Sentenza 10 aprile 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/04/2002, n. 5094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5094 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2002 |
Testo completo
Aula A 3 REPUBBLICA ITALIANA 0 5094 /02 Cassazione Sezione Lavoro composta dai seguenti Magistrati: Oggetto: Ass. soc. dr. Vincenzo Mileo Presidente R.G.n.17884/1999 Cron. 15611 dr. Michele De Luca Consigliere dr. Donato Figurelli Consigliere rel. Rep. dr. Attilio Celentano Consigliere Ud.30.01.2002 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dr. Pasquale Picone Consigliere UFFICIO COPIE ha promunziato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. SENTENZA per / mp per diri 2002 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE il Ministero dellInterno, in persona del Ministro pro-tempore, Приле rappresentato e difeso per legge dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici di via dei Portoghesi n. 12 in Roma & domiciliato, CANCELLERIA ricorrente;
CONTRO
CONFALONIERI RO, residente a [...](Cr) in via Michelangelo n. 6, rappresentato e dideso per delega a margine del controricorso dall'avv. Anna Fisco Oldrini e dall'avv. Manilio Franchi, con domicilio eletto presso que- st'ultimo c/o Studio Marucchi in Roma al Lungotevere dei - 1. 416 - M Mellini n. 37, controricorrente;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Bre- - scia in data 22 aprile - 19 maggio 1999, n. 1080/99, n. 7284/98 R.G.A.C.C.; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza del 30 gennaio 2002; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Carlo Destro, che ha concluso per l'acco- glimento del ricorso. found - 2 1 Svolgimento del processo. Con ricorso notificato il 1° agosto 1997 il signor RO ON evocava in giudizio il Ministero dell'Interno - davanti al Pretore di Cremona, esponendo che in data 9 apri- le 1996 era stato sottoposto a visita di revisione presso la Commissione Medica Sanitaria di Cremona, con riconosci- mento del 100% di invalidità, ma senza necessità di accompa- gnamento e che la Prefettura di Cremona con provvedimento successivo, in data 13 marzo 1997, aveva trasmesso il decreto di revoca ed il verbale della visita di revisione%; che la Prefettura con lettera 5 aprile 1997 gli aveva richiesto la restituzione della somma di lire 3.460.900 percepita tra la visita di accertamento e la revoca della indennità di accompagnamento. Chiedeva pertanto il ricorrente che il Pretore di Cremona, con riferimento al fatto che la vigente normativa (1. n. 29/77) non prevede la ripetibilità di ratei erogati prima della ado- zione dei provvedimento di revoca (laddove per contro la norma di cui all'art. 11/4 della 1. n. 537/93 che prevedeva tale ripetibilità era stata abrogata dalla 1. n. 425/1996) e che nella fattispecie era stato violato l'art. 5/5 del d.p.r. n. 698/94 di immediata sospensione dei pagamenti, dichiarasse illegittima la ripetizione dei ratei percepiti e, viceversa, in accoglimento della domanda proposta, dichiarasse la irripeti- bilità degli stessi (fino alla data di adozione del provve- - 3 - dimento di sospensione). Si costituiva il Ministero dell'Interno, rilevando che la norma di cui all'art. 5/5 del D.P.R. n. 698/94, nel dettare una disciplina del potere di autotutela, non prevedeva obbli- go alcuno di sospensione cautelare dei pagamenti in corso, ma solo una facoltà. Con sentenza n. 281/98 il Pretore di Cre- mona, rilevato che nella fattispecie non risultava osservata la norma di cui all'art. 5/5 del D.P.R. n. 698/94, che impone la immediata sospensione dei pagamenti in attesa della adozione di formale provvedimento di revoca, dichiarava irripetibili le somme percepite nel periodo intercorrente tra la data della visita di revisione e la data di adozione del provvedimento di sospensione dei pagamenti, condannando l'Amministrazione del- l'Interno al pagamento delle spese di lite. Avverso la suddetta decisione del Pretore di Cremona interpo- neva appello il Ministero dell'Interno, deducendo l'erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui non aveva af- fermato il carattere meramente interno (ovvero avente natura di norma di azione e non di relazione) della norma di cui all'art. 5/5 del D.P.R. n. 698/94, laddove per contro la norma richiama- bile nella fattispecie era quella dell'art. 2033 c.c. (avente appunto, in quanto norma di relazione, effetto esterno); in via subordinata l'Amministrazione dell'Interno chiedeva la compensa- zione delle spese di lite in considerazione della controvertibi- lità delle questioni dedotte. - 4 -- Ricostituitosi il contraddittorio in appello il Tribuanle di Brescia rilevava preliminarmente l'abrogazione della norma di cui all'art. 11/4 della 1. n. 537/93 da parte dell'art. 4/4 della 1. n. 425/96 e che la disciplina da ultimo intervenuta poneva, in sede di effettuazione di un piano straordinario di verifiche, uno stretto collegamento tra potere di verifica e/o accertamento dei requisiti sani- tari e potere di revoca dei benefici. Rilevava altresì il Tribunale di Brescia che tale collegamento era poi ulte- 2 riormente avvalorato dal fatto che alla abrogazione dell'art. 11/4 della 1. n. 537/93 era conseguita la operatività ai sensi dell'art. 15 disp. prel. c.c. della norma di cui al- l'art. 3 ter della 1. n. 29/77, la cui disciplina, nonostan- te l'intervento della norma poi abrogata di cui all'art. 11/4 1. n. 537/93, era rimasta pur sempre operante, stante la non perfetta coincidenza delle due normative di cui alle due leggi citate. E dalla norma di cui all'art. 3 ter della 1. n. 29/77 era desu- mibile un principio di carattere generale di coincidenza tra momento di adozione del provvedimento di revoca ed effetto dello stesso (con conseguente limitazione temporale in senso irre- troattivo degli effetti del provvedimento medesimo). Ora con riferimento ai suddetti principi desumibili dalla normativa operante al momento in cui era stata effettuata la verifica amministrativa deduceva il Tribunale di Brescia come -- 5- il termine di 90 giorni decorrente dalla verifica di cui all'art. 4/3 della 1. n. 425/96 ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca avesse tutt'altro che carattere in- terno (e/o facoltativo) ma, all'opposto, ingenerasse nella P.A. un dovere di adozione nei termini del provvedimento medesimo. A tale stregua, similmente, il termine di 30 giorni di cui all'art. 5/5 D.P.R. 698/94 per l'adozione del provvedimento di sospensione (decorrente dalla data di verifica), doveva ritenersi avesse anch'esso carattere vincolante per la Pub- blica Amministrazione, con conseguente irripetibilità dei ratei riscossi nel periodo intercorrente tra la data di veri- fica e la data del successivo provvedimento di sospensione (allorchè adottato tardivamente, oltre il termine di 30 giorni) Ora, poichè nella fattispecie non risultava verificata nè l'una (adozione di provvedimento di revoca nel termine di 90 giorni dalla verifica) nè l'altra condizione (adozione di prov- vedimento di sospensione nel termine di 30 Fiorni dalla veri- fica), doveva ritenersi che correttamente il Pretore aveva affermato la irripetibilità dei ratei riscossi prima della adozione del provvedimento di sospensione. Per i su esposti motivi il Tribunale di Brescia disponeva per il rigetto del ricorso in appello con compensazione delle spese di lite di secondo grado. Avverso detta sentenza, con atto notificato il 27 settembre - 6 - - 1999 il Ministero dell'Interno ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Il ON ha resistito con controricorso notificato il 2 novembre 1999. Motivi della decisione. Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 ter della 1. n. 29/77 nonchè dell'art. 4 della 1. n. 425/1996 nonchè dell'art. 5/5 del d.p.r. n. 698/1994 in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia motivazione in- سط sufficiente e/o omessa e/o contraddittoria su un punto deci- sivo della controversia in relazione all'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. Sul punto il ricorrente evidenzia che l'accertamento di uno stato invalidante è costitutivo di situazione giuridica auto- nomamente rilevante, come tale irrinunciabile ed imprescrittibile. Il suddetto status peraltro, in quanto correlato indissolu- bilmente con il raggiungimento di un certo grado di invalidità, può venir meno a seguito di accertamento successivo intervenuto nella competente sede amministrativa. Risulta, infatti, che, a distanza di sufficiente lasso di tempo, il suddetto requisisto possa essere suscettibile di modifica- zioni sia in senso positivo che in senso negativo. -7- Tale secondo caso ricorre appunto nel caso in cui, a se- guito di visita di revisione in sede amministrativa, ri- sulti che la parte non è più nel possesso di quel determinato requisito sanitario che in precedenza era stato riconosciuto. In tale prospettiva, non può non rilevarsi come l'accertamento in termini negativi possa evidenziare il venir meno del requi- sito sanitario non tanto dalla visita sanitaria amministrativa, quanto piuttosto da epoche precedenti, più o meno remote nel tempo. Ora, in tale prospettiva, sembra vada interpretata la norma richiamata di cui all'art. 3 ter della 1. n. 29/77, la quale nel porre un limite temporale al provvedimento di revoca di un certo beneficio economico collegato con un certo stato in- validante non pone distinzione alcuna tra provvedimento di revoca intervenuto per sopravvenuta carenza degli ulteriori requisiti diversi da quello sanitario. Tale distinzione tuttavia appare rilevante, poichè mentre nel primo caso atto di accertamento negativo e provvedimento di revoca non coincidono, nel secondo caso si ha coincidenza tra atto di revoca ed accertamento negativo. Nella fattispecie pertanto, essendo pacifica la circostanza che l'atto di revoca fu preceduto da accertamento negativo circa la sussistenza del requisito sanitario, non può non rilevarsi il carattere strumentale e/o conseguenziale dell'atto di revoca medesimo rispetto all'atto di accertamento negativo preceden- 8. - temente intervenuto. Pertanto l'effetto dell'atto di revoca non poteva non : retroagire alla data del primo giorno del mese successivo a quello in cui era intervenuto l'accertamento negativo ai fini sanitari. Viceversa, con riferimento al periodo pregresso al momento dell'accertamento tecnico circa la insussistenza del requi- sito sanitario, stante il limite temporale introdotto dal- l'art. 3 ter della 1. n. 29/77 non potrebbero non farsi salvi gli effetti del rapporto pregresso con conseguente irretroat- tività agli effetti giuridici dell'accertamento medesimo. Da quanto sopra discende che in ipotesi di revoca per so- pravvenuta carenza del requisito sanitario non possa prescin- dersi da uno stretto collegamento tra atto di revoca ed accer- tamento negativo precedentemente intervenuto;
mentre, dal lato del destinatario del provvedimento di revoca non possa prescin- dersi dalla considerazione di uno stato di buona fede anche prima dell'intervento dell'accertamento in sede tecnica di tale stato di buona fede. Tale stato di buona fede comunque è da ritenere venga meno dalla data in cui intervenga accerta- mento tecnico-amministrativo di carattere negativo, essendo peraltro prevista l'eventualità di proposizione di ricorso in amministrativa, e ancor più in sede giurisdizionale.sede E sul punto non appare secondaria, anche ai fini di una inter- pretazione della valenza e degli effetti dell'atto di revoca - 9 - per accertata insussistenza del requisito sanitario, la circostanza che il D.P.R. n. 698/94 ha attribuito autono- mo rilievo al procedimento amministrativo volto all'accer- tamento del requisito sanitario, prevedendo la diretta azionabilità della pretesa nei confronti dell'Amministra- zione del Tesoro, cui fanno capo gli organi tecnici che provvedono all'accertamento sanitario (artt. 3 e 4), nonchè la normativa relativa agli accertamenti e verifiche successi- ve da parte dell'Amministraziobe del Tesoro (art. 21 1. n. 118/71 coordinata con gli articoli 10 della 1. n. 291/1988 брить e 9 della 1. n. 295/90 nonchè con il d.m. n. 293/1989 del Ministero del Tesoro). Non sembra pertanto corretto, secondo il ricorrente, quanto affermato dal Tribunale di Brescia circa la decorrenza del provvedimento di revoca (dal primo giorno del mese succes- sivo all'adozione dell'atto). Ma allo stesso modo non sembra corretta secondo il ricor - rente sotto diverso profilo, l'interpretazione che il Tri- - bunale di Brescia dà della norma di cui all'art. 3 ter della 1. n. 29/77, poichè sembra che la suddetta norma vada co- munque interpretata con riferimento alla luce dei principi generali della normativa di diritto comune di cui all'art. 2033 c.c. in tema di ripetizione di indebito, per la quale, appunto, assume rilievo lo stato di buona fede o meno da parte dell'accipiens. - 10 - Quanto alla norma richiamata dal Tribunale di Brescia di cui all'art. 4/3 della 1. n. 425/1996 il ricorrente evidenzia che dalla suddetta norma sembra evincersi un principio opposto a quello enunciato dal Tribunale di Brescia. In tale norma, infatti, si prevede che "in caso di accer- tamento negativo circa la verifica dei requisiti sanitari - da adottare entro 90 giorni il provvedimento di revoca dalla verifica retroagisca alla data della visita di veri- fica". from La previsione del termine di 90 giorni, peraltro, alla qua- le il Tribunale dà decisivo rilievo, sembra viceversa non estensibile in via analogica ad altre fattispecie non con- template dalla norma, stante la natura eccezionale della stessa. Allo stesso modo sembra che erroneamente il Tribunale ha attribuito effetto sostanziale alla norma di cui all'art. 5/5 del D.F.R. n. 698/94 nella parte in cui si prevede un termine di trenta giorni per l'adozione del provvedimento cautelare amministrativo di sospensione dei pagamenti in corso di erogazione (in pendenza di procedimento volto alla emissione dell'atto di revoca). La comunicazione del provvedimento di sospensione entro 30 giorni da parte della Prefettura, infatti, è atto che la Prefettura in tanto può adottare in quanto a sua volta sia -- 11 stata altrettanto tempestivamente investita in sede amministrativa della relativa questione. Si tratterebbe pertanto di atto non dipendente dalla esclusiva iniziativa dell'organo deputato alla emis- sione dell'atto di revoca. E, anche sul punto, appare rilevante la circostanza che la norma richiamata faccia indistintamente riferimento alla adozione di atto di revoca al di là del fatto che lo stesso sia stato determinato dal venir meno del requi- sito sanitario, oppure all'opposto del requisito e/o dei брига requisiti extra-sanitari. Sul punto comunque il ricorrente evidenzia che dalla norma di cui all'art. 5/5 D.P.R. citato sembra evincersi un rilievo di carattere esclusivamente procedimentale, nel senso che con riferimento al fatto che per l'adozione del provvedimento di revoca possono decorrere più di 30 giorni, viene prevista la possibilità che venga emanato provvedi- mento interinale a carattere cautelare di "sospensione dei pagamenti in corso di erogazione". Anche dalla norma di cui all'art. 5/5 del D.P.R. n. 698/94 comunque sembra evincersi, secondo il ricorrente, un princi- pio di segno opposto rispetto a quello enunciato dal Tri- bunale. Prevede infatti la suddetta norma che "il successivo prov- vedimento di revoca produce effetti dalla data della accertata - 12 insussistenza dei requisiti prescritti". La Corte giudica il ricorso fondato, conformandosi a quanto già deciso con la sentenza 15 novembre 2001; n. 14212, ancor- chè la questione meriti di essere approfondita ulteriormente. Nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un princi- pio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito (art. 2033 c.c.), trova applicazione la regola, propria di tale sotto- sistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di si- tuazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta. Del resto, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha rilevato che il canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costitu- zionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripeti- zione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti della loro destinazione alimentare (C.cost. dite 10 febbraio 1993, n. 39). Nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripeti- bilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata - 13 - nella normativa appositamente dettata in materia, non po- tendo trovare applicazione in via analogica- ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c. di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previden- ziali (art. 1, commi 260-265 1. 662/1996; art. 38 1. 448/ 1998; art. 38, comma 7, 1. 448/2001). La prima delle norme di disciplina specifica da considerare è l'art.
3-ter del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 850, convertito con modificazioni in l. 21 febbraio 1977, n. 29: Gli organi preposti alla concessione di benefici economici a пи favore dei ciechi civili, invalidi civili e sordomuti hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle con- dizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento. Non può essere chiesta la restituzione delle somme dovute dai ciechi civili, invalidi civili e sordomuti, nei confronti dei quali sia stata disposta la revoca dei benefici anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto. L'effettiva portata normativa della disposizione si comprende ove si consideri che le prestazioni economiche agli invalidi ci- vili costituiscono l'oggetto di obbligazioni (pubbliche) ex lege, in quanto nascono al verificarsi dei fatti previsti da norme. Di conseguenza, i procedimenti amministrativi volti ad accertare - 14 - - tali fatti e, quindi, l'esistenza o l'inesistenza dell'ob- bligazione (originaria o sopravvenuta), ancorchè i detti fatti siano complessi ed il relativo accertamento abbia na- tura critica, cioè di giudizio per sua natura opinabile, ri- vestono natura meramente ricognitiva, preordinata all'attua- zione dei rapporti obbligatori, perciò escludendo la configura- bilità di poteri amministrativi e di provvedimenti costitutivi degli effetti (giurisprudenza pacifica: cfr. per tutte Cass. S.U. 8 aprile 1975, n. 1261 e 24 ottobre 1991, n. 11329). 35 Ciò implica che il diritto nasce in coincidenza con l'insor- genza dei requisiti e non certo per effetto degli atti cd. di "concessione", come impropriamente denominati dalle norme;
allo stesso modo, i cd. atti di revoca non sono altro che ri- cognizioni in ordine all'inesistenza dell'obbligazione e non certo provvedimenti espressione della c.d. "autotutela" ammini- strativa, che è potere discrezionale di apprezzamento della con- formità della situazione all'interesse pubblico. Ne discende che, in applicazione del principio generale di cui è espressione l'art. 2033 c.c., ogni erogazione attribuita in assenza dei requisiti prescritti dalla legge è da considerare indebita e soggetta a ripetizione, ove la legge non disponga di- versamente (salvo a verificare, di volta in volta, la conformità all'art. 38 Cost. dell'assetto normativo). La norma sopra richiamata, quindi, nella parte in cui stabilisce che l'amministrazione che accerti l'inesistenza dell'obbligazione - 15 deve dichiararlo con atto formale, denominato "revoca", e che la soppressione dei benefici economici opera dal primo giorno del mese successiva alla data dell'atto, intende in- cidere proprio sulle obbligazioni nascenti dall'art. 2033 "c.c., impedendo l'assoggettamento a ripetizione di tutte le' erogazioni effettuate prima della data indicata. Una nuova regolamentazione dell'indebito è stata dettata dall'art. 11, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537: La Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro procede a verifiche program- mate, da effettuare anche senza preavviso, con riferimento ди privilegiato alle zone a più alta densità di beneficieri di pensioni, assegni e indennità. Nel caso di accertata insussi- stenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici, e se il beneficiario non rinuncia a goderne dalla data dell'ac- certamento, sono assoggettati a ripetizione tutti i ratei ver- sati nell'ultimo anno precedente la data stessa .. La muova disciplina, dunque, ha sostituito il tempo di adozione def formale atto di revoca dei benefici con la data (anteriore) dell'accertamento dell'insussistenza dei requisiti, al fine di segnare i confini dell'irripetibilità, rendendo peraltro ripeti- bili anche i ratei percepiti nell'anno precedente la data stessa ove il beneficiario non intenda adeguarsi all'accertamento sfa- vorevole. Avendo la nuova legge regolato l'intera materia della ripeti- -- 16 - zione dei ratei riscossi indebitamente, ne è risultata, ai sensi dell'art. 15 disp. att. c.c., l'abrogazione delle disposizioni recate dall'art. 3 ter d.l. 865/1976, diversa- mente da quanto erroneamente ritenuto dalla sentenza impu- gnata. Prescindendo per ora dal problema dell'applicabilità ratione temporis alla fattispecie di altre norme, giova osservare che il principio del riferimento alla data dell'accertamento dell'imsussistenza dei requisiti, ai fini della ripetizione dei ratei indebitamente versati, è rimasto fermo nei successi- vi sviluppi della legislazione in materia, che si è limitata ad eliminare la sanzione, per più versi atipica, dell'esten- sione della ripetibilità per l'interessato che intenda contesta- re i risultati dell'accertamento, ed a dettare ulteriori rego- le sui comportamenti che l'amministrazione deve tenere. Infatti, il decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito in 1. 8 agosto 1996, n. 425, all'art. 4, comma 3fter, ha disposto che, in caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari (ad opera della commissione sanitaria prevista dallo stesso te- sto normativo), la Direzione generale del Tesoro provvede, entro novanta giorni dalla data della visita di verifica o degli ul- teriori accertamenti che si rendessero necessari, alla revoca delle provvidenze in godimento a decorrere dalla data della visita di verifica;
il comma 3-monies dello stesso articolo reca poi l'abrogazione del comma 4 dell'art. 11, 1. 24 dicembre -- 177- 1993, n. 5377. La legge 23 dicembre 1998, n. 448, con l'art. 371, comma 8, dispone: In caso di accertata insussistenza dei requisiti sa- nitari, il Ministero del tesoro, del bilancio e della program- mazione economica dispone l'immediata sospensione dell'eroga- zione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica. In conclusione, non è mutata l'impostazione di fondo preordi- nata ad [...] la restituzione di prestazioni indebitamente ricevute prima dell'accertamento in sede amministrativa della mancanza (originaria o sopravvenuta) dei requisiti. Nondimeno, a cominciare dall'intervento legislativo del 1993, il quadro normativo precedente è stato innovato perchè l'accertamento amministrativo dell'insussistenza dell'obbligazione è stato fatto coincidere con quello eseguito dagli organi tecnici (le apposite commissioni competenti per la visita di revisione) e non più con il provvedimento formale di revoca (il quale, appun- to, come ha precisato il d.l. 325/1996, retroagisce alla data della verifica). Tra le fonti normative utilizzabili ai fini della decisione della controversia, deve negarsi che possano essere annoverate anche le disposizioni contenute nell'art. 5, comma 5, del d.RR. 21 settem- bre 1994, n. 698, secondo le quali, nel caso di accertata insus- sistenza dei requisiti, "si dà luogo all'immediata sospensione -· 18 - cautelativa del pagamento delle prestazioni, da notificarsi entro trenta giorni dalla data del provvedimento di sospen- sione", mentre il successivo formale provvedimento di revoca produce effetti dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti. Si tratta, infatti, di un regolamento emanato ai sensi del- l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (ed. di "delegificazione"), avente ad esclusivo oggetto, giusta i criteri di delega contenuti nell'art. 11, comma 1, 1. 537/ 1993, il riordinamento dei procedimenti in materia di invali- dità civile, cecità civile e sordomutismo. Quindi, prescindendo dall'indagine volta a verificare se la norma sopra indicata abbia o no introdotto um quid novi in materia di ripetizione di indebito rispetto al quadro normativo risultante dalle fonti primarie (il che parrebbe comunque da escludere), è assorbente il rilievo che, ove ciò fosse riscon- trabile, le relative disposizioni dovrebbero essere disappli- L cate per violazione di legge, perchè la fonte regolamentare era stata abilitata ad agire con esclusivo riferimento all'artico- lazione dei procedimenti amministrativi, senza alcuna possibi- lità di incidere sul regime giuridico dei rapporti obbligatori. La ricognizione della normativa ed i principi generali precisati consentono agevolmente di concludere nel senso che le erogazioni indebite effettuate dopo l'accertamento dell'insussistenza dei requisiti non sono sottratte alla regola generale dell'art.2033 - 19 - C.C. Per affermare il contrario, im presenza, appunto, di deroghe al principio generale, sarebbe necessaria l'individuazione di una norma che in tal senso disponga. Ma, come si è constatato, le norme dispongono l'irripetibilità delle sole prestazioni effettuate fino alla data dell'accerta- mento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti. Pretendere di collegare l'irripetibilità anche di prestazioni eseguite dopo tale accertamento al mancato rispetto delle norme che impongono all'amministrazione di prontamente attivarsi, sospendendo i pagamenti ed emanando il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati, è assolutamente nom condivisi- bile sul piano dei concetti giuridici. Si è ampiamente dimostrato come tali atti (sospensione e revoca) non concretino esercizio di poteri amministrativi, ma si sostan- zino in meri accertamenti, in atti di gestione del rapporto obbligatorio;
ove la legge avesse inteso collegare alla viola- zione dei termini l'effetto di estendere l'irripetibilità delle erogazioni anche a quelle versate dopo la verifica e fino alla emanazione dell'atto di revoca formale (tardivo), avrebbe dovuto dirlo, non essendo desumibile tale regola dai principi di sistema. Im definitiva, come dimostra anche il fatto che i termini siano stati per la prima volta previsti proprio da um regolamento ema- nato in [...] procedimenti amministrativi, si è in presenza di disposizioni organizzatorie, preordinate · 20 - - ad impedire anche collegando all'inosservanza la responsa- bilità degli organi per danno erariale - proprio che siano effettuate prestazioni indebite, le quali sia poi necessario ripetere, nom certo a sancire l'irripetibilità delle stesse quale sanzione per l'inosservanza dei termind. Conclusivamente, leggere, come ha fatto il Tribunale, la nor- mativa come se dicesse che la perdita dei benefici economici decorre dall'accertamento dell'inesistenza dei requisiti a condizione che il formale provvedimento di revoca sia emanato tempestivamente, altrimenti la perdita del. beneficio si ha solo alla data dell'emanazione dell'atto, si risolve in un'ope- razione manipolativa e non interpretativa, preclusa dalla sog- gezione del giudice alla legge (art. 101, comma secondo, Cost.). Nè, così rettamente interpretato, il sistema normativo che ne risulta può essere giudicato non rispettoso dell'equilibrato bi- lanciamento degli interessi imposto dall'art. 38 Cost., atteso che appare ragionevole che sia la data dell'accertamento ammini- strativo, ancorchè precedente il formale atto di revoca, a segnare la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività del- l'attribuzione patrimoniale ricevuta. Gli assorbenti profili di diritto sopra esposti rendono sostan- zialmente irrilevante l'indagine rivelta a verificare se, ratione temporis, alla fattispecie concreta sia applicabile, oltre che la 1. 537/1993, anche la legislazione (art. 4, comma 3-ter d.l. 323/1996) che ha imposto all'amministrazione di emanare l'atto - 21 - formale di revoca entro 90 giorni dall'accertamento, tenuto conto che le disposizioni del regolamento del 1994 non avreb- bero potuto incidere sul regime della ripetizione degli inde- biti. All'accoglimento del ricorso per violazione di norme di diritto segue la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata con decisione del merito della causa, non essendo necessari ulterio- ri accertamenti di fatto. Va, dunque, pronunciato il rigetto della domanda proposta da RO ON nei confronti del Ministero dell'Interno. In ordine alle spese, ritiene la Corte che, in forza dell'art. 152 disp. att. c.p.c. (norma vigente a seguito della sentenza costituzionale 13 aprile 1994, n. 134, dichiarativa dell'ille- gittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2°, del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito in 1. 14 novembre 1992 n. 438), non è consentita la condanna dell'assicurato soccombente, non ricorrendo l'ipotesi della pretesa infondata e temeraria, alle spese dei processi di merito e del processo di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da RO ON nei confronti del Ministero dell'Interno con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado. Nulla per le spese dell'intero processo•{(Exod. 152 Disp. AM. C.P.C.). Così deciso in Roma il 30 gennaio 2002. - 22 - Il Presidente Vincenzo Mileo) inceurs thiles Il Consigliere estensore (dr. Donato Figurelli)• Donat fort. Filmall ее ее e IL CANCELLIERE Depositato in 10 APR. 2002NO A I S S D 3 , A 3 T 0 O , 5 1 L A L . ILOA ERE . S T O E N R B P I S A ' 3 I D L 7 N L - A 8 E G T - O D S 1 I O 1 A S P D N E M E E I , G S O A I G R D E A T L S E O I T T G A N T E E I L R S L R I E E D D O : - 23 -