Sentenza 1 agosto 2003
Massime • 2
In tema di sanzioni amministrative in materia di repressione delle frodi agroalimentari, poiché i direttori degli uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi agiscono, nell'emettere le sanzioni, non in base ad un potere funzionale attribuito loro "ex lege", ma in base ad un potere delegato, il Ministero delle politiche agricole e forestali, ente delegante, è legittimato ad agire direttamente in giudizio dinanzi alla Corte di cassazione.
In tema di giudizio di opposizione ad ordinanza - ingiunzione, ex art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, qualora l'ufficio periferico dell'amministrazione, legittimato a resistere nel giudizio di merito, sia stato presente nel giudizio medesimo, la notificazione della sentenza conclusiva del procedimento di opposizione effettuata a detto organo periferico è idonea a determinare la decorrenza del termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 01/08/2003, n. 11717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11717 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAGGIO AN - Presidente -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -
Dott. ADAMO Mario - rel. Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. GIULIANI Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI - ISPETTORATO CONTROLLO REPRESSIONE FRODI, in persona del Ministro pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
SO ON, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 79, presso l'avvocato MARIA STEFANIA MASINI, che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 63/99 del Tribunale di NUORO, depositata il 04/12/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/04/2003 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito per il resistente l'Avvocato De Angelis, per delega dell'Avvocato Masini, depositata in udienza, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AN ES, titolare di un'azienda agricola sita in Orani, presentava all'ERSAT di Nuoro domanda per la corresponsione degli aiuti previsti dal reg. CEE n. 1272/1988 in favore degli agricoltori disposti a dismettere la produzione di seminativi.
In data 2.12.1994 il Corpo forestale dello Stato effettuava un sopraluogo nel corso del quale accertava, con verbale SIAN, che la superficie in relazione alla quale il ES aveva richiesto gli aiuti comunitari era inferiore di H 340,00 a quella effettivamente dichiarata.
Veniva quindi emessa dall'Ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi di Cagliari ordinanza ingiunzione con la quale il ES veniva condannato al pagamento della somma di L. 2.983.318.
Avverso l'ordinanza ingiunzione proponeva opposizione il ES sostenendo che, contrariamente a quanto rilevato dallo Ispettorato, la differenza fra il dichiarato e l'accertato era solo di H 0,32. Il Tribunale di Nuoro accoglieva l'opposizione e riduceva la sanzione a L. 447.510, condannando l'Ispettorato alla restituzione di parte della maggior somma percepita, per un importo di L. 2.536.490.
Per la cassazione della sentenza del Tribunale ricorre il Ministero delle politiche agricole e forestali-Ispettorato controllo repressioni e frodi di Cagliari, con ricorso fondato su unico motivo.
Resiste IO ES con controricorso con il quale eccepisce l'inammissibilità del ricorso, sotto diversi profili. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di Cassazione l'Amministrazione ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 23 comma 12 della L. 689/1981, in materia di prove, dell'art. 2700 c.c. e del D.M. n
63 del 1991, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo del ricorso.
Rileva l'Amministrazione che erroneamente il Tribunale di Nuoro non ha riconosciuto fede privilegiata al verbale redatto dagli agenti accertatori, dando ingresso alla prova di parte, per di più fondata su atti successivi, di oltre tre anni, ai rilievi effettuati degli agenti.
Inoltre il Tribunale, secondo la tesi della ricorrente, avrebbe insufficientemente motivato sul punto.
In ordine logico vanno per prime esaminate le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dal ES. Al riguardo si osserva in relazione alla prima eccezione, attinente alla carenza di legittimazione attiva del Ministero delle politiche agricole e forestali che:
a) in base all'art. 2 comma 2 L.
4.12.1993 n. 491 il Ministero per le politiche agricole è subentrato in tutti i rapporti attivi e passivi prima facenti capo al Ministero dell'Agricoltura, non specificamente attribuiti alle regioni;
b) con decreto del Ministero per le Politiche agricole del 6.8.1998 n 2141, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 31.3.1998 n. 80 la competenza ad emettere ordinanza ingiunzione per la repressione delle frodi in questione è stata attribuita al Dirigente generale con funzioni di Ispettore Generale Capo per la prevenzione e repressione delle frodi agroalimentari o a un suo delegato;
decreto sostanzialmente confermato con il D.M. 12.1.2001 emesso a seguito del D.lgs. 10.8.2000 n 260;
c) che detto dirigente con decreto in data 10.8.1998 n. 11306 ha delegato i Direttori degli Uffici periferici dello Ispettorato centrale repressioni frodi ad emettere sanzioni fino ad un importo massimo di L. 100.000.000.
Da ciò consegue che agendo i predetti direttori non in base ad un potere funzionale attribuito loro ex lege, ma in base ad un potere delegato, l'ente delegante deve ritenersi legittimato ad agire direttamente in giudizio avanti alla Corte di Cassazione, contrariamente a quanto avviene per i Prefetti che, in materia di sanzioni per violazione del c.d.s. agiscono sulla base di un potere non delegato ma funzionale loro riconosciuto ex lege, ragione che giustifica le pronunzie della Corte di Cassazione indicate dal controricorrente.
La prima eccezione va quindi disattesa.
Fondata ed assorbente è al contrario la seconda eccezione in relazione alla quale si osserva che essendo stata l'impugnata sentenza notificata all'Ufficio periferico dell'Ispettorato repressioni frodi, sede di Cagliari, soggetto presente nel giudizio di merito, legittimato a resistere in quel giudizio, ai sensi dell'art. 23 L. 689/1981, la notifica della sentenza effettuata all'organo periferico è idonea a determinare la decorrenza del termine breve di impugnazione. (Cass. civ. sez. L.
5.3.1988 n. 2438;
Cass. civ. sez. 1^ 18.6.1987 n. 5348). Da ciò discende l'inammissibilità del presente ricorso considerato che la sentenza è stata notificata all'Ispettorato controllo repressioni di Cagliari in data 29.12.1999 e che il ricorso è stato notificato al ES, peraltro irritualmente presso la residenza dello stesso e non presso il domicilio eletto, solo in data 11.3.2000, oltre il termine di gg. 60 previsto dall'art. 325 u.c. c.p.c..
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna l'Amministrazione ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità di cui euro 100/00 per esborsi, euro 700/00 per onorari, oltre alle spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 15 aprile 2003. Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2003