore EL e OR LL, richiamandosi alle argomentazioni e conclusioni svolte dal proprio NT causa>>. Essendosi così svolti i fatti, si deve fare valere l'art. 45.3 DLgs 31 dicembre 1992, n. 546, per il quale L'estinzione del processo per inattività delle parti è rilevata anche d'ufficio solo nel grado di giudizio in cui si verifica e rende inefficaci gli at- ti compiuti>>. Ne deriva che le ragioni, che, al riguardo, sono fatte valere ora, attraverso il ricorso per cassazione, sono inammissibili.
8.1. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 350 cpp e dell'art. 220 disp. coord. Ccp (art. 360, n. 3, cpc): le contribuenti lamentano che, nonostante nel corso dell'accertamento dal parte della Guardia di finanza siano emersi indizi di reato, non si siano applicati gli art. 350 cpp e 220 disp. coord. Cpp, che assicurano la garanzia di difesa del cittadino attraverso la nomina di un difensore.
8.2. Con il quarto motivo di ricorso, poi, si ipotizza la violazione e la falsa applicazione dell'art. 63 DPR 26 ottobre 1972, n. 633, e dell'art. 33 DPR 29 settembre 1973, n. 600, e l'omessa motivazione su un punto decisi- vo (art. 360, n. 3 e 5, cpc). Sostengono le ricorrenti che gli articoli delle leg- gi di imposta citati, nel testo modificato dall'art. 18 L. 30 dicembre 1990, n. 413, prevederebbero che la Guardia di finanza, allorché agisce quale polizia giudiziaria, utilizza e trasmette agli uffici documenti, dati e notizie acquisiti direttamente o riferiti ed ottenuti da altre forze di polizia, previa autorizza- zione dell'autorità giudiziaria in relazione alle norme che disciplinano il se- greto. Il Pubblico Ministero, titolare dell'indagine, si troverebbe in una si- tuazione giuridica di discrezionalità vincolata al presupposto che l'esercizio 7 di tale potere sia necessario per la prosecuzione delle indagini in corso. Il rilascio dell'autorizzazione sarebbe, quindi, subordinato all'accertamento della sussistenza delle condizioni che legittimano l'uso e la trasmissione di documenti, dati e notizie acquisiti nell'esercizio dei poteri di polizia giudi- ziaria e non coperti da segreto. L'autorizzazione avrebbe natura di atto am- ministrativo e dovrebbe essere rilasciata prima dell'utilizzo e della trasmis- sione dei dati acquisiti, dovrebbe essere esplicita, scritta e motivata in rela- zione alle condizioni di cui sopra. Su tali questioni, espressamente dedotte ed articolate nel giudizio di appello, la sentenza impugnata sarebbe rimasta pressoché muta, se si esclude un'incomprensibile affermazione secondo cui le risultanze storiche attestate nel documento menzionato non sono suscetti- bili di qualsivoglia giudizio circa una loro diversa od effettiva origine nel tempo.
8.3. Il terzo ed il quarto motivo sono così oggettivamente connessi che li si possono esaminare congiuntamente. I motivi sono infondati. Infatti, come ha correttamente stabilito la Commissione tributaria regionale, le attività ispettive tributarie sono, anzi- tutto, disciplinate da una normativa speciale, la quale è diversa da quella processuale penalistica e si caratterizza per una serie di garanzie predisposte a favore del contribuente che sono diverse da quelle previste dal codice di procedura penale. Inoltre, il giudice di appello ha ritenuto, con valutazione di merito, non censurabile in cassazione, che le risultanze storiche, rilevanti per stabilire la validità degli atti della Guardia di finanza, dipendente dall'autorizzazione del pubblico ministero, non sono suscettibili di apprez- zamento quanto alla loro data. 8 9. Poiché la controparte non ha svolto attività difensiva, non sussi- stono i presupposti per una pronuncia sulle spese.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 aprile 2001 Presidente Il relatore ed estensore Mutonals IL CANCELLIERE C1 EN TA DEPOSITATO IN CANCELLERIA -5 FEB. 2002 Oggi IL CANCELLIERE C1 OC TA E N 6 O 8 I 9 5 1 Z / . A 4 N R / 6 T A 2 S B I I . R G P . L E P L A . R D A T . L U A B E B D A D I T I E A R S 1 I T T N 3 E R N 1 S E E . I S T E A N A M