Sentenza 27 giugno 2007
Massime • 1
Non integra il delitto di truffa, per carenza degli elementi tipici degli artifici o raggiri, la condotta del creditore che richieda ed ottenga l'emissione di un decreto ingiuntivo sulla base di un diritto di credito già soddisfatto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/06/2007, n. 35608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35608 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 27/06/2007
Dott. MORGIGNI Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - N. 1044
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RENZO Michele - Consigliere - N. 009561/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. LIBERTÀ di RAVENNA;
nei confronti di:
1) BE IM N. IL 17/01/1949;
avverso ORDINANZA del 26/01/2007 TRIB. LIBERTÀ di RAVENNA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAPPIA PIETRO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dott. Vito Monetti che ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con provvedimento del 4.1.2007 il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Ravenna disponeva il sequestro nei confronti di BE LA dell'assegno circolare emesso a richiesta di TI RI a seguito di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, potendosi ravvisare a carico del predetto BE la sussistenza del reato di truffa, atteso che tale decreto ingiuntivo si riferiva ad un credito del BE già soddisfatto.
Con ordinanza del 26.1.2007 il Tribunale di Ravenna, a seguito di richiesta di riesame proposta dal BE, annullava il decreto di sequestro, ritenendo che nella fattispecie in esame non potesse ravvisarsi il fumus del reato di truffa, e rilevando che non risultavano evidenziate le esigenze probatorie sottese all'apprensione del titolo in questione.
Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna lamentando la violazione di legge sotto diversi profili. In particolare rileva il Procuratore ricorrente che nel caso di specie la strumentale contabilizzazione ed utilizzazione da parte del BE di documenti rappresentativi della esigibilità di crediti in realtà estinti, costituiva espediente senza dubbio atto a sorprendere la libertà negoziale di controparte, anche in considerazione del fatto che si trattava di rapporto obbligatorio relativo a prestazioni eseguite diversi anni addietro, cui conseguiva la difficoltà da parte del soggetto in tal modo sollecitato al pagamento di apprezzare la debenza o meno degli importi richiesti. E rileva altresì che l'esigenza probatoria era chiaramente individuabile nel fatto che l'acquisizione agli atti del procedimento del titolo in questione avrebbe corroborato il compendio probatorio devoluto alla cognizione del giudice dibattimentale, in relazione al riconoscimento del titolo da parte dell'emittente ed alla verifica della genuinità dello stesso, dell'identità del beneficiario e della corrispondenza di quest'ultimo con il soggetto che aveva sollecitato, in sede stragiudiziale, l'indebito pagamento. Il ricorso non è fondato.
Ed invero, secondo l'orientamento di questa Corte, "in sede di riesame del sequestro probatorio, il tribunale deve stabilire l'astratta configurabilità del reato ipotizzato. Tale astrattezza, però, non limita i poteri del giudice nel senso che questi deve esclusivamente prendere atto della tesi accusatoria senza svolgere alcun'altra attività, ma determina soltanto l'impossibilità di esercitare una verifica in concreto della sua fondatezza. Alla giurisdizione compete, perciò, il potere-dovere di espletare il controllo di legalità, sia pure nell'ambito delle indicazioni di fatto offerte dal pubblico ministero. L'accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica. Pertanto, il tribunale non deve instaurare un processo nel processo, ma svolgere l'indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro" (Cass. pen., Sez. Un., 20 novembre 1996, B., rv 206657). Orbene, applicando tali principi alla fattispecie in esame, ritiene il Collegio che il Tribunale del riesame abbia correttamente ritenuto la non configurabilità nel caso di specie del reato di truffa, con motivazione assolutamente coerente con le risultanze processuali, nonché nel rispetto dei principi affermatisi con riferimento alla materia in esame secondo cui la verifica del ed. fumus delicti non può estendersi sino a far coincidere l'esame con un vero e proprio giudizio di colpevolezza, essendo sufficiente il controllo, sulla base peraltro degli elementi di fatto acquisiti, della possibile sussumibilità della fattispecie concreta in quella legale ipotizzata.
Ciò in quanto la "sollecitazione" di pagamento di un credito in realtà già estinto, sollecitazione poi estrinsecatasi nella richiesta di decreto ingiuntivo, non costituisce alcuna condotta artificiosa atta a trarre in inganno il presunto debitore, non potendosi ravvisare in tale comportamento alcuna simulazione o dissimulazione ne' alcun subdolo espediente posto in essere per indurre in errore il soggetto passivo;
e pertanto correttamente il Tribunale del riesame ha rilevato come l'eventuale consapevole illegittimità della richiesta potrebbe avere rilevanza sul piano civilistico (anche sotto il profilo della responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.), ma non sotto il profilo penalistico. Alla stregua di quanto sopra il ricorso proposto non può trovare accoglimento, ed in tale pronuncia rimangono assorbiti gli ulteriori rilievi svolti dal Procuratore ricorrente in ordine alla sussistenza delle esigenze probatorie sottese al sequestro in esame.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2007