Sentenza 20 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/01/2004, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAGGIO Antonio - Presidente -
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI EL AN, elettivanente domiciliata in ROMA VIA OSLAVIA 12, presso l'avvocato CESARE PERSICHELLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SERGIO LAZZARINI, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n^. 24114/00 proposto da:
AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
LI EL AN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA OSLAVIA 12, presso l'avvocato CESARE FERSICHELLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SERGIO IAZZARINI, giusta delega in calce al ricorso introduttivo;
- controrlcorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 1826/99 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 06/07/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/07/2003 dal Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA;
udito per il ricorrente l'Avvocato Lazzarini che si rimette al collegio;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio che ha concluso per 1) ordinanza interlocutoria in ordine alla inesistenza della sottoscrizione da parte del Presidenti quale risulta dalla intestazione della sentenza;
2) in subordine, dichiarazione di nullità della sentenza con ogni conseguenza di legge;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NC MU EL convenne in giudizio davanti al Tribunale di Milano l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, chiedendo dichiararsi l'illegittimità delle ingiunzioni di pagamento, per L.
9.052.000 e L. 21.717.000, emesse nei suoi confronti dall'Ufficio del Registro di Como per indennità di utilizzo di aree del demanio lacuale e degli immobili sovrastanti a partire dal 1954, nonché accertarsi che nulla era da essa dovuto per tale titolo. Resistette l'Amministrazione convenuta, chiedendo, altresì, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice al rilascio delle aree e dei manufatti e al pagamento, a titolo di risarcimento o di arricchimento senza causa, degli indennizzi di cui alle ingiunzioni o di quelli diversi ritenuti di giustizia;
domande che il Tribunale accolse, determinando l'indennizzo dovuto in base a consulenza tecnica di ufficio.
Sul gravame proposto dalla soccombente, la Corte di appello di Milano, con sentenza del 6 luglio 1999, ha ridotto alla metà l'indennizzo determinato dal Tribunale, confermando per il resto la sentenza di primo grado, e ha condannato l'appellante alla metà delle spese di entrambi i gradi del giudizio, in considerazione dell'esito finale della lite.
Ricorre par Cassazione la sig.ra MU EL, con sei motivi. Resiste l'Amministrazione finanziaria con controricorso contenente ricorso incidentale con un unico motivo, cui replica con controricorso la ricorrente principale, la quale ha anche depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - I ricorsi principale e incidentale, proposti contro la medesima sentenza, devono essere riuniti ai sensi dall'art. 335 c.p.c.. 2. - Va poi respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso principale, formulata dall'Amministrazione controricorrente sul rilievo che l'atto è stato notificato all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, mentre avrebbe dovuto essere notificato all'Avvocatura generale. Invero la nullità conseguente all'errore di notifica è sanata, con effetto ex tunc, dalla rituale costituzione della controricorrente a mezzo dell'Avvocatura generale (cfr., ex multis, Cass. Sez. Un. 1275/1998, 12029/1990, 8859/1990, 6141/1990, 2712/1987). 3. - L'esame dei ricorsi è tuttavia assorbito dal pregiudiziale rilievo, che deve essere effettuato di ufficio, della nullità della sentenza impugnata per difetto di sottoscrizione, ai sensi degli artt. 132, terzo comma, e 161, secondo comma, c.p.c.. Il provvedimento, emesso da un collegio della prima sezione civile della Corte di appello di Milano, reca invero una sola firma, quella del Dott. Domenico Urbano nella veste di "presidente estensore":
veste, in realtà, (parzialmente) incongrua, giacché, come si rileva dall'intestazione della sentenza ed è confermato dal verbale di udienza, il Dott. Urbano era soltanto relatore della causa, nonché estensore del provvedimento, mentre il collegio era presieduto da altro magistrato, il Dott. Aldo Nava. La sentenza, in conclusione, manca della sottoscrizione del presidente, non contiene alcuna indicazione, ai sensi dell'art. 132, terzo comma, c.p.c. di eventuale impedimento dello stesso a sottoscriverla. E la mancanza della sottoscrizione del presidente del collegio (o dell'estensore, ove diverso dal presidente), comporta la nullità insanabile della sentenza collegiale, ai sensi dell'art. 161, secondo comma, c.p.c. che va rilevata d'ufficio dal giudice dell'impugnazione, anche in sede di legittimità (cfr., tra le più recenti, Cass. 15746/2001, 260/2001, 11051/1999, 7503/1996, 910/1995); con la conseguenza che la Corte di Cassazione deve cassare la sentenza impugnata con rinvio ad altro giudice equiordinato (Cass. 15746/2001, 7503/1996, 910/1995, citt.).
Va aggiunto che non può essere accolta la richiesta, formulata dal Procuratore generale nelle sue conclusioni, di disporre, con ordinanza interlocutoria, accertamenti "in ordine alla inesistenza della sottoscrizione da parte del presidente quale risulta dalla intestazione della sentenza".
Essa sembra rivolta a chiarire se il collegio fosse effettivamente presieduto dal magistrato indicato come presidente nell'intestazione della sentenza. Se così è, si tratta, evidentemente, di accertamento da eseguire sulla base degli atti di causa;
i quali, però, sono già a disposizione di questa Corte, e dagli stessi - e in particolare dal verbale del giudizio di appello - risulta, come si è detto, che presidente del collegio era effettivamente il Dott. Nava, indicato nell'intestazione della sentenza. Se, invece, la richiesta fosse intesa a far emergere un eventuale impedimento del presidente a sottoscrivere la sentenza, sarebbe del tutto irrituale, non potendo il giudice dell'impugnazione - e a maggior ragione il giudice di legittimità - disporre d'ufficio siffatti accertamenti, in quanto - ai sensi del più volte citato art. 132, terzo comma, c.p.c. - l'impedimento in questione deve risultare (il che, nella specie, non e) necessariamente ed esclusivamente dalla menzione dello stesso prima della sottoscrizione del componente più anziano del collegio (ex multis, Casa. 8742/1998, 10681/1994, 4559/1993, 9723/1991).
4. - In conclusione, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice, indicato in altra sezione della stessa Corte di appello di Milano.
È equo compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e, decidendo sugli stessi, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano, compensando le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 10 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2004