Cass. civ., sez. III, sentenza 26/03/2001, n. 4344
CASS
Sentenza 26 marzo 2001

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In tema di vendita di cose mobili da trasportare da un luogo ad un altro, il venditore si libera dall'obbligo di consegnare la merce al compratore, rimettendola al vettore o allo spedizioniere, determinando in caso di vendita di cose determinate solo nel "genus" il trasferimento della proprietà al compratore per effetto della individuazione sicché il destinatario compratore (divenuto proprietario e possessore della merce) ha facoltà di agire contro il vettore, in caso di perdita della merce durante il viaggio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 26/03/2001, n. 4344
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4344
    Data del deposito : 26 marzo 2001

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