Sentenza 18 marzo 2015
Massime • 1
In tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, la sanzione del lavoro di pubblica utilità non può avere durata eccedente quella della pena detentiva irrogata e, in deroga al disposto di cui all'art. 54, D.Lgs. n. 274 del 2000, nel relativo calcolo non può essere inserita la pena pecuniaria eventualmente applicata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/03/2015, n. 22538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22538 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 18/03/2015
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 485
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI A. - rel. Consigliere - N. 29440/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI PERUGIA;
nei confronti di:
OR CO N. IL 15/07/1977;
avverso la sentenza n. 95/2013 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di SPOLETO, del 04/02/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BASSI ALESSANDRA;
lette le conclusioni del PG Dott. RIELLO Luigi, nel senso dell'annullamento senza rinvio della sentenza nella parte relativa alla sostituzione della pena detentiva, derivante da conclusione della pena pecuniaria, nel lavoro di pubblica utilità. FATTO E DIRITTO
1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Perugia ricorre avverso la sentenza ai sensi dell'art. 444 c.p.p., del 4 febbraio 2014, con la quale il Gip presso il Tribunale di Spoleto ha applicato a IB RC la pena di mesi otto di reclusione e 2000 Euro di multa per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. Il ricorrente deduce l'erronea applicazione della legge penale per l'illegalità della pena, avendo il giudice ragguagliato la pena pecuniaria in pena detentiva (determinandola in giorni otto di reclusione) e quindi sostituito la durata complessiva della reclusione così determinata (di mesi otto e giorni otto) con il lavoro sostitutivo ai sensi del D.Lgs n. 274 del 2000, art. 54, con ciò violando il disposto del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 bis, alla stregua del quale il lavoro di pubblica utilità deve avere una durata corrispondente alla "sanzione detentiva irrogata", nella specie di soli mesi otto.
2. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia accolto con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al profilo sanzionatorio, in particolare disponendo la conversione in lavoro di pubblica utilità della sola pena detentiva.
3. Il ricorso è fondato.
3.1. La norma di cui all'art. 5 bis del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, dispone che: "Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'artt. 444 c.p.p., su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui al D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 54, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'Ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'Ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata".
3.2. Il tenore complessivo della disposizione risulta indubbiamente disarmonico laddove, per un verso, ammette l'applicazione del lavoro di pubblica utilità in luogo delle "pene detentive e pecuniarie", sottintendendo alla possibilità di convertire nella sanzione sostitutiva de qua entrambe le tipologie di pena;
per altro verso, prevede che il lavoro sostitutivo, in deroga al disposto del citato art. 54, abbia una durata corrispondente a quella della pena detentiva irrogata - da ciò dovendosi evincere che il lavoro sostitutivo deve essere applicato, anche per una durata superiore alla soglia dei sei mesi prevista dall'art. 54, comma 2, in misura pari alla pena detentiva sostituita secondo il criterio aritmetico di computo fissato dello stesso art. 54, comma 5, (alla stregua del quale un giorno di detenzione equivale a due ore di lavoro) -, ma non specifica se la durata del lavoro di pubblica utilità debba parametrarsi alla pena detentiva originariamente fissata dal giudice ovvero se si estenda alla pena detentiva complessiva, comprensiva della pena pecuniaria ragguagliata, soluzione - quest'ultima - che potrebbe in effetti trovare appiglio proprio nel sopra ricordato primo periodo dell'art. 73, comma 5-bis.
3.3. Ora, non è revocabile in dubbio che, fra le diverse letture alternative della non felice formulazione della norma, debba essere privilegiata quella più favorevole al reo, id est l'interpretazione che tenda a circoscrivere l'ambito di operatività della sanzione penale. Criterio guida che non può che condurre a ritenere che il lavoro di pubblica utilità non possa avere una durata superiore alla pena detentiva come originariamente stabilita dal decidente di merito, senza tenere conto dell'eventuale pena detentiva derivante dal ragguaglio della pena pecuniaria.
Una conferma della validità di tale soluzione interpretativa sembra, del resto, potersi trarre dal dato sistematico ed, in particolare, dal disposto dell'art. 186 C.d.S., comma 9-bis, - introdotto con L. n. 120 del 2010, dunque successivamente alla norma de qua -, con il quale il legislatore ha previsto la possibilità di applicare in via sostitutiva il lavoro di pubblica utilità anche in relazione alle contravvenzioni meno gravi per guida in stato di ebbrezza. Ebbene, in tale norma, il legislatore ha mutuato in modo sostanzialmente pedissequo la formulazione dell'art. 73, comma 5-bis, con un'aggiunta significativa, prevedendo che il lavoro di pubblica utilità abbia una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata "e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 Euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità", con ciò espressamente disciplinando la sostituibilità col lavoro di pubblica utilità anche della pena pecuniaria conguagliata e scongiurando la disarmonia invece presente della disciplina del lavoro di pubblica del Testo Unico sugli stupefacenti.
3.4. Si devono allora richiamare i principi già espressi da questa Corte allorché si è affermato che, in tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, la sanzione del lavoro di pubblica utilità non può avere durata eccedente quella della pena detentiva irrogata e, in deroga al disposto di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 54, nel relativo calcolo non può essere inserita la pena pecuniaria eventualmente applicata (Cass. Sez. 3^, n. 40995 del 23/05/2013, Rizzuto Rv. 256958). In tema di reati concernenti gli stupefacenti, la sanzione del lavoro di pubblica utilità di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 bis, non può avere durata eccedente quella della pena detentiva irrogata e deve essere commisurata al criterio legale in forza del quale un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione, anche non continuativa, di due ore di lavoro. (Cass. Sez. 1^, n. 30089 del 26/06/2009, Pinto, Rv. 244812).
4. Tirando le fila di quanto sopra, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nella parte in cui il giudice ha applicato il lavoro di pubblica utilità in relazione alla pena pecuniaria conguagliata in pena detentiva.
Alla rideterminazione della pena può provvedere direttamente questo giudice a norma dell'art. 620 c.p.p., lett. I): dalla pena complessiva di 496 ore di lavoro di pubblica utilità determinata in sentenza vanno dunque espunte sedici ore di lavoro (costituenti sostituzione in lavoro di pubblica utilità della pena detentiva di otto giorni derivante dal conguaglio della pena pecuniaria fissata in 2000 euro), con conseguente rideterminazione della pena complessiva in ore 480 di lavoro di pubblica utilità.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura del lavoro di pubblica utilità della pena che ridetermina in ore 480.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2015