Sentenza 25 maggio 2007
Massime • 1
La condotta di uso di certificato di origine della macchina alterato ovvero di uso della macchina con contrassegno alterato, cancellato o irriconoscibile, di cui all'art. 15 L. 28 novembre 1965 n.1329, rappresenta una progressione criminosa della condotta di falsificazione, che diviene autonomamente punibile solo nell'ipotesi in cui la stessa sia commessa da chi non abbia partecipato alla falsificazione o comunque per detta falsificazione non sia punibile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/05/2007, n. 25200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25200 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 25/05/2007
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - N. 01601
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 007979/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AL TO N. IL 03/11/1961;
avverso SENTENZA del 06/10/2006 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SARNO GIULIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MELONI Vittorio che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito, per la parte civile, l'avv. Grisolici Domenico di Catanzaro. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
TO BA, imputato quale presidente della società per azioni AL del reato di cui alla L. 28 novembre 1965, n. 1329, art. 15, per avere nel febbraio 2000 alterato, facendone uso, il certificato di origine che contrassegnava il macchinario EDE 2000, per l'epilazione del valore di L. 135000000 circa, indicando il numero di matricola 3062 in luogo di quello originario - 3080 -, nonché allo stesso modo il contrassegno apposto sul predetto macchinario, veniva condannato dal tribunale di Milano in data 20.10.2004 alla pena di giustizia limitatamente all'uso di certificato di origine alterato, ed assolto, invece, dalle residue imputazioni di alterazione di contrassegno e di certificato di origine per non aver commesso il fatto.
Con la stessa sentenza sono stati concessi all'imputato i doppi benefici di legge, è stata dichiarata la falsità del certificato di origine del macchinario in questione, ed è stata disposta condanna generica al risarcimento dei danni, con assegnazione alla costituita parte civile di una provvisionale di 10.000 Euro.
Dalla motivazione si rileva, in particolare, che:
- con contratto 29 febbraio 2000, contratto di vendita con riserva di proprietà ai sensi della L. n. 1329 del 1965, la BA s.p.a. aveva venduto alla OD un macchinario EDE 2000 per la epilazione definitiva, completa di accessori.
- Il contratto, concluso a norma della L. n. 1329 del 1965 faceva sì che il macchinario costituisse pegno ex art. 2772 c.c. a garanzia del credito e la targhetta riportante il numero di matricola serviva appunto ad individuare il bene.
- Per poter usufruire dei benefici previsti dalla legge citata, il contratto era soggetto ad una particolare procedura di registrazione presso il Tribunale di Milano, in cui cancelliere aveva verificato il numero di matricola apposto sulla targhetta prima della sigillatura del macchinario in vista della consegna, operazione conclusa, nella fattispecie, senza fossero emerse anomalie.
- Anche le cambiali usate come mezzo di pagamento riportavano gli estremi identificativi della macchina, la quale era dotata altresì di un certificato di origine, uno originale ed uno in copia conforme autenticata da notaio contenente tutti gli estremi per l'individuazione del bene.
- La copia conforme era stata depositata presso la cancelleria che aveva registrato il contratto, mentre l'originale era stato consegnato dalla BA al Mediocredito Toscano, dov'erano state messe allo sconto le cambiali (ma, a norma di legge, avrebbe dovuto essere consegnata al compratore).
- Le formalità necessarie per contrassegnare la macchina e registrare il contratto erano state curate da un ufficio interno della BA, cui si doveva la formazione delle due copie del certificato di origine recante l'indicazione del numero di matricola della macchina numero.
- Nel momento di ricevere il macchinario e di procedere a disimballarlo, ME IN, amministratore di OD, e MO PA, socio, si erano accorti che il contrassegno apposto sulla macchina era stato abraso nella casella recante il numero di matricola, dove era stampigliato il n. 3062.
- L'MM aveva avuto dei dubbi e aveva inutilmente chiesto il certificato di origine della macchina.
- A seguito della riscontrata abrasione del contrassegno la OD rimaneva inabilitata all'utilizzo della macchina. - Risultava che il certificato di origine presso la cancelleria riportava il numero 3080, mentre sia quello prodotto al Mediocredito Toscano sia le cambiali usate per lo sconto recavano il numero 3080 evidentemente corretto in 3062.
- Poiché tutta la procedura di preparazione del contratto era stata seguita da persone diverse dall'imputato e anche il contratto era stato firmato dalla sorella di lui DR, il Tribunale riteneva estraneo il BA alla falsificazione del certificato, mentre lo riteneva responsabile per l'uso del certificato medesimo (contestato in udienza), ravvisato nel fatto di non avere restituito il certificato come da richiesta e dall'avere portato allo sconto le cambiali col numero di matricola alterato.
La Corte d'appello di Milano in data 6.10.2006 confermava la decisione di primo grado. Avverso quest'ultima sentenza propone ricorso per cassazione BA TO che eccepisce:
1) Inosservanza della norma processuale inerente il principio di correlazione tra imputazione e sentenza;
2) Vizio di motivazione in merito al giudizio inerente la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello e in merito al giudizio di colpevolezza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Per quanto concerne il primo motivo osserva il Collegio che, a mente della L. 28 novembre 1965, n. 1329, art. 15, comma 1, chiunque alteri, cancelli o renda irriconoscibile il contrassegno apposto su di una macchina ai sensi della presente legge ovvero alteri il contenuto del certificato di origine della macchina, è punito ai sensi dell'art. 469 c.p.. Alla stessa pena soggiace chiunque, non essendo concorso nel fatto, fa uso del certificato alterato o della macchina di cui sia stato alterato, cancellato o reso irriconoscibile il contrassegno.
Trattasi di reato plurioffensivo, che chiaramente ha riguardo anche alla tutela della pubblica fede, la cui formulazione ricalca sostanzialmente quella della disposizione dell'art. 469 c.p. rispetto alla quale si pone in rapporto di specialità.
Si deve ritenere, quindi, che anche per la norma in esame la condotta di uso rappresenti una progressione criminosa della condotta di falsificazione, che diviene autonomamente punibile solo se commessa da chi non abbia partecipato alla falsificazione o comunque per la falsificazione stessa non sia punibile.
Ne consegue che, in linea con i principi generali già enunciati da questa Corte (così Sez. 5, n. 42649 del 14/10/2004, Rv. 230265 in relazione al reato di cui all'art. 489 c.p.; Sez. 5, n. 6037 del 13/11/1998, Rv. 212207 per il reato di cui all'art. 468 c.p., ecc.) al contraffattore deve essere contestata solo la contraffazione anche nel caso in cui abbia fatto uso del documento alterato. Ma ciò non esclude chiaramente che l'uso rimanga comunque contestato in fatto quale elemento concreto della vicenda criminosa. Nella specie peraltro è assolutamente chiaro che la contestazione riguardava entrambi gli aspetti (contraffazione ed uso della documentazione alterata) comparendo nella stesura dell'imputazione l'inciso "facendone uso".
E dunque ritiene il Collegio che si debba senz'altro escludere il dedotto difetto di correlazione tra la sentenza e l'accusa. 2) In ordine al secondo motivo la difesa dell'imputato, con i motivi di appello, aveva impugnato anche l'ordinanza pronunciata dal tribunale il 27 settembre 2004, con la quale era stata rigettata l'istanza di sottoporre a perizia tecnica la targhetta apposta sul macchinario EDE 2000 venduto da BA s.p.a. a OD, per accertarne l'eventuale alterazione.
Il tribunale, investito originariamente della richiesta, aveva escluso la necessità della perizia evidenziando la superfluità della stessa alla luce delle dichiarazioni rese dai testi e delle fotografie in atti che documentavano in maniera evidente l'avvenuta alterazione.
La Corte di merito, rispondendo allo specifico motivo d'appello, ha sul punto ritenuto che la perizia sulla macchina per verificarne l'alterazione del contrassegno era irrilevante dal momento che si verteva solo sull'uso del certificato di origine alterato. Ciò posto ritiene il Collegio che l'obiezione mossa dal ricorrente secondo cui tale motivazione avrebbe in realtà travisato la censura difensiva esposta nell'atto di appello sia destituita di fondamento. Il complesso delle argomentazioni esposte conduce, infatti, alla conclusione che le alterazioni riscontrate non erano legate a meri errori materiali come sostenuto nel ricorso.
Da qui la ritenuta superfluità della perizia.
Trattandosi di valutazioni di merito adeguatamente supportate sul piano logico e motivazionale, esse si sottraggono evidentemente a qualsiasi possibilità di censura in questa sede.
Parimenti supportata in maniera adeguata sotto il profilo logico e della completezza motivazionale appare la valutazione della consapevolezza dell'imputato circa la falsità del documento, avendo le decisioni di merito le cui motivazioni - in quanto conformi - si integrano, dedotto la consapevolezza stessa dall'atteggiamento tenuto dal BA una volta informato dall'ME delle alterazioni riscontrate.
Nè in questa sede è possibile alcuna nuova valutazione delle risultanze esaminate dai giudici di merito.
Alla declaratoria di rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed a quelle di parte civile che vengono liquidate in complessivi Euro 1800,00, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma complessiva di Euro 1800,00, oltre accessori di legge, in favore della parte civile costituita. Così deciso in Roma, il 25 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2007