Sentenza 5 maggio 2010
Massime • 1
Non può essere pronunciata, per difetto di soccombenza, la condanna al pagamento delle spese processuali se in sede di riesame, pur dichiarata la richiesta inammissibile, sia comunque accertata l'illegittimità'del sequestro impugnato. (Fattispecie in cui il Tribunale, pronunciando sulla richiesta di riesame avverso decreto di perquisizione e sequestro emesso dal P.M., aveva rilevato la genericità della descrizione delle cose da ricercare e sottoporre a vincolo, affermando così che il provvedimento di sequestro doveva ritenersi compiuto d'iniziativa della polizia giudiziaria con conseguenti inammissibilità della richiesta di riesame e diritto dell'interessato di ottenere la restituzione dei beni per mancata convalida del P.M).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/05/2010, n. 26201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26201 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 05/05/2010
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 711
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 6091/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ma.Pa. , n. (omesso) il (omesso) ;
avverso l'ordinanza del 7.1.2010 del tribunale di Genova;
Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere Dr. Giovanni Amoroso;
Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. PASSACANTANDO Guglielmo che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente alla condanna alle spese.
La Corte osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. A seguito di richiesta di riesame proposta nell'interesse di Ma.Pa. avverso il decreto di perquisizione e sequestro emesso dal P.M. in data 4.12.2009, seguito dal sequestro in data (omesso) , per il reato di cui all'art. 600 quater c.p., il Tribunale di Genova con ordinanza del 7 gennaio 2010 ha dichiarato inammissibile il proposto riesame e ha condannato il Ma. al pagamento delle spese del procedimento incidentale.
Ha osservato il tribunale che dall'esame degli atti ed in particolare dalla lettura del decreto di perquisizione emergeva come, nell'ambito del procedimento penale nei confronti del Ma. per il reato indicato, il P.M., affermando che vi fosse fondato motivo per ritenere che nei luoghi nella disponibilità dell'indagato fossero detenuti documenti o altre cose attinenti al reato ipotizzato, in particolare files di contenuto pedopornografico, dava l'indicazione di procedere alla perquisizione dei locali indicati, con esecuzione del sequestro, a norma dell'art. 253 c.p.p., di quanto eventualmente rinvenuto. Gli ufficiali della Polizia Postale e delle Comunicazioni provvedevano ad eseguire la perquisizione disposta e a porre in sequestro il materiale di cui al relativo verbale.
2. In diritto riteneva il tribunale che non poteva essere sindacato in quella sede il provvedimento di perquisizione. Richiamava l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in applicazione del principio di tassatività delle impugnazioni, previsto dall'art. 568 cod. proc. pen., comma 1, il provvedimento che dispone la perquisizione è inoppugnabile e non può essere quindi sottoposto a riesame.
3. Quanto poi al sequestro probatorio - proseguiva il tribunale - dalla lettura degli atti emergeva altresì che il sequestro era stato operato dalle forze dell'ordine, che avevano valutato autonomamente il vincolo di pertinenzialità delle cose poi poste in sequestro, indicate dal P.M., nel provvedimento che disponeva la perquisizione, in via del tutto esemplificativa. In tal caso - ha ricordato il tribunale - rileva il principio affermato dalla giurisprudenza secondo cui, in caso di sequestro probatorio, l'attività della polizia giudiziaria necessita di convalida ex art. 355 cod. proc. pen., ogniqualvolta il decreto del P.M. non indichi l'oggetto specifico della misura, ma contenga un generico richiamo a quanto rinvenuto.
L'atto di sequestro eseguito dalle forze dell'ordine non era dunque soggetto a riesame e quindi l'impugnazione proposta era inammissibile per la natura degli atti impugnati.
Ne conseguiva - secondo il tribunale - la condanna del ricorrente alle spese del procedimento incidentale.
4. Avverso questa pronuncia l'imputato propone ricorso per cassazione con due motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è articolato in due motivi.
Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità del provvedimento per avere il Tribunale per il riesame di Genova deliberato de plano sulla richiesta di riesame proposta dall'indagato senza dare avviso allo stesso dell'udienza camerale svolta si in data 7.1.2010.
Con il secondo motivo si censura comunque l'illegittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento incidentale.
2. Il primo motivo del ricorso è infondato.
Questa Corte (Cass., sez. 3^, 11 gennaio 2006 - 24 febbraio 2006, n. 6993) ha già affermato - e qui ribadisce - che l'inammissibilità della richiesta di riesame del decreto di convalida del sequestro eseguito dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 354 cod. proc. pen., va dichiarata "de plano", senza necessità di fissare l'udienza e di avvisare i difensori, trovando applicazione l'art. 127 cod. proc. pen., il cui comma nono prescrive che l'inammissibilità
dell'atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia diversamente stabilito (conf. Cass., sez. 1^, 1^ giugno 1995-21 settembre 1995, n. 3347). In particolare - ha precisato Cass., sez. 5^, 15 dicembre 2005 - 2 febbraio 2006, n. 4263 - in caso di sequestro probatorio, l'attività della polizia giudiziaria necessita di convalida, ex art. 355 cod. proc. pen., ogniqualvolta il decreto del P.M. non indichi (come è
avvenuto nella specie) l'oggetto specifico della misura, ma contenga un generico richiamo a quanto rinvenuto, poiché una siffatta indeterminatezza rimette alla discrezionalità degli operanti l'individuazione del presupposto fondamentale del sequestro e cioè della qualifica dei beni come corpo e/o pertinenza del reato, la quale richiede un controllo dell'autorità giudiziaria. Ne consegue che, qualora il P.M. - delegando la polizia giudiziaria e indipendentemente dai riferimenti normativi contenuti nel provvedimento e dalla modulistica utilizzata - disponga il sequestro nei termini di cui sopra e non provveda poi alla convalida, non è esperibile la procedura del riesame, che l'ordinamento riserva al decreto emesso ex art. 253 cod. proc. pen., il quale contiene l'indicazione delle cose da sequestrare. In tale ipotesi, qualora il P.M. non restituisca d'ufficio i beni sequestrati, ai sensi dell'art. 355 cod. proc. pen., comma 2, l'interessato potrà invece avanzare al medesimo la relativa istanza, con facoltà di proporre opposizione al g.i.p. contro l'eventuale diniego.
3. Il secondo motivo del ricorso è invece fondato.
Va infatti ribadito (Cass., sez. 2^, 12 luglio 2007 - 24 settembre 2007, n. 35469) che non può essere pronunciata, per difetto di soccombenza, la condanna al pagamento delle spese processuali se in sede di riesame l'illegittimità del sequestro sia accertata per motivi diversi, pregiudiziali e di rito, rispetto alle censure formulate con la richiesta di riesame dichiarata inammissibile.
4. Pertanto il ricorso va accolto limitatamente al secondo motivo e rigettato nel resto con conseguente annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata nella parte relativa al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla condanna alle spese, che elimina;
rigetta nel resto. Così deciso in Roma, il 5 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2010