Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/02/2003, n. 1515
CASS
Sentenza 1 febbraio 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La deduzione, ricorrente negli scritti difensivi, con la quale una parte, "senza inversione dell'onere della prova", chieda ammettersi una prova, deve essere interpretata nel senso che essa sottintende l'affermazione che deve essere la controparte a provare la circostanza oggetto della richiesta istruttoria e, dovendosi privilegiare, ai sensi dell'art. 1369 cod. civ., una lettura dello scritto difensivo conforme a quello che è il normale intento del suo autore, e cioè di portare argomenti a proprio favore e non certo a favore dell'avversario, va intesa come deduzione probatoria senza riserve (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata rilevando che questa, contraddittoriamente, aveva valutato la formula suindicata come rinuncia per il caso in cui la prova fosse stata ritenuta dovuta e non come idonea ad introdurre la prova stessa per maggior cautela).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/02/2003, n. 1515
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1515
    Data del deposito : 1 febbraio 2003

    Testo completo