Sentenza 23 marzo 2005
Massime • 1
Nel giudizio abbreviato è utilizzabile la relazione di servizio di un agente di polizia giudiziaria, che illustri esclusivamente l'accadimento di un fatto in astratto penalmente rilevante (nel caso di specie l'avvenuta sottrazione di un tessera bancomat e la successiva ricezione in busta chiusa da parte del derubato di una somma equivalente a quella risultata essere stata prelevata dal conto corrente del medesimo) e descriva comportamenti rilevanti dal punto di vista disciplinare da parte di un altro appartenente alla polizia giudiziaria, consistenti anche in spontanee dichiarazioni di parziale ammissione di sottrazione della tessera, in assenza di qualsiasi atto d'indagine nei confronti di quest'ultimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/03/2005, n. 34686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34686 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 23/03/2005
Dott. MARINI Pierfrancesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 715
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 048313/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CI BI N. IL 06/06/1975;
avverso SENTENZA del 22/10/2003 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. MARASCA GENNARO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. D'ANGELO Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore dell'imputato avvocato MACDONALD Alessandro del foro di Roma, che ha concluso per l'annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata;
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
UC BI, agente di pubblica sicurezza, veniva accusato della violazione dell'articolo 12 della legge 197/91 per avere utilizzato, senza a ciò essere autorizzato, il bancomat del collega GI IO.
Per tale fatto il UC veniva condannato, con sentenza emessa il 25 ottobre 2002 ai sensi dell'articolo 442 c.p.p. dal GUP presso il Tribunale di Milano, alla pena di mesi sei di reclusione ed e. 206,58 di multa.
La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 22 ottobre 2003, confermava la decisione di primo grado condannando il UC al pagamento delle ulteriori spese processuali.
Nel presente processo si è discusso essenzialmente del fatto che il UC sarebbe stato oggetto di indagini illegittime da parte del IO e di altri colleghi, che in tal modo avrebbero acquisito prove contro l'imputato.
Le questioni processuali, di cui si dirà, sono state già sottoposte al vaglio del Tribunale prima e della Corte di Appello poi e disattese da entrambi i giudici di merito.
La Corte di Appello in particolare ha rigettato le eccezioni processuali in base alla considerazione che il IO si era comportato come un privato cittadino che aveva cercato di recuperare quanto gli era stato rubato.
Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per Cassazione BI UC, il quale, tramite il suo difensore di fiducia, dopo avere chiarito che ci si trovava dinanzi ad una illegittimità genetica delle indagini per violazione di garanzie difensive, utilizzazione di atti processuali inutilizzabili ed interesse privato in atti di ufficio, deduceva i seguenti motivi di impugnazione:
1) Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ed inutilizzabilità - 191, 350 comma 7, 63, 62 c.p.p. e 15 e 24 della Costituzione, con particolare riferimento alle relazioni di servizio contenenti dichiarazioni del UC non verbalizzate;
2) Nullità degli atti di indagine per attività illegittima per violazione degli articoli 361, 323 e 62 c.p., 15 della Costituzione e 8 e 6 della Convenzione dei diritti dell'Uomo;
3) Vizio di motivazione della sentenza impugnata perché essa poggia essenzialmente sul contenuto di una relazione inesistente. Il ricorrente chiedeva l'annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata.
I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da BI UC non sono fondati.
Si tratta, invero, di un processo singolare perché l'autore del delitto è un agente di pubblica sicurezza e la parte offesa è un collega dell'imputato.
Persone informate dei fatti sono, poi, alcuni agenti di pubblica sicurezza colleghi sia dell'imputato che della parte offesa. Le contestazioni del ricorrente riguardano essenzialmente il fatto che sia la parte offesa che l'agente di pubblica sicurezza LO avrebbero compiuto indagini private in danno del UC senza il rispetto delle formalità previste dalla legge processuale, con la ovvia ed inevitabile conseguenza della inutilizzabilità degli atti assunti anche in sede di giudizio abbreviato.
I rilievi del ricorrente però poggiano su due presupposti non dimostrati ed apoditticamente affermati.
Il primo errore consiste nell'avere ritenuto che il UC sin da quando il IO ebbe a subire il furto del bancomat fosse indiziato del reato in rubrica. Non è cosi perché l'unico elemento al momento esistente a carico del UC era costituito dal fatto di dormire nella stessa camerata della parte offesa come altri colleghi. Si trattava, quindi, di un elemento privo di specifico rilievo e certamente non costituente indizio;
tutto al più si poteva ritenere un elemento di sospetto.
Mancando un imputato o un indiziato è ovviamente incongruo il richiamo al mancato rispetto di una serie di garanzie poste a tutela degli indiziati e/o degli indagati.
Il secondo errore poggia sul fatto che secondo il ricorrente le c.d. dichiarazioni autoindizianti del UC all'agente di pubblica sicurezza LO non siano spontanee.
Non è così perché il giudice di primo grado ha esplicitamente affermato - e tale rilievo non risulta in alcun modo smentito - che il UC, che aveva richiesto all'amica, e non all'agente, LO un prestito, aveva a quest'ultima confidato alcuni suoi non corretti comportamenti.
Quindi è ravvisabile una assoluta spontaneità nelle dichiarazioni rese.
Una terza considerazione si impone: il ricorrente fonda il suo ragionamento e le sue deduzioni sul presupposto che fosse in corso una indagine a carico del UC, indagine svolta dalla parte lesa e dai suoi colleghi a fini meramente privati.
Si tratta però di una pura affermazione, perché da nessun elemento è desumibile che fosse stata disposta una indagine per il furto subito dal IO, ne' tantomeno che tale indagine si stesse svolgendo contro il UC, che avrebbe perciò dovuto godere delle garanzie riservate ai cittadini indagati. Dagli atti non risulta che siano stati compiuti atti di indagine perché gli appostamenti, i pedinamenti e addirittura le minacce di cui parla il ricorrente sono puramente affermati, ma per nulla riscontrabili e, comunque, non dimostrati.
È accaduto, invece, come ha correttamente messo in evidenza la Corte di merito, che il IO, come qualsiasi privato cittadino che abbia subito un torto, ha cercato di individuare, con mezzi del tutto leciti, gli autori del reato in suo danno.
Una tale possibilità non può, invero, essere negata al privato;
il fatto che parte lesa del reato fosse un agente di pubblica sicurezza non muta ovviamente il quadro della situazione, dal momento che il IO non ha compiuto nessun atto di indagine specifico, ma si è limitato a compiere delle considerazioni e delle conseguenti deduzioni e ad esternare i suoi sospetti ai colleghi e, quindi, anche al futuro imputato.
Naturalmente nella valutazione e nella valorizzazione di alcuni elementi il IO è stato favorito dal fatto di essere un agente di pubblica sicurezza professionalmente attrezzato, ma avvalersi delle proprie capacità professionali anche per risolvere un problema personale non può certo essere oggetto di censura.
Non è, pertanto, ravvisabile la illegittimità delle presunte indagini svolte.
Resta infine il problema che sia il IO che la LO abbiano relazionato in merito all'accaduto al loro superiore con una relazione di servizio. Ma anche tale circostanza non merita particolare attenzione e non appare, comunque, censurabile. In effetti il fatto - il furto del bancomat - si era verificato in caserma ed i sospetti del IO si erano appuntati su un collega;
correttamente, quindi, anche per gli evidenti profili disciplinari, l'agente IO riferì i fatti al suo superiore, assolvendo in tal modo anche all'obbligo di denuncia dal momento che quest'ultimo aveva l'obbligo di riferire all'Autorità Giudiziaria.
Nello stesso modo e per le stesse ragioni si comportò l'agente di pubblica sicurezza LO;
anche il suo comportamento non appare perciò censurabile.
La LO non stava in effetti compiendo alcuna indagine in danno di qualcuno, sia perché da nessuno le era stata delegata, sia perché al momento non vi era alcun indiziato o imputato per il furto subito dal IO, e si limitò a riferire, che il UC le aveva chiesto un prestito proprio nel giorno in cui venne rinvenuta in caserma una busta indirizzata al IO contenente le cinquecentomila lire prelevate abusivamente con il bancomat sottratto e che il suddetto UC aveva parzialmente e spontaneamente ammesso di avere sottratto la tessera bancomat al IO.
In base alle osservazioni che precedono si deve escludere che siano ravvisabili le violazioni di legge dedotte con la conseguente inutilizzabilità delle c.d. relazioni di servizio. Ne consegue che non è ravvisabile nemmeno la illogicità manifesta della motivazione della sentenza impugnata che si fonda su tali atti, considerando, peraltro, che i giudici di merito non si sono fondati sulle dichiarazioni autoindizianti del UC, ritenute, forse nemmeno fondatamente per quel che si è detto, non utilizzabili, ma sugli altri elementi processuali emersi e rigorosamente e puntualmente esposti.
Per le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 23 marzo 2005. Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2005