Sentenza 13 gennaio 2003
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- 1. Sicilia, il Commissario dello Stato boccia la legge di stabilità 2014. Il testo dell'impugnativaRedazione · https://www.giurdanella.it/ · 23 gennaio 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/01/2003, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2003 |
Testo completo
BOLLO 5.274 E E AZION DI PACE) L. 21-11-3091 TR GIUDICE 39 IN 10 02 9 6 /0 3 46/E REPUB ES (IST. RE RTI A F LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE GIUDICE f Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DI PACE Dott. Gaetano FIDUCCIA - Presidente - R.G.N. 2639/00 Cron. 632 Dott. Paolo VITTORIA Rel. Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Rep. Dott. Fabio -Consigliere Ud. 04/10/02 MAZZA Dott. Gianfranco - Consigliere MANZO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AR AR RO Titolare della Ditta "FAEL BARLETTA" con sede in Barletta nonchè AF LA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GERMANICO 101, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO SCELLI, difesi dall'avvocato FRANCESCO M SPINAZZOLA, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
CA LA;
- intimato avverso la sentenza n. 30/99 del Giudice di pace di 2002 MINERVINO MURGE, emessa il 20/08/99 e depositata il 1870 -1- 23/08/99 (R.G. 1/99); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/10/02 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- Svolgimento del processo TR ha convenuto in giudizio davanti al 1. RO giudice di pace di Minervino Murge IA RI RA e CO AF. La citazione è stata notificata il 26.11.1998. L'attore ha esposto questi fatti. Aveva dato in locazione ai convenuti un suo immobile, che gli era stato restituito il 18.9.1998 а seguito di convalida di sfratto intimato per morosità. L'immobile restituito presentava danni alle strutture murarie e sia all'interno che all'esterno erano stati lasciati accatastati materiali di ogni genere. L'attore ha chiesto un risarcimento per i danni subiti. I convenuti hanno tra l'altro eccepito che la causa esulava 2. competenza del giudice di pace per ragioni di materia e dalla valore.
3. Il giudice di pace ha rigettato ambedue le eccezioni ed ha rientrava tra quelle che vanno decise affermato che la causa secondo equità. Accertato che i locali erano stati riconsegnati in condizioni diverse dal dovuto, il giudice di pace, con la sentenza 23.8.1999, ha condannato i convenuti in solido a pagare la somma di L. 700 mila.
4. IA RI RA e CO AF hanno chiesto la cassazione della sentenza. 3 5. RO TR, cui il ricorso è stato notificato il 21.2.2000 presso il difensore per lui costituito nel giudizio di primo grado, non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione 1. - Il ricorso contiene cinque motivi.
1.1. Il primo denunzia violazione di norma sulla competenza all'art. 8 dello(art. 360 n. 2 cod. proc. civ., in relazione stesso codice, vigente alla data della domanda). La tesi sostenuta è questa. In base alla legge vigente alla data della domanda, la causa rientrava competenza per materia del pretore prevista nella secondo comma n. 3), cod. proc. civ. e non nella 81 dall'art. competenza per valore del giudice di pace prevista dall'art. 7, primo comma, dello stesso codice. 1.2. - Il secondo motivo denuncia ancora violazione di norma sulla competenza (art. 360 n. 2 cod. proc. civ., in relazione all'art. 7 dello stesso codice). La tesi svolta è questa. L'attore aveva chiesto la condanna al pagamento di una somma di denaro (L. 1.692.450 о di altra maggiore o minore che fosse risultata dovuta in corso di causa), aumentata di interessi e rivalutazione, il tutto nei limiti della competenza per valore del conciliatore. A questa aveva aggiunto un'altra domanda di condanna al pagamento di somme e precisamente una domanda di rimborso delle spese sostenute per far redigere una stima dei danni. Cumulando la seconda alla prima, da intendersi proposta per il massimo del valore della competenza del giudice di pace, la causa veniva ad eccederne la competenza per valore. 1.3. - Dei residui tre motivi, due concernono la decisione sul merito e l'ultimo quella sulle spese del processo. 2. - Il ricorso è inammissibile. Le sentenze pronunciate dal giudice di pace non possono 2.1. essere impugnate con regolamento di competenza (art. 46 cod. proc. civ.), ma solo con l'appello (art. 339, primo comma, cod. proc. civ.), a meno che non siano state pronunciate in cause che, attribuite alla sua competenza per valore, debbono essere decise secondo equità perché il loro valore non eccede i due milioni di lire (artt. 339, terzo comma, e 113, secondo comma, cod. proc. civ.). Quanto alle cause attribuite alla sua competenza per valore, se la decisione ne debba avvenire secondo equità o secondo diritto è questione che va decisa in base all'applicazione delle norme che regolano la determinazione del valore della causa agli effetti della competenza (Sez. Un. 23 settembre 1998 n. 94933). Sempre quanto alle cause attribuite alla competenza per valore del giudice di pace, se la sentenza debba essere impugnata con appello o ricorso per cassazione è questione che va risolta non in base al fatto che il giudice di pace abbia ritenuto di dover pronunciare secondo equità, ma secondo l'esatta applicazione delle norme prima richiamate, con la conseguenza che, seppure la causa dichiaratamente decisa secondo equità, la sentenza vasia stata 5 tuttavia impugnata con appello, quando sia stata pronunciata in causa di valore superiore a due milioni di lire (Sez. Un. 14 dicembre 1998 n. 12542). 2.2. - La sentenza impugnata deve ritenersi pronunciata su causa non attribuita alla competenza per materia del giudice di che, pace, aveva valore superiore ai due milioni di lire, secondo quanto è stato dedotto già nella prima parte del secondo motivo, perché la condanna è stata chiesta nei limiti di valore della competenza del giudice di pace, che, per le cause relative a beni mobili, è di cinque milioni. 2.3. - Avrebbe dovuto quindi essere impugnata con appello.
3. La parte cui il ricorso è stato notificato non si costituita e non deve quindi essere resa pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile, nulla per le spese. Così deciso il giorno 4 ottobre 2002, in Roma, nella camera di della terza sezione civile della Corte suprema diconsiglio cassazione. Il Presidente. Il relatore ed estensore взейне iducin IL CANCEL WERE C1 Dott.ssa ria Aiel O GIUDICE DI FACE) Depositata in Cancelleria AZIONE E POWE 21-11-1991 .374 13.1.03 oggi, IL CA ELLERE C1 Dott.ssa IA Aiello 6