Cass. civ., sez. I, sentenza 01/08/2003, n. 11717
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Sentenza 1 agosto 2003

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In tema di sanzioni amministrative in materia di repressione delle frodi agroalimentari, poiché i direttori degli uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi agiscono, nell'emettere le sanzioni, non in base ad un potere funzionale attribuito loro "ex lege", ma in base ad un potere delegato, il Ministero delle politiche agricole e forestali, ente delegante, è legittimato ad agire direttamente in giudizio dinanzi alla Corte di cassazione.

In tema di giudizio di opposizione ad ordinanza - ingiunzione, ex art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, qualora l'ufficio periferico dell'amministrazione, legittimato a resistere nel giudizio di merito, sia stato presente nel giudizio medesimo, la notificazione della sentenza conclusiva del procedimento di opposizione effettuata a detto organo periferico è idonea a determinare la decorrenza del termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 01/08/2003, n. 11717
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11717
    Data del deposito : 1 agosto 2003

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