Sentenza 27 gennaio 1999
Massime • 1
Nel rito del lavoro la domanda introduttiva deve ritenersi proposta con il deposito del ricorso, mentre del tutto autonoma rispetto ad essa si presenta la fase successiva attinente all'evocazione in giudizio del convenuto. Ne consegue che l'eventuale mancanza, nella copia notificata del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, dell'indicazione della data dell'udienza stessa quale prevista nell'originale incide esclusivamente sulla validità della notificazione dell'atto.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/01/1999, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gentile RAPONE - Presidente -
Dott. Marino Donato SANTOJANNI - Consigliere -
Dott. Bruno D'ANGELO - Rel. Consigliere -
Dott. Donato FIGURELLI - Consigliere -
Dott. Corrado GUGLIELMUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TI AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. AVEZZANA 13, presso lo studio dell'avvocato LUCIANA BONIFAZI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE MORERO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TT IS AN;
- intimata -
avverso la sentenza n. 212/95 del Tribunale di LAGONEGRO, depositata il 21/11/95 R.G.N.377/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/10/98 dal Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO;
udito l'Avvocato BONIFAZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del giudizio
Con sentenza dei 16 novembre 1995, il tribunale di Lagonegro, pronunciando sull'appello proposto da LL ON avverso la sentenza di primo grado nei confronti del dipendente AL ON, ha dichiarato la nullità dell'intero giudizio pretorile e della relativa sentenza in quanto il ricorso introduttivo e il pedissequo decreto di fissazione della udienza di comparizione notificato a controparte non conteneva l'indicazione della data della udienza in questione, per cui, secondo il tribunale, la in ius vocatio era viziata da nullità assoluta.
Avverso la sentenza AL ON ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
L'intimato non si è costituito.
Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 415 e 345 c.p.c., deducendo che il vizio della notificazione rimaneva circoscritto a questo atto, per cui il tribunale, anziché dichiarare la nullità del processo di primo grado, avrebbe dovuto rimettere la causa al pretore per la rinnovazione della notifica al sensi dell'art. 353 c.p.c. Il ricorso è fondato.
Secondo l'insegnamento di questa Corte, nel rito dei lavoro la domanda introduttiva deve ritenersi proposta con il deposito del ricorso, mentre del tutto autonoma rispetto ad essa si presenta la fase successiva attinente all'evocazione in giudizio del convenuto, sicché la discordanza tra la data contenuta nell'originale del decreto dell'udienza di discussione e quella contenuta nella copia notificata incide solo sulla validità della notifica ( n. 2355 del 1985, S.U. n. 9331 dei 1996 ed altre).
Ne segue che il motivo va accolto e la sentenza cassata, non essendovi differenza tra questa ipotesi e quella in cui la data nella copia notificata manca completamente, con rinvio della causa al pretore di Lagonegro al sensi dell'art. 383, ult. co., c.p.c. Rimane assorbito il secondo motivo, denunciante la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., avendo il tribunale condannato il ricorrente alle spese del processo di primo grado nonostante controparte fosse rimasta contumace.
PQM
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al pretore di Lagonegro, che provvederà anche in merito alle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 1999