Sentenza 28 luglio 2015
Massime • 1
Risponde del reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone il gestore di un pubblico esercizio (nella specie, un locale di intrattenimento) che non impedisca i continui schiamazzi provocati degli avventori in sosta davanti al locale anche nelle ore notturne, poichè al gestore è imposto l'obbligo giuridico di controllare, anche con ricorso allo "ius excludendi" o all'autorità, che la frequenza del locale da parte degli utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell'ordine e della tranquillità pubblica.
Commentari • 4
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Risponde del reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone il gestore di un pubblico esercizio che non impedisca i continui schiamazzi provocati degli avventori in sosta davanti al locale anche nelle ore notturne: la qualità di titolare della gestione dell'esercizio pubblico comporta l'assunzione dell'obbligo giuridico di controllare, con possibile ricorso ai vari mezzi offerti dall'ordinamento come l'attuazione dello "ius excludendi" e il ricorso all'autorità, che la frequenza del locale da parte degli utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell'ordine e della tranquillità pubblica. Corte di Cassazione sez. III penale 17 maggio 2022 (dep. …
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Il titolare di un esercizio pubblico ha l'obbligo giuridico di impedire gli schiamazzi o comunque i rumori prodotti, in maniera eccessiva, dalla propria clientela, anche all'esterno del locale (e affiggere un cartello non basta). Corte di Cassazione sez. III Penale, sentenza 18 gennaio – 8 maggio 2017, n. 22142 Presidente Fiale – Relatore Renoldi Ritenuto in fatto 1. G.I. era stato citato a giudizio dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine per avere "in diverse circostanze di tempo, e nella sua qualità di gestore del pubblico esercizio (omissis) composto di due aree, l'una all'insegna M. e l'altra all'insegna (omissis) , sito in (omissis) , non impedendo gli …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 28/07/2015, n. 34283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34283 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 28/07/2015
Dott. VESSICCHELLI RI - Consigliere - SENTENZA
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - N. 7
Dott. ALMA Marco M. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere - N. 23781/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
- AL RI, nato a [...] il giorno 21/8/1955;
avverso la sentenza n. 262/14 in data 11/2/2014 del Tribunale di Lucca in composizione monocratica;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. ALMA Marco RI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GALASSO Aurelio, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 11/2/2014, il Tribunale di Lucca ha dichiarato AL RI colpevole del reato di cui all'art. 81 c.p. e art. 659 c.p., comma 1, e lo ha condannato alla pena di Euro 300,00 di ammenda oltre al risarcimento del danno nei confronti delle costituite parti civili MA ER, AL IZ, NI SA, LI DE MA ED, RI RI SA e GO EL UC che ha liquidato nell'ammontare di Euro 1.000,00 per ciascuna di esse.
Il AL, in estrema sintesi, è stato tratto a giudizio per rispondere del reato sopra indicato in quanto, quale presidente del consiglio di amministrazione della società "MAMMAMIA S.r.l." avente in gestione il locale di intrattenimento all'insegna "TWIGA", mediante schiamazzi e rumori, ovvero abusando di strumenti sonori, disturbava le occupazioni ed il riposo delle persone offese in orario notturno e pressoché quotidianamente nei mesi estivi. I fatti risultano contestati come accertati in Pietrasanta nel luglio-agosto 2009 e nel luglio-agosto 2010.
Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, deducendo:
1. L'erronea ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 659 cod. pen.. Osserva, al riguardo, la difesa del ricorrente che l'istruttoria dibattimentale non è stata esaustiva e sufficiente. Essendo stato accertato sulla base di deposizioni testimoniali che il locale dal quale provenivano gli atti di disturbo si trova in zona fortemente popolata (particolarmente nei mesi estivi) e nella quale sono presenti altri locali notturni, appare singolare il fatto che solo sei persone abbiano presentato querela e solo con riguardo ai rumori provenienti dal locale "TWIGA". Il reato de qua non sarebbe quindi configurabile qualora i rumori non abbiano cagionato nocumento e pregiudizio ad un numero indeterminato di persone. Inoltre all'imputato sarebbero state erroneamente imputate condotte (schiamazzi degli avventori all'esterno del locale) da lui non dipendenti così violando il precetto della norma di cui all'art. 659 cod. pen.. 2. Omessa motivazione in ordine al mancato accoglimento dell'istanza di oblazione ed inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 464 c.p.p., comma 3. Si duole, al riguardo, la difesa del ricorrente del fatto che all'udienza del 9/7/2013 il Giudice ha rigettato (con ordinanza dettata a verbale) l'istanza di oblazione avanzata dall'imputato affermando che era intervenuta una preclusione alla riproposizione dell'istanza stessa in quanto già rigettata dal Giudice per le indagini preliminari all'udienza del 19/9/2012 per effetto di assenza di prova di eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato.
In realtà, osserva la difesa del ricorrente, contestualmente alla presentazione dell'istanza in sede dibattimentale sono state depositate relazioni datate 25/7/2011 e 21/12/2012 asseritamente dimostrative della intervenuta eliminazione delle conseguenze del reato contestato a seguito dell'esecuzione di interventi di insonorizzazione nel locale pubblico interessato.
3. Con atto pervenuto nella Cancelleria di questa Corte suprema in data 3/7/2015 la difesa dell'imputato ha presentato "motivi nuovi" eccependo la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c), con riferimento all'art. 548 cod. proc. pen. ante novella L. 28 aprile 2014, n. 67. Sulla premessa che la sentenza impugnata è stata emessa e depositata prima dell'entrata in vigore della legge citata, all'imputato contumace doveva in ogni caso essere notificato l'avviso di deposito con l'estratto della sentenza, cosa che - secondo la difesa del ricorrente - non è avvenuta.
Si evidenzia, infine, nell'ottica della decorrenza dei termini di prescrizione, che ancorché nel capo di imputazione il reato viene indicato come accertato nei mesi di luglio ed agosto 2009 e luglio ed agosto 2010, dalla motivazione della sentenza stessa risulta che lo stesso è stato accertato in data 3 e 4 luglio 2010.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La prima parte del primo motivo di ricorso - contenente affermazioni riguardanti il fatto del mancato raggiungimento della prova che i rumori provenienti dal locale "TWIGA" abbiano cagionato nocumento e pregiudizio ad un numero indeterminato di persone essendo limitato il numero dei querelanti ed essendo presenti in loco altri locali notturni - contiene doglianze manifestamente infondate. Al di là della circostanza che si tratta di affermazioni apodittiche non documentate innanzi a questa Corte Suprema e, comunque, inerenti situazioni di fatto non sottoponibili all'odierno Collegio, deve essere anche rilevato che la sussistenza del reato di cui all'art. 659 cod. pen. non è certo desumibile dal numero delle persone che presentano querela ma dall'obbiettiva (e nel caso di specie accertata anche attraverso specifici strumenti tecnici) idoneità dei rumori a disturbare le occupazioni ed il riposo delle persone. D'altro canto per la configurazione del reato de quo non è necessaria la prova che il rumore abbia concretamente molestato una platea più diffusa di persone, essendo sufficiente l'idoneità del fatto a disturbare un numero indeterminato di individui (cfr. Cass. Sez. 3, sent. n. 8351 del 24/06/2014, dep. 25/02/2015, Rv. 262510). Quanto poi al fatto che all'imputato sarebbe stata attribuita la penale responsabilità anche in relazione a fatti a lui non imputabili quali i rumori creati dagli avventori del locale che si trattenevano all'esterno di esso, va detto che l'osservazione della difesa del ricorrente non è corretta.
Nella sentenza impugnata si è infatti dato atto che l'attività del locale "Discoteca Twiga Beach" era caratterizzata anche da musica ad alto volume con impianti posizionati all'esterno del locale" e che si protraeva fino alle 4-5 del mattino e ciò, unitamente ai rilievi tecnici di cui si è detto, basta per ritenere configurato il reato contestato all'imputato.
Il fatto che in sentenza si sia dato atto che la situazione di rumore fosse aggravata da urla, schiamazzi e chiacchiericcio dei numerosi avventori che si trattenevano all'esterno del locale anche dopo la chiusura dello stesso rappresenta un mero corollario della situazione che non incide sull'affermazione della penale responsabilità dell'imputato in ordine ai fatti a lui direttamente imputabili. Del resto questa Corte Suprema, con un assunto condiviso anche dall'odierno Collegio, ha già avuto modo di precisare che "risponde del reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone il gestore di un pubblico esercizio che non impedisca i continui schiamazzi provocati dagli avventori in sosta davanti al locale anche nelle ore notturne. (La Corte ha precisato che la qualità di titolare della gestione dell'esercizio pubblico comporta l'assunzione dell'obbligo giuridico di controllare, con possibile ricorso ai vari mezzi offerti dall'ordinamento come l'attuazione dello "ius excludendi" e il ricorso all'autorità, che la frequenza del locale da parte degli utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell'ordine e della tranquillità pubblica)" (Cass. Sez. 1, sent. n. 48122 del 03/12/2008, dep. 24/12/2008, Rv. 242808).
2. Manifestamente infondata è, poi, anche la doglianza concernente il mancato accoglimento dell'istanza di oblazione con conseguente inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 464 c.p.p., comma 3. Risulta, infatti, dallo stesso ricorso che in questa sede ci occupa che l'imputato formulò opposizione al decreto penale di condanna che però fu respinta dal Giudice per le indagini preliminari all'udienza del 19/9/2012 in quanto fu ritenuta non provata l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato. La difesa del ricorrente asserisce (ma non documenta attraverso allegazioni che sarebbero state doverose) di aver presentato relazioni datate 25/7/2011 e 21/12/2012 dimostrative che interventi effettuati presso il locale "TWIGA" avevano eliminato le conseguenze del reato contestato e da solo atto che le stesse furono presentate in occasione della rinnovazione della richiesta di oblazione in fase dibattimentale. Del resto non potrebbe essere altrimenti in quanto la seconda delle due relazioni avrebbe una data successiva rispetto a quella della menzionata decisione del Giudice per le indagini preliminari. A ciò si aggiunga che lo stesso Tribunale ha dato atto che nella relazione del dicembre 2012 si fa riferimento ad "opere che la società si impegna per il futuro a realizzare" e che "il comportamento è proseguito in termini analoghi fino all'estate 2013 venendo meno solo con la chiusura definitiva del locale. Assolutamente corretta è stata, quindi, la decisione del Tribunale di ritenere inammissibile la riproposizione dell'istanza di oblazione.
A ciò si aggiunga che questa Corte Suprema, con un assunto condiviso anche dall'odierno Collegio ha avuto già modo di chiarire che "la domanda di oblazione discrezionale proposta con l'opposizione al decreto penale di condanna, ove respinta dal giudice, può essere rinnovata nel corso del giudizio conseguente all'opposizione, purché non vi siano mutamenti della richiesta e della situazione di fatto cui la stessa si riferisce, perché in tal caso la rinnovazione costituisce strumento per un sindacato sulla precedente decisione di rigetto, e non concreta quella domanda "presentata" nel giudizio che, come tale, è preclusa espressamente dall'art. 464 c.p.p., comma 3 (In applicazione del principio la Corte ha stabilito che, ove la rimozione delle conseguenze dannose o pericolose del reato costituisca una condizione di ammissibilità dell'oblazione, la stessa debba essere già stata effettuata al momento dell'opposizione al decreto penale e della domanda contestuale di oblazione, a nulla rilevando una condotta in tal senso intervenuta nelle more del giudizio di opposizione)" (Cass. Sez. 3, sent. n. 17631 del 23/03/2005, dep. 10/05/2005, Rv. 231311).
3. Manifestamente infondato è, poi, anche il terzo motivo di ricorso indicato come "motivo nuovo".
Contrariamente a quanto affermato dalla difesa del ricorrente risulta, infatti, per tabulas che la sentenza del Tribunale di Lucca qui impugnata è stata notificata "a mani proprie" dell'imputato AL RI in data 7/5/2014.
4. Manifestamente infondato è, infine, il profilo di ricorso segnalato ai fini della valutazione della decorrenza dei termini di prescrizione in relazione al quale si è evidenziato che ancorché nel capo di imputazione il reato sia indicato come accertato nei mesi di luglio ed agosto 2009 e luglio ed agosto 2010, dalla motivazione della sentenza stessa risulta che lo stesso è stato accertato in data 3 e 4 luglio 2010.
In realtà risulta dalla lettura della sentenza impugnata che, al di là degli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale e dai tecnici dell'ARPAT il 3 e 4 luglio 2010, i testi hanno riferito che la situazione denunciata è proseguita in termini analoghi venendo meno solo la con chiusura definitiva del locale. Al riguardo va ricordato che, ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 659 cod. pen., l'attitudine dei rumori a disturbare il riposo o le occupazioni delle persone non va necessariamente accertata mediante perizia o consulenza tecnica, ma ben può il giudice fondare il suo convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti, sì che risulti oggettivamente superata la soglia della normale tollerabilità. (Fattispecie relativa all'accertamento della natura molesta della musica riprodotta ad alto volume e di notte in un "disco pub", nonché degli schiamazzi degli avventori dello stesso, mediante la testimonianza resa dagli inquilini dello stabile in cui era sito il locale). (Cass. Sez. 1, sent. n. 20954 del 18/01/2011, dep. 25/05/2011, Rv. 250417).
Alla luce di quanto detto il reato in contestazione all'imputato non risulta ad oggi estinto per prescrizione.
Per tutte le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di Euro 1.000,00 (mille) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 28 luglio 2015.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2015