Sentenza 22 settembre 2010
Massime • 1
Il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente prevista in materia di reati transnazionali (di frode fiscale e truffa) dall'art. 11 della L. 16 marzo 2006, n. 146, non può essere mantenuto in caso di sopravvenuto decesso dell'indagato titolare dei beni sequestrati, in quanto la misura ablatoria non trova applicazione in caso di improcedibilità dell'azione penale, potendo essere disposta solo in caso di condanna del soggetto cui appartengono i beni da confiscare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/09/2010, n. 35970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35970 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2010 |
Testo completo
35970 /10 N. Sent.ми N. 39451/2010 Reg. Gen.
C.C. del 22.9.2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
III SEZIONE PENALE ACR LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
composta dagli Ill.mi Signori:
Presidente Dott. Guido De Maio
Consigliere 66 Alfredo Teresi 66 Alfredo IA Lombardi 66 Amedeo CO 66 Giulio Sarno
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto dall'Avv. IA Ludovica Grassi, difensore di fiducia di RE NN IA,
n. a Udine il 29.1.1932, e della società Sintesi Global Asset Management (Sintesi Gam) S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso l'ordinanza in data 21.9.2009 del Tribunale di Milano, con la quale è stato confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del medesimo Tribunale in data 15.7.2009.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo IA Lombardi;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale dott. Guglielmo Passacantando, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e del decreto di sequestro per morte dell'indagato; Udito il difensore, Avv. IA Ludovica Grassi, che ha concluso in conformità delle richieste del
P.G.;
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il decreto di sequestro preventivo delle somme di € 660.000,00 e € 59.972,60 emesso dal G.I.P. del medesimo Tribunale in data 15.7.2009 nei confronti di VA CO, indagato dei reati di cui agli art. 110, 81 cpv. c.p., 8, comma 1, del D. Lgs n. 74/2000; art. 110, 81 cpv. c.p.,
2, commi 1 e 3, del D. Lgs n. 74/2000; art. 81 cpv., 110, 640, comma secondo n. 1), c.p..
Le indagini hanno ad oggetto un complesso sistema di "frodi carosello" realizzato mediante la falsa movimentazione di merci di ingente valore complessivo tra la società VA LA S.p.A., di cui era amministratore di diritto l'indagato e di fatto il figlio VA IC, e altre società inesistenti nell'ambito di vari Stati dell'Unione Europea e la emissione ed utilizzazione di false fatturazioni al fine di realizzare evasioni di imposta di notevole importo ed in particolare dell'IVA.
Il Tribunale del riesame ha rigettato i motivi di impugnazione avverso l'ordinanza impositiva della misura cautelare presentati dal VA e dagli attuali ricorrenti, con i quali era stata dedotta la estraneità dell'indagato alla commissione dei reati;
la non appartenenza a quest'ultimo delle somme sottoposte a sequestro, essendo di proprietà della moglie, RE NN IA. "
Su tale ultimo punto venivano esposte dagli istanti per il riesame le complesse vicende che avevano determinato l'esistenza di una rilevante posizione debitoria del VA nei confronti della banca
Arner di Lugano e la destinazione delle somme sequestrate, in quanto messe a disposizione dalla moglie dell'indagato, a farvi fronte.
Era stato, in particolare, dedotto dai ricorrenti che la somma di € 500.000,00, accreditata dall'indagato su un conto corrente della RE, proveniva da una disponibilità estera dello stesso
VA ed era stata reintrodotta in Italia, utilizzando lo "scudo fiscale" varato nel 2002.
Tale somma aveva formato oggetto di una donazione indiretta effettuata dall'indagato in favore del coniuge mediante accreditamento sul conto corrente della RE;
conto sul quale venivano successivamente versate ulteriori somme di danaro mediante assegni.
In prosieguo di tempo, poiché la banca Arner, anche a seguito delle indagini in corso, aveva deciso di non concedere proroghe della linea di credito aperta in favore dell'indagato, la RE aveva messo a disposizione le somme di danaro di sua proprietà per estinguere la posizione debitoria del
VA ed aveva trasferito dette somme su un conto corrente aperto presso la banca Arner dalla società fiduciaria Sintesi Gam ed intestato all'indagato, conto sul quale sono state sequestrate.
Il Tribunale del riesame ha disatteso le esposte deduzioni difensive, osservando che nella specie non è ravvisabile una donazione indiretta, dal VA alla moglie, delle somme sequestrate, in quanto il trasferimento delle stesse al coniuge doveva ritenersi simulato e che tali somme erano sempre rimaste nella disponibilità dell'indagato; che il sequestro delle somme di danaro è, in ogni caso, giustificato, essendo finalizzato alla confisca per equivalente ai sensi dell'art. 11 della L. 16 marzo 2006 n. 146, rientrando i reati contestati all'indagato nell'ambito della categoria dei reati transnazionali.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell'RE e della Sintesi Global Asset
Management S.p.A., che la denuncia per violazione di legge e carenza assoluta di motivazione.
k Con un unico, articolato, mezzo di annullamento i ricorrenti denunciano inosservanza ed errata applicazione degli 1321, 1324, 1362, 809, 769, 782, 1872, 1875, 1414, 1417 c.c., 125, comma 3,
c.p.p. e 111 della Costituzione.
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In sintesi i ricorrenti, dopo aver riportato le argomentazioni dell'ordinanza impugnata, deducono che l'affermazione dei giudici di merito in ordine alla impossibilità di ritenere sussistente una donazione indiretta delle somme di danaro sequestrate da parte VA alla moglie contrasta con i principi di diritto che regolano tale istituto ed è del tutto carente di motivazione.
Si osserva sul punto che la donazione indiretta può avere ad oggetto anche una somma di danaro;
che l'assenza di titolo giustificativo della dazione di danaro affermata nell'ordinanza costituisce uno dei requisiti della donazione;
che gli altri elementi che caratterizzano la fattispecie depongono tutti perché il versamento delle somme di danaro sul conto corrente della RE debba qualificarsi quale donazione indiretta. 1
Si aggiunge che l'affermazione dell'ordinanza, secondo la quale la attribuzione delle somme di danaro alla moglie da parte del VA è meramente formale e fittizia, non costituisce motivazione, ma si sostanzia in una petizione di principio.
Sul punto si contesta che gli elementi indicati nell'ordinanza a sostegno di tale affermazione siano effettivamente indici rivelatori della simulazione e si deduce che le scansioni cronologiche della vicenda dimostrano, invece, l'esistenza della donazione.
Si sostiene in proposito che il primo atto di liberalità è stato posto in essere allorché era già esistente una esposizione debitoria del VA, sicché se quest'ultimo fosse stato l'effettivo dominus delle somme di danaro donate alla moglie le avrebbe utilizzate per ridurre la sua esposizione nei confronti della banca Arner.
Solo quattro anni e nove mesi dopo la donazione la RE ha deciso di mettere a disposizione del marito le somme donatele a condizione che il VA costituisse un immobile di sua proprietà in fondo patrimoniale.
Si denuncia, quindi, violazione o mancata applicazione delle norme sulla interpretazione dei contratti nella ricostruzione della volontà dei partecipi dell'atto di donazione e in ordine allo accertamento della sua esistenza.
Con memoria depositata il 15.9.2010 la difesa delle ricorrenti ha ribadito le precedenti argomentazioni in ordine alla regolarità ed effettività della donazione indiretta. Ha inoltre rilevato che nelle more del procedimento il VA CO è morto e dedotto la inammissibilità della confisca per equivalente in funzione della quale è stato disposto il sequestro.
E' stato acquisito il certificato attestante la morte del VA avvenuta in data 21.9.2009.
L'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per una nuova valutazione delle risultanze poste a fondamento del sequestro alla luce dell'evento morte dell'indagato.
Sul punto è opportuno rilevare che allo stato non risulta essere stata emessa dal giudice competente una pronuncia di non doversi procedere nei confronti del predetto indagato;
né è noto a questa b Corte l'esisto delle indagini nei confronti di altri indagati e tanto meno la eventuale riconducibilità del danaro sequestrato a questi ultimi.
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E' opportuno comunque precisare in punto di diritto che ai sensi dell'art. 11, primo comma ultima parte, della L. 16.3.2006 n. 146, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di danaro o individua i beni o le utilità assoggettati a confisca di valore corrispondente al prodotto, al profitto o al prezzo del reato.
Sicché è evidente che la confisca per equivalente può essere disposta, ai sensi della disposizione citata, solo nell'ipotesi di condanna della persona cui appartengono i beni da confiscare.
Peraltro, è stato reiteratamente affermata da questa Suprema Corte la natura sanzionatoria di detta misura ablatoria (cfr. sez. F 28.7.2009 n. 33409, Alloum ed altri, RV 244840; sez. VI 18.2.2009 n.
13098. P.M. in proc. Molon ed altri, RV 243127), con la conseguenza che la stessa può essere disposta solo nei confronti del colpevole della condotta illecita.
Inoltre, nel caso in esame, si è al di fuori di ogni ipotesi di confisca obbligatoria che prescinda dalla pronuncia di condanna (art. 240, comma 2, c.p.).
Infine l'art. 322 ter c.p., richiamato dall'art. 640 quater c.p., prevede che venga disposta la confisca con la sentenza di condanna o con quella di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., sicché la misura ablatoria non può essere applicata in caso di pronuncia di improcedibilità della azione penale.
Nel caso in esame, peraltro, l'art. 322 ter c.p. non risulta neppure applicabile alle violazione tributarie, trattandosi di fatti antecedenti all'entrata in vigore della legge di riforma in materia.
Per completezza di esame deve essere infine rilevato che i motivi di ricorso non appaiono fondati.
La donazione indiretta è caratterizzata dal fatto che viene posto in essere, anziché il tipico negozio della donazione diretta, un negozio oneroso che produce, in concomitanza con l'effetto diretto che gli è proprio, l'effetto indiretto dell'arricchimento senza corrispettivo del destinatario della liberalità (89/5410 ed altre).
Correttamente, pertanto, l'ordinanza ha escluso che il versamento di somme di danaro sul conto corrente del destinatario dell'atto di liberalità possa qualificarsi donazione indiretta, trattandosi, invece, eventualmente di donazione diretta.
Anche sul punto del carattere fittizio dell'attribuzione delle somme di danaro alla moglie dell'indagato l'ordinanza non risulta affatto totalmente carente di motivazione o basata su motivazione apparente (violazione di legge che consentirebbe l'impugnazione in sede di legittimità ex art. 325 e 125, comma 3, c.p.p.), avendo il Tribunale indicato precisi indici rivelatori della simulazione, quali l'esistenza di una delega al VA per operare direttamente sul conto della moglie ed il fatto che la RE la ha messa a disposizione dell'indagato per ripianare la sua posizione debitoria, mentre le argomentazioni di segno opposto dei ricorrenti sul punto costituiscono esclusivamente deduzioni fondate su dati fattuali e valutazioni di merito, che peraltro ка potrebbero anche essere suscettibili di diversa interpretazione rispetto a quella prospettata.
Gli atti, pertanto, vanno rimessi al Tribunale del riesame per una nuova valutazione alla luce dei formutati rilievi. formulas antarabiente della morte Hell budagato
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P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Milano..
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 22.9.2010.
IL PRESIDENTE
IL CONSIGLIERE RELATORE
IL CANCELLIERE
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
PREMREMA
-· 7 OTT. 2010
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