Sentenza 26 marzo 2001
Massime • 1
In tema di vendita di cose mobili da trasportare da un luogo ad un altro, il venditore si libera dall'obbligo di consegnare la merce al compratore, rimettendola al vettore o allo spedizioniere, determinando in caso di vendita di cose determinate solo nel "genus" il trasferimento della proprietà al compratore per effetto della individuazione sicché il destinatario compratore (divenuto proprietario e possessore della merce) ha facoltà di agire contro il vettore, in caso di perdita della merce durante il viaggio.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/03/2001, n. 4344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4344 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. ANTONIO LIMONGELLI - rel. Consigliere -
Dott. ITALO PURCARO - Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INTERNATIONAL COMMERCE SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore, nonché l'Avvocato ALFREDO PASANISI e l'Avvocato GIOVANNI MELICA, in proprio, in giudizio il primo (Avv. A. Pasanisi) in persona ed il secondo (Avv. G. Melica), elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 175, presso lo studio dell'avvocato VITALE RUGGERO, difeso dall'avvocato PASANISI ALFREDO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TI COMP ASSIC SPA IN LCA IN PERS, SAUDI ARABIAN INSURANCE COMPANY LT, FALL ALPHAMAR SRL, SARIMAR SRL;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 04116/98 proposto da:
SAUDI ARABIAN INSURANCE COMPANY LIMITED, in persona del suo procuratore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLO IMBRECCIATO 60, presso lo studio dell'avvocato MARA MANDRÈ, difeso dagli avvocati SORRENTINO CASIMIRO, LONOCE ALFREDO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MP TI ASSIC SPA IN LCA, in persona del Commissario liquidatore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA XXIV MAGGIO 43, difeso dall'avvocato BUSSOLETTI MARIO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché contro
INTERNATIONAL COMMERCE SRL IN LIQ, FALL ALPHAMAR SRL, SARIMAR SRL;
- intimati -
e sul 3^ ricorso n. 05226/98 proposto da:
TI MP DI ASSIC SPA IN LCA, in persona del Commissario liquidatore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA XXIV MAGGIO 43, presso lo studio dell'avvocato BUSSOLETTI MARIO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
nonché contro
INTERNATIONAL COMMERCE SRL IN LIQ, PASANISI ALFREDO, MELICA GIOVANNI, FALL ALPHAMAR SRL, SAUDI ARABIAN INSURANCE COMPANY LT, SARIMAR SRL;
- intimati -
avverso la sentenza n. 106/97 della Corte d'Appello di LECCE, emessa il 5/12/1996, depositata il 15/02/97; RG. 614+219/89 e n. 847/88;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/00 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito l'Avvocato MARIO BUSSOLETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del 2^ motivo del ricorso NA, assorbito il resto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La NT ER s.r.l. con sede in Lecce vendette alla M/n Barshoum, Trade Est di JE (RA UDta), con clausola CIF e con clausola di pagamento del prezzo contro documenti a mezzo banca, due partite di piastrelle da trasportare fino a JE, stipulò il contratto di trasporto marittimo con la AM KH LÌ co. Di JE (per il tramite della MA s.r.l., agente generale in Mestre del vettore), assicurò la merce contro i rischi del trasporto con la Compagnia NA di Assicurazioni spa per la somma di 430.540 dollari e caricò la merce nel porto di Gallipoli sulla motonave HE LÌ. La nave, partita per JE, si incagliò al largo di Brindisi, restando parzialmente sommersa, e fu abbandonata dall'equipaggio. Il carico fu sottoposto a sequestro conservativo ad iniziativa dei soccorritori ed a garanzia di recupero delle spese di soccorso. La NT ER dichiarò di abbandonare il carico alla NA e con citazione del 18.11.1985 la convenne dinanzi al Tribunale di Lecce per sentirla condannare al pagamento dell'indennizzo. Contestualmente convenne la SA SR (rappresentante processuale del vettore AM KH LÌ), la già nominata MA s.r.l. nonché la UD AN NS Co. LT con sede in RA UDta (che aveva assicurato la responsabilità del vettore) per sentirle condannare, in solido con la NA, al risarcimento dei danni in proprio favore, ovvero a rifonderne l'importo in via di surroga alla NA. La UD AN NC fu dichiarata contumace. Le altre società convenute contestarono il fondamento della domanda. Con sentenza dell'1.8.1988 il Tribunale, in accoglimento della domanda, condannò la NA, in favore della NT ER ed a titolo di indennizzo, al pagamento della somma di L. 861.080.000, degli interessi legali e di un maggior importo del 30% sulla sorte capitale a titolo di risarcimento del danno ulteriore da svalutazione monetaria. Condannò, inoltre, la SA, la MA e la UD AN NS, in solido a rifondere alla NA la stessa somma con gli interessi legali. Su appelli della Compagnia NA, della UD AN NS e della NT ER la Corte di Lecce, con sentenza del 15.2.1997, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, ha - per quanto ancora qui interessa - escluso l'obbligo della NA di corrispondere gli interessi legali sulla somma liquidata a suo carico. Ha confermato nel resto la sentenza del Tribunale, osservando: 1) che l'atto di citazione della UD AN NS nel precedente grado di giudizio non era affetto da nullità (come, invece, sosteneva la società), onde la contumacia di quest'ultima era stata correttamente dichiarata dal Tribunale;
2) che la NT ER era legittimata ad agire, avendo conservato la proprietà della merce trasportata;
3) che il sinistro dedotto in contestazione era coperto dall'assicurazione prestata dalla NA, perché era stato determinato da "fortuna di mare" e da "investimento" e cioè da eventi previsti nelle condizioni di polizza. Ricorrono la NT ER (in liquidazione) e la UD AN NS con distinti atti fondati ciascuno su due motivi. La NA (in liquidazione coatta amministrativa) resiste con distinti controricorsi e propone, nei confronti della NT ER, ricorso incidentale affidato a due motivi. Tutte le parti hanno prodotto memoria. Gli intimati fallimento MA e SA non hanno svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va previamente disposta la riunione dei ricorsi.
Col primo motivo del ricorso UD AN NS, che, investendo una questione pregiudiziale, va esaminato prima di ogni altro, la società ricorrente denuncia violazione degli artt. 142, 143, 163 bis e 164 Cod. Proc. Civ.. Sostiene che la insufficienza del termine per comparire nel giudizio di primo grado e la conseguente nullità del relativo atto introduttivo, dedotte dalla società nel giudizio di appello con riferimento alla data di ricevimento della notificazione dell'atto, avrebbero dovuto imputarsi anche alla intrinseca irregolarità della notificazione, che avrebbe potuto essere effettuata (come in effetti è stata effettuata) con le formalità previste dall'art. 142 co. I e II cod. proc. civ. (affissione di copia dell'atto nell'albo dell'ufficio giudiziario procedente, spedizione di altra copia al destinatario a mezzo del servizio postale e consegna di una terza copia al pubblico ministero per la trasmissione al Ministero degli affari esteri e per la successiva consegna alla persona del destinatario) soltanto se, come previsto dall'art. 142 co. III cod. proc. civ., fosse risultata impossibile la notificazione dell'atto con le modalità imposte dalle convenzioni internazionali e dalla legge consolare (D.P.R.
5.1.1967 n. 200). Afferma che la notificazione di che trattasi sarebbe avvenuta irregolarmente proprio perché in RA UDta (ove ha sede la UD AN NS) detta notificazione si sarebbe potuta rendere possibile per il tramite dell'autorità consolare e lamenta che la Corte di merito abbia del tutto trascurato di considerare quest'ultimo decisivo elemento di fatto. La doglianza è inammissibile, perché la denunzia di inosservanza della legge consolare viene proposta dalla UD AN NC (che nel giudizio di appello ha fatto esclusivo riferimento alla tardiva ricezione della notificazione (poi esclusa dalla Corte d'Appello) per la prima volta col ricorso per cassazione e comporta una indagine di fatto non consentita nel giudizio di legittimità. Il motivo testè esaminato va, pertanto, disatteso.
Col primo motivo del suo ricorso incidentale, che per consequenzialità logica va a questo punto esaminato, la NA in liquidazione denuncia violazione degli artt. 517 cod. nav., 1510, 1527 e 1529 cod. civ.. Sostiene che in conseguenza della consegna della merce al vettore (da parte del mittente-venditore) il destinatario-compratore assunse, con la proprietà del carico, anche il rischio della sua perdita ed, in forza della clausola CIF, anche la qualità di assicurato, onde soltanto il destinatario (M/N Barshoun Trade Est) e non anche il mittente (NT ER) avrebbe potuto ritenersi legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore NA. Lamenta, quindi, che la Corte di merito abbia, invece, ritenuto che il mittente fosse legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore solo perché la vendita aveva avuto luogo con creazione di documenti ed il mittente era tornato in possesso del titolo rappresentativo della merce, restituitogli dal destinatario. La doglianza è fondata.
La Corte di merito, sull'erroneo presupposto che la vendita di specie fosse avvenuta su documenti (secondo la previsione dell'art. 1527 cod. civ., a tenor del quale il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo al compratore il titolo rappresentativo della merce) soltanto perché era stata stipulata con clausola CIF e perché i contraenti avevano stabilito che il pagamento del prezzo avvenisse contro documenti a mezzo banca (come previsto dall'art. 1530 cod. civ.), ha ritenuto che la consegna della merce dal venditore al compratore non si fosse verificata perché il venditore non aveva rimesso al compratore il documento assicurativo ed era, inoltre tornato il possesso del titolo rappresentativo della merce, sia pure a seguito del rifiuto, oppostogli dal compratore, di riceversi il documento. Ha, quindi, altrettanto erroneamente ritenuto che, di conseguenza, il rischio del trasporto fosse rimasto a carico del mittente-venditore.
In realtà nel caso in esame - che realizza la diversa ipotesi (prevista dall'art. 1510 cod. civ.) di vendita di cose da trasportare da un luogo ad un altro, il venditore, già prima di inviare alla banca il titolo rappresentativo della merce, si era liberato dall'obbligo di consegnare la merce al compratore, perché l'aveva rimessa al vettore e, trattandosi di vendita di genere (come risulta dalla citazione introduttiva del primo grado di giudizio, riprodotta nel ricorso proposto dalla NT ER), la consegna al vettore aveva al contempo determinato, ai sensi dell'art. 1378 cod. civ., anche il trasferimento della proprietà della merce al compratore per effetto di individuazione, sicché nel momento stesso della consegna del carico al vettore, avvenuta contestualmente alla formazione del titolo rappresentativo (negli atti del giudizio non ne è indicata la specifica consistenza), il destinatario - compratore era divenuto proprietario e possessore della merce e tali qualità aveva assunto ancor prima (e a prescindere dal fatto) che il documento costituente titolo rappresentativo della merce gli fosse presentato per il tramite della banca. Ne consegue che da un canto la Corte territoriale non avrebbe potuto ritenere il mittente - venditore (ormai privo della qualità di proprietario e di detentore della merce) soggetto al rischio del trasporto (e, in quanto tale, legittimato ad agire contro il vettore ed a richiedere d'essere garantito dagli assicuratori) e che, d'altro canto, soltanto il destinatario - compratore, ormai proprietario e possessore della merce, avrebbe potuto, proprio perché tale (e, quindi, onerato del rischio del trasporto), agire contro il vettore AM KH LÌ, suo ausiliario (Cass. 11.2.1994 n. 1381; Cass.
9.2.1987 n. 1335), per la perdita del carico, ovvero, avvalendosi della clausola CIF (che comporta l'azione diretta dal destinatario verso l'assicuratore investito dal mittente) richiedere alla NA (con cui appunto la NT ER aveva stipulato l'assicurazione prevista dalla clausola CIF) il pagamento dell'indennizzo.
La clausola CIF, che (contrariamente a quanto sembra ritenere la Corte leccese) non comporta di per sè la consegna della merce al compratore (sicché la mancata consegna della polizza assicurativa non implica la mancata consegna della merce) ma attiene soltanto all'accollo al venditore delle spese di trasporto e di assicurazione (Cass. Sez. Un. 15.7.1969 n. 2605; Cass. Sez. Un. 21.2.1974 n. 490;
Cass. Sez. Un. 28.10.1974 n. 3205), non avrebbe potuto considerarsi idonea ad imprimere alla vendita di specie la natura di vendita su documenti, ne' questa avrebbe potuto ritenersi configurabile in relazione alla clausola di pagamento del prezzo contro documenti a mezzo banca, che non avrebbe potuto assumersi in considerazione se non come pattuizione accessoria, intesa soltanto a garantire entrambi i contraenti attraverso tale specifica modalità di regolamento dei loro rapporti. Il motivo di ricorso testè esaminato va, pertanto, accolto e ciò rende superfluo l'esame del secondo motivo dello stesso ricorso (con cui la ricorrente insiste nel denunciare la insussistenza delle previste condizioni di operatività della copertura assicurativa) ed il secondo motivo del ricorso della UD AN NC (con cui questa società insiste in analoga denunzia), nonché il ricorso principale (con cui la NT ER si duole della mancata attribuzione, da parte della Corte leccese, degli interessi legali sulla somma liquidata a titolo di indennizzo e della omessa pronunzia di distrazione delle spese processuali in favore dei suoi difensori), che appaiono assorbiti. In base alla pura e semplice prospettazione del rapporto controverso, fatta dalla NT ER con l'atto introduttivo del primo grado di giudizio, i giudici del merito avrebbero dovuto rilevare, anche d'ufficio, che questa società non era legittimata ad agire contro la NA, contro il vettore e contro la UD AN NC ed avrebbero, quindi, dovuto decidere la causa "in limine litis" per insussistenza dei presupposti di promovibilità dell'azione. Ciò, ai sensi dell'art. 382 co. III cod. proc. civ., comporta la cassazione senza rinvio della sentenza di primo grado e di quella di appello.
Ricorrono giusti motivi di compensazione delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione riunisce i ricorsi. Rigetta il primo motivo del ricorso incidentale della UD AN NC Lmtd. Accoglie il primo motivo del ricorso incidentale della Compagnia NA Assicurazioni in liquidazione, dichiarando assorbiti il secondo motivo dello stesso ricorso incidentale, nonché il secondo motivo del ricorso incidentale UD AN NC e il ricorso principale (n. 3956/98) proposto dalla NT ER (in liquidazione). Cassa senza rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Lecce impugnata, nonché la sentenza di primo grado del Tribunale di Lecce. Dichiara compensate le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, il 6 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2001