Sentenza 5 luglio 2006
Massime • 1
In tema di occupazione abusiva di spazi demaniali, la sanzione amministrativa prevista nell'art. 1161, comma secondo, cod. nav., non si riferisce ad imbarcazioni o natanti, ma unicamente ai mezzi circolanti su strada, in quanto la diversità di trattamento, rispetto alla previsione penale di cui al comma primo, si giustifica per la maggiore facilità con la quale può essere realizzata la rimozione del veicolo rispetto ai natanti ed alle imbarcazioni in genere, stante altresì le modalità (gavitelli, corpi morti o impianti fissi) con le quali viene normalmente posta in essere la occupazione da parte di questi ultimi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/07/2006, n. 33471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33471 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 05/07/2006
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 01286
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 038687/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MP NI, N. IL 05/02/1952;
avverso SENTENZA del 23/07/2004 TRIB. SEZ. DIST. di GAETA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. IANNIELLO ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GERACI Vincenzo che ha concluso per rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 23 giugno 2004, il Tribunale di Latina, sezione distaccata di Gaeta, ha dichiarato CO MP colpevole del reato di cui agli artt. 54 e 1161 c.n., per avere il 3 settembre 2002 occupato abusivamente un tratto di specchio acqueo nel porticciolo romano in località Pianola del Comune di Formia, mediante l'ormeggio di due natanti da diporto con motore fuori bordo (un gommone di mt. 5,40 ed un altro di mt. 4,85), ancorandoli a "corpi morti" posizionati nel fondale di detto porticciolo, condannandolo alla pena di Euro 500,00 di ammenda.
Avverso la sentenza propone ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo:
1 - la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), per avere ricondotto alla fattispecie criminosa contestata il fatto di aver ormeggiato due natanti da diporto nei pressi di un antico porticciolo romano, in disuso e privo di qualsivoglia segnaletica che vietasse l'ormeggio nonostante l'agevole amovibilità dei natanti e la temporaneità dell'ormeggio;
2 - la violazione delle lett. b), c) ed e) dell'art. 606 c.p.p., comma 1, anche in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 3, in ordine alla configurabilità del reato: viene indicata nella sentenza la natura demaniale marittima dell'area occupata, mentre nel caso in esame i testimoni avrebbero detto che l'ormeggio era avvenuto in zona antistante il porticciolo. Inoltre il ricorrente contesta che un porticciolo romano in disuso possa essere qualificato porto, bene demaniale. La mancanza di divieti espressi escluderebbe infine la presenza dell'elemento soggettivo del reato;
3 - l'erronea applicazione della legge e l'inadeguata motivazione anche quanto alla determinazione della pena, cui impropriamente il giudice è pervenuto anche "valutata negativamente la proposizione di una opposizione a decreto penale manifestamente infondata". MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
A norma dell'art. 1161 c.n. è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino ad Euro 516,00 "chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisce l'uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate...".
Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo "se l'occupazione di cui al comma 1 è effettuata con un veicolo, si applica la sanzione amministrativa..."
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'espressione veicolo di cui al secondo comma non si riferisce ad imbarcazioni o a natanti ma unicamente a mezzi circolanti su strada e la diversità di trattamento sanzionatorio, quanto all'occupazione di demanio marittimo etc., si spiega con la maggiore facilità con la quale può essere realizzata la rimozione del veicolo rispetto a quella dei natanti (Cass. 7 aprile 1995 n. 681, 9 aprile 2003 n. 16670). Ne consegue che una interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata della fattispecie di occupazione abusiva ipotizzata dalla norma in esame rimanda necessariamente, a giudizio del Collegio, ad una situazione di possesso del luogo sostanzialmente stabile o comunque duratura e non facilmente rimuovibile (come quando è realizzata attraverso la collocazione di un corpo morto) oppure ad una presenza notevolmente invasiva, così da disturbare il normale godimento pubblico dell'area.
Va infatti considerato che il fatto dell'occupazione è alternativamente associato nella norma a quello dell'impedimento dell'uso pubblico, indicativo di un atteggiamento pesantemente invasivo mentre il comma 2 della norma esclude dall'ambito di applicazione della fattispecie criminosa fatti, sia pure riferiti a veicoli e non a natanti, che implicano un disturbo meramente temporaneo e facilmente rimuovibile all'interesse pubblico tutelato dalla norma.
Ciò posto, nel caso di specie risulta dalla sentenza impugnata che l'imputato aveva collegato alla terraferma per due giorni, attraverso due funi legate a degli anelli insistenti sul pontile, due gommoni di circa cinque metri di lunghezza ciascuno collocati nello specchio d'acqua antistante il porticciolo romano.
Ne consegue che il fatto così accertato dai giudici di merito non appare riconducibile alla fattispecie criminosa di cui alla contestazione, in ragione della limitata invasività, della temporaneità e della facile rimovibilità dei due gommoni. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste. Resta assorbito l'esame degli altri motivi di ricorso.
Va peraltro disposta la trasmissione di copia degli atti (foglio da 6 a 10 del fascicolo di primo grado) e della presente sentenza all'ufficio locale marittimo di Formia per i provvedimenti di sua competenza.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste;
ordina la trasmissione di copia degli atti (foglio da 6 a 10 del fascicolo di primo grado) e della presente sentenza all'ufficio locale marittimo di Formia per i provvedimenti di sua competenza.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2006.
Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2006