Sentenza 10 novembre 2006
Massime • 1
Integra l'ipotesi di reato prevista dall'art. 650 cod. pen. (inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità) l'inottemperanza all'ordinanza sindacale di abbattimento di capi di bestiame affetti da brucellosi, trattandosi di ordinanza contingibile e urgente, dettata da ragioni igienico-sanitarie, che conserva un'autonoma connotazione di provvedimento di polizia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/11/2006, n. 40316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40316 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 10/11/2006
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 1287
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 023050/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE SA ES, N. IL 11/11/1931;
2) CI OM, N. IL 07/02/1963;
avverso SENTENZA del 30/09/2005 TRIB. SEZ. DIST. di EBOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PASSACANTANDO G. che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;
udito il difensore Avv. MEMOLI Chiara che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 30 settembre 2005 il giudice monocratico del Tribunale di Salerno - sezione distaccata di Eboli ha dichiarato De RO ES e NO DO colpevoli della contravvenzione all'art. 650 c.p., per non avere ottemperato all'ordinanza emessa il 17.4.2002 dal Sindaco del Comune di Albanella, per motivi igienico - sanitari, di abbattere i capi infetti presenti nell'allevamento di bufali di cui la prima era proprietaria ed il secondo gestore di fatto, e li ha condannati alla pena di Euro 150,00 di ammenda per ciascuno. Un accertamento svolto il 15 aprile 2002 presso l'allevamento degli imputati aveva consentito di verificare la presenza di capi affetti da brucellosi. Era stata perciò emessa la ordinanza notificata agli interessati il 22 aprile 2002 che imponeva l'abbattimento dei capi infetti entro trenta giorni dalla notifica ma nel corso di una successiva verifica del 30 maggio era stato appurato che l'ordine di abbattimento non era stato eseguito, mentre invece era stato eseguito dopo la scadenza dei 30 giorni quando il TAR, nel frattempo adito, aveva respinto la istanza di sospensione del provvedimento sindacale.
Il giudice monocratico ha ritenuto che la mancata esecuzione dell'ordine entro il termine fissato integrasse la contravvenzione ascritta, non rilevando la tardiva ottemperanza e che anche la impugnativa del provvedimento al TAR non incidesse sulla sussistenza del reato spettando al giudice penale, ai limitati fini penali, l'esame della legittimità del provvedimento che nella specie era stato eseguito ed aveva condotto a ritenere il provvedimento privo di vizi, trattandosi di ordinanza emessa al fine di tutelare la salute pubblica gravemente esposta nel caso di commercializzazione di prodotti derivanti dall'allevamento infetto.
La difesa degli imputati ha proposto due separati ricorsi lamentando:
1 - la ordinanza sindacale era confusa non consentendo di comprendere esattamente il contenuto dell'ordine e mancava comunque la prova della intenzionalità della omissione poiché gli interessati si erano rivolti ad un legale per la proposizione del ricorso al TAR il che dimostrava la loro buona fede;
2 - non era nella specie applicabile l'art. 650 c.p. poiché l'ordinanza era stata adottata in esecuzione di leggi e di regolamenti, per cui la mancata osservanza era punibile con la sola sanzione amministrativa;
3 - il NO doveva essere in ogni caso assolto perché non destinatario della ordinanza sindacale.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono infondati.
Con il primo motivo si deduce la buona fede degli imputati, conseguente anche al confuso quadro normativo riportato nella ordinanza, come causa di esclusione dell'elemento psicologico del reato, sotto il profilo che sarebbe mancata la intenzionalità della violazione della ordinanza, come sarebbe confermato anche dall'incarico dato dagli interessati ad un legale di impugnare la ordinanza davanti al TAR.Premesso che il reato contestato è contravvenzionale, per cui è
sufficiente ad integrare l'elemento psicologico dello stesso la mera colpa, peraltro proprio la circostanza che gli imputati si siano rivolti ad un legale prima della scadenza del termine indicato nel provvedimento per l'adempimento dimostra che hanno coscientemente e volontariamente - e cioè addirittura con dolo - violato la ordinanza nella speranza che il TAR concedesse la sospensiva richiesta e consentisse quindi di sottrarsi all'abbattimento dell'allevamento, restando così del tutto insensibili ai motivi di tutela della salute pubblica che rendevano indispensabile ed urgente l'abbattimento dell'allevamento infetto, anteponendo a tutto il loro profitto personale.
In ogni caso, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, la buona fede nelle contravvenzioni acquista giuridica rilevanza solo se si traduce, a causa di un elemento positivo estraneo all'agente, in uno stato soggettivo idoneo ad escludere anche la colpa. Ed a tal fine non è sufficiente l'errore dipeso da ignoranza non scusabile, nella quale rientra l'erronea interpretazione o l'ignoranza della legge penale, mentre va valutata la eventuale attività della pubblica amministrazione, capace di determinare la buona fede per fatto estraneo all'agente che incide sulle stesse condizioni su cui fondare la necessaria rimproverabilità della violazione ritenuta (v. Cass. sez. 1^, n. 5533 del 1991, Rv. 187595; Cass. sez. 3^, n. 2336 del 1992, Rv. 189453). Il che deve essere escluso nel caso in esame, posto che la ordinanza era estremamente chiara ed imponeva l'abbattimento dei capi mediante una procedura ed entro un termine prestabilito, così da non potere in alcun modo determinare la buona fede nell'inadempimento da parte degli imputati i quali avevano ben presente il contenuto e le modalità dell'ordine, tanto è vero che non appena il TAR ha respinto la istanza di sospensione, così rendendo evidente che non esisteva alcun modo di sottrarsi all'adempimento, hanno abbattuto l'allevamento infetto. Il primo motivo è quindi pretestuoso.
Con il secondo motivo i ricorrenti invocano l'orientamento giurisprudenziale per cui non integra il reato di cui all'art. 650 c.p. la inosservanza del provvedimento sindacale diretto a dare esecuzioni a leggi e regolamenti, posto che, in tale ultimo caso, le condotte sono direttamente sanzionate da specifiche disposizione che si pongono in rapporto di specialità rispetto a quella dell'art. 650 c.p.. In effetti sussiste tale orientamento (v. Cass. sez. 1^, n. 826 del 1996, Rv. 203493; Cass. sez. 1^, n. 9781 del 1996, Rv. 205964) che è fondato sulla applicazione del principio di specialità per cui, qualora il fatto addebitato integri gli estremi di altro reato o anche soltanto di una violazione amministrativa, deve essere esclusa la sussistenza del reato di cui all'art. 650 c.p., considerato che, in base a quanto disposto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 9, la regola della prevalenza della norma speciale vale anche nel caso in cui il rapporto di specialità intercorra tra disposizione penale e disposizione che prevede una sanzione amministrativa e pure se si tratta di disposizione sussidiaria poiché la norma speciale, anche se sussidiaria, prevale sulla norma generale, in quanto la sussidiarietà non può modificare le regole che disciplinano il rapporto di specialità (v. Cass. sez. 3^, n. 8249 del 1996, Rv. 206685). Nel caso in esame la norma speciale sarebbe costituita dal R.D. n. 383 del 1934, art. 106 (ora TUEL approvato con D.Lgs. n. 267 del 2000) che prevede una sanzione amministrativa per la mancata ottemperanza di ordinanze sindacali applicative di leggi e di regolamenti comunali, però è evidente che ciò resta limitato alle materie disciplinate dai regolamenti comunali, anche eventualmente in relazione all'igiene ed alla salute pubblica, che consentono al Sindaco di imporre prescrizioni atte ad impedire danni alla salute pubblica e di procedere quindi ad esecuzione d'ufficio in caso di inottemperanza, con applicazione agli inadempienti della sanzione prevista dal regolamento comunale (v. Cass. Sez. 1^, n. 3747 del 1998, Rv. N. 210119). Ben diverso è invece il caso di violazioni di provvedimenti contingibili ed urgenti emessi dal sindaco per ragioni di igiene e di sicurezza, che, anche se in ipotesi recepiscono leggi o regolamenti (essendo ovvio che il Sindaco non può emettere un provvedimento se una legge o un regolamento non lo autorizza) peraltro conservano una propria autonomia di provvedimento di polizia. La giurisprudenza consolidata di questa Corte è infatti nel senso che in tal caso è applicabile l'art. 650 c.p. che è norma penale in bianco, che presuppone, come tale, un precetto non punito da una propria sanzione ed ha, perciò, contenuto esclusivamente sanzionatorio di provvedimenti contingenti, determinati da necessità od opportunità attuali e transeunti, dati dall'autorità competente in determinate materie e che siano sganciati da leggi e regolamenti, tendendo ad ovviare a fatti gravi, come pubbliche calamità o gravi epidemie (v., per tutte, Cass. sez. 6, n. 209 del 1982, Rv. 119868; Cass. sez. 1^, n. 3747 del 1998, Rv. 210119). Orbene, nel caso in esame la ordinanza sindacale ha specificamente imposto, con provvedimento contingibile ed urgente, l'abbattimento dei capi affetti da brucellosi, onde evitare il propagarsi della grave epidemia in atto, specificando, fra l'altro, che il suo inadempimento sarebbe stato sanzionato ai sensi dell'art. 650 c.p., per cui appare di tutta evidenza che la sua violazione rientra nell'art. 650 c.p., in considerazione anche della importanza degli interessi tutelati (l'impedimento della propagazione della epidemia) sganciati da norme di legge o da norme secondarie specificamente regolatori della fattispecie. Quanto infine al terzo motivo, la sentenza impugnata, a pagine 3 e 4, indica specificamente che anche il NO era stato destinatario della ordinanza sindacale nonché la data in cui gli era stata notificata, con ciò riferendo l'accertamento contenuto a pag. 22 del verbale di udienza del 2.3.2005 nel corso della quale il NO aveva riconosciuto che la ordinanza sindacale gli era stata notificata, per cui il ricorso sul punto è aspecifico, non potendo il ricorrente limitarsi ad asserire di non essere stato destinatario della ordinanza a fronte di un preciso accertamento di fatto menzionato nella sentenza impugnata, senza neppure contestare tale accertamento.
Entrambi i ricorsi devono essere in definitiva respinti perché infondati sotto tutti i profili addotti.
Segue per legge la condanna degli imputati in solido al pagamento delle spese processuale (art. 616 c.p.p.).
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2006