Sentenza 1 febbraio 2003
Massime • 1
La deduzione, ricorrente negli scritti difensivi, con la quale una parte, "senza inversione dell'onere della prova", chieda ammettersi una prova, deve essere interpretata nel senso che essa sottintende l'affermazione che deve essere la controparte a provare la circostanza oggetto della richiesta istruttoria e, dovendosi privilegiare, ai sensi dell'art. 1369 cod. civ., una lettura dello scritto difensivo conforme a quello che è il normale intento del suo autore, e cioè di portare argomenti a proprio favore e non certo a favore dell'avversario, va intesa come deduzione probatoria senza riserve (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata rilevando che questa, contraddittoriamente, aveva valutato la formula suindicata come rinuncia per il caso in cui la prova fosse stata ritenuta dovuta e non come idonea ad introdurre la prova stessa per maggior cautela).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/02/2003, n. 1515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1515 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - rel. Consigliere -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
Dott. CATALDI Grazia - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I.N.P.S., Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso gli avvocati Antonietta Ceretti, Fabio Fonzo e Fabrizio Correrà che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro società Alfa Splendor S.r.l., elettivamente domiciliata in Roma, via Pisistrato n. 11, presso l'avv. Gianni Romoli, che, unitamente agli avvocati Guido Amato e Sofia Matera la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1324/99, decisa il 24 giugno 1999 e pubblicata il 9 luglio 1999, resa dal Tribunale di Brescia nel procedimento n. 8728/96 R.G.;
udirà la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25 giugno 2002 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò;
uditi gli avvocati Antonietta Ceretti per l'Istituto ricorrente e Gianni Romoli per la società controricorrente;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato Finocchi Ghersi, ha concluso per l'inammissibilità e in subordine per il rigetto del ricorso principale e per l'accoglimento del ricorso incidentale;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 26 luglio 1994 la società Alfa Splendor S.r.l. conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Brescia in funzione di Giudice del lavoro l'I.N.P.S., Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità del verbale ispettivo 7 dicembre 1993 col quale funzionari dipendenti dall'Istituto avevano rilevato il mancato pagamento di contributi previdenziali.
Resisteva l'Istituto.
Con sentenza n. 2081/96 il Giudice adito respingeva la domanda. Interponeva appello la società Alfa Splendor S.r.l. e in esito il gravame veniva accolto in parte con sentenza n. 1824/99, emessa in data 24 giugno - 9 luglio 1999 dal Tribunale di Brescia con la quale si riconoscevano dovuti i contributi limitatamente al minor imponibile di lire 75.090.740.
La decisione veniva così motivata.
In ordine all'assoggettamento a contribuzione dei rimborsi spese di trasferta, il Collegio di merito poneva in rilievo che la documentazione versata in atti, ancorché non esibita nel corso dell'ispezione, ben poteva essere opposta all'Istituto, pur se priva di data certa, "avuto riguardo alle caratteristiche qualitative intrinseche della stessa", all'analiticità dei dati esposti, all'ammontare, del tutto compatibile con le causali indicate. Riteneva altresì opponibili all'Istituto i verbali di conciliazione, redatti presso l'Ufficio dei Lavoro o con l'assistenza di un legale munito di mandato a transigere e non dovuti i contributi, stante la causale risarcitoria e non retributiva dei pagamenti effettuati in forza delle transazioni così stipulate.
Riteneva dovuti i contributi sugli importi di lire 35.527.740, erogati a titolo di indennità di trasferta e peraltro non assistiti da idonea documentazione e per l'importo di lire 39.563.000 per prestazione lavorativa eccedente la durata stabilita nel contratto di lavoro part time con un dipendente (e così in totale lire 75.090.740).
Avverso la sentenza, notificata in data 15 dicembre 1999, propone ricorso per Cassazione l'INPS con atto notificato in data 11 febbraio 2000, sulla base di due motivi.
La società Alfa Splendor S.r.l. resiste con controricorso notificato in data 15 marzo 2000 e propone ricorso incidentale sulla base di un solo motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I due ricorsi, principale ed incidentale, vanno preliminarmente riuniti ai sensi dell'art. 335 cpc. Col primo mezzo del ricorso principale si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione o falsa applicazione dell'art. 12 legge 30 aprile 1969 n. 153 nonché, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il vizio di motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia. Si osserva che le somme erogate a seguito di transazione, sia pure a titolo risarcitone, hanno pur sempre una funzione riparatrice dell'illegittimità del comportamento datoriale nei confronti delle pretese dei lavoratori e risultano quindi assoggettabili a contribuzione. Solo nell'ipotesi che la causa debendi possa ravvisarsi in una transazione novativa che abbia col rapporto di lavoro un nesso di mera occasionalità, l'importo erogato potrà andare esente da contribuzione. La censura non appare fondata.
Si osserva anzitutto che, al di la del mero richiamo all'art. 12 legge 153/69, non viene indicato alcun principio di legge che si assume affermato erroneamente o applicato a fattispecie non pertinente. La censura rientra dunque nell'ambito della denuncia di un vizio di motivazione. Non viene peraltro criticato sotto il profilo della coerenza argomentativa il rilievo dei Tribunale (pagina 1), nel senso che il titolo giustificativo dell'erogazione di denaro si ravvisa nel risarcimento del danno.
D'altro canto non vengono riportati nel ricorso, in violazione dei principio di autosufficienza, gli atti di transazione, per i quali si suggerisce una lettura diversa rispetto a quella accolta dal Tribunale e pertanto non e possibile verificare l'eventuale non rispondenza della pronuncia denunciata ai correnti canoni logici. Col secondo mezzo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione o falsa applicazione dell'art. 12 legge 30 aprile 1969 n. 153 e dell'art. 2120 cc, nonché, con riferimento al n. 5
dell'art. 360 cpc, il vizio di motivazione. Si osserva che gli importi erogati a seguito di transazione con la generica denominazione di integrazione del TFR sono soggetti a contribuzione, salvo che non risultino dovuti per rettifica di un pregresso errore di calcolo del trattamento di fine rapporto. Anche in questo caso, al di là del mero richiamo all'art. 12 legge 153/69 e all'art. 2120 cc, non viene indicato alcun principio di legge che si assume affermato erroneamente e applicato a fattispecie non pertinente. La censura rientra dunque nell'ambito della denuncia di un vizio di motivazione.
Come già si è posto in rilievo, non vengono riportati nel ricorso, in violazione del principio di autosufficienza, gli atti di transazione sui quali si fonderebbe la censura. Il rilievo sembra per vero attenere solamente alla transazione relativa alla lavoratrice EN per la quale il Tribunale parla di integrazione del TFR, senza miglior precisazione.
L'Istituto ricorrente non indica però gli atti cella fase di merito ove il particolare profilo di assoggettabilità a contribuzione della differenza sul TFR sarebbe stato sottoposto all'esame del Tribunale e pertanto la censura, oltre che non decisiva, risulta nuova e non proponibile per la prima volta nel giudizio di legittimità ove possono essere prospettate solamente le critiche alla sentenza impugnata e non già ragioni non trattate nel giudizio di merito.
Conclusivamente il ricorso principale va rigettato. Con l'unico motivo del ricorso incidentale si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cc, 437 e 414 cpc, nonché, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il vizio di motivazione. Si osserva che il Tribunale ha ravvisate, nella premessacene la deduzione istruttoria in ordine all'effettivo orario di lavoro di dipendente a part time era stata fatta "senza inversione dell'onere della prova", una rinuncia alla prova stessa e peraltro non ha fornito adeguata motivazione in ordine alle ragioni di tale lettura dello scritto difensivo.
La censura è fondata.
Afferma il Tribunale che "l'onere della prova in ordine all'effettiva durata della prestazione lavorativa del sig. Brianza incombeva, ex art. 2697 cc, sull'appellante che, invece, non si è assunta tale onere (cfr. conclusioni rassegnate nel ricorso al primo grado 'senza inversione dell'onere della prova che grava sull'INPS - omissis' con la conseguenza che risulta decaduta dai mezzi istruttori formulati".
Il ragionamento è inficiato da un palese errore logico poiché vengono utilizzati come equivalenti i concetti di mancato adempimento dell'onere probatorio e mancata assunzione dello stesso;
neppure si considera che la parte che deduce una prova intende adempiere all'onere probatorio e quindi di fatto lo assume, pur manifestando il convincimento che esso sia comunque a carico della controparte. Non viene d'altro canto chiarito per qual motivo la clausola di stile "senza inversione dell'onere della prova", il cui significato palese è quelle di porre in rilievo che, in mancanza di adempimento del relativo onere da parte avversa, la deduzione avviene solo per cautela difensiva, dovrebbe essere interpretate come rinuncia alla prova per il caso che il giudicante ritenga che detto onere faccia comunque carico a colui che la deduzione ha effettuato.
È appena il caso di osservare che la formula, ricorrente negli scritti difensivi sovente come fioretto retorico piuttosto che come effettivo argomento difensivo (e anche sul punto il giudice del merito avrebbe dovuto pronunciarsi, indicando le ragioni che lo inducevano a scegliere una lettura piuttosto che l'altra), sottintende l'affermazione che deve essere la controparte a provare e, dovendosi privilegiare, ai sensi dell'art. 1369 cc, una lettura conforme a quello che è il normale intento di chi redige uno scritto difensivo, di portare argomenti a proprie favore e non certo a favore dell'avversario, contiene una deduzione probatoria senza riserve.
Contraddittorio è quindi far valere la deduzione come rinuncia per il caso che la stessa venga considerata dal giudice come dovuta e non solamente come introdotta per maggior cautela difensiva. Si impone quindi la cassazione della sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto, con rinvio ad altro giudice in grado di appello che si designa come in dispositivo.
Detto giudice valuterà, con riferimento ai principi sopra enunciati, la portata della clausola "senza inversione dell'onere della prova";
in esito a tale valutazione deciderà in ordine alla rilevanza ed ammissibilità dei mezzi di prova dedotti dalla società Alfa Splendor S.r.l.; provvedere, se del caso, all'espletamento degli stessi mezzi e a nuova decisione sull'appello in quanto da essi dipendente.
Appare opportuno demandare al giudice del rinvio la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE Riunisce i ricorsi.
Rigetta il ricorso principale.
Accoglie il ricorso incidentale.
Cassa l'impugnata sentenza in relazione al ricorso accolto e rinvia anche per le spese alla Corre d'Appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2003