Sentenza 5 ottobre 2005
Massime • 1
La querela depositata da un incaricato necessita, ex art. 337 cod. proc. pen., della sottoscrizione autentica; a tal fine non rileva la circostanza che la persona offesa dal reato sia un avvocato, in quanto sussiste, comunque, la necessità della nomina di un difensore che l'assista nel corso del giudizio, considerato che non vi è alcuna norma che legittimi l'avvocato all'autenticazione della propria firma, ove agisca come privato cittadino.
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Non vi è alcuna norma che legittimi un soggetto, pur pubblico ufficiale, all'autenticazione della propria firma ove agisca come privato cittadino. Corte di Cassazione sez. V Penale, sentenza 12 novembre 2018 – 25 gennaio 2019, n. 3716 Presidente Catena – Relatore Fidanzia Ritenuto in fatto 1. Con sentenza emessa in data 27 settembre 2017 il Giudice di Pace di Sant'Arcangelo ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di T.F. per il delitto di diffamazione ai danni di P.E. per difetto di querela. 2. Ha proposto appello il Pubblico Ministero, qualificato come ricorso per cassazione dal Tribunale di Lagonegro con ordinanza del 27/09/2017, affidandolo ad un unico articolato motivo. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/10/2005, n. 9004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9004 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato - Presidente - del 05/10/2005
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 1926
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 005307/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BERNARDINI DE PACE ANNAMARIA, N. IL 23/04/1948;
contro
2) NA DO, N. IL 10/02/1955;
avverso SENTENZA del 30/09/2004 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SICA GIUSEPPE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SALZANO Francesco che ha concluso per il rigetto.
Udito il difensore Avv. URSINO Gildo sostituto dell'avv. CAPUZZO Patrizia.
RITENUTO IN FATTO
Il giudice del tribunale di Milano, in data 17/03/2003, dichiarava NA DO, responsabile del reato di cui agli artt. 81 cpv. e 595 c.p., per avere - mediante due lettere (22 e 29/05/1988)
indirizzate al proprio legale ed alla moglie per conoscenza, offeso la reputazione personale e professionale dell'avv. Bernardini De Pace Annamaria, legale di sua moglie nella causa di separazione personale e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di Euro 750,00 di multa, nonché al risarcimento dei danni morali, liquidati in Euro 6.000,00.
La Corte di Appello di Milano, con la sentenza impugnata del 30/09/2004, in riforma della decisione del tribunale, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato, per difetto di querela.
Ricorre per Cassazione il difensore della parte civile, ai fini della responsabilità civile, denunciando con un unico motivo la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all'errata applicazione dell'art. 337 c.p.p., comma 1 e 2. Secondo il ricorrente, la decisione impugnata aveva ritenuto che la querela non fosse valida "per la mancata indicazione del soggetto che materialmente ha presentato l'atto, sia per la mancata identificazione della querelante." Quindi, occorreva accertare se fosse stata rispettata la ratio della norma in ordine alla certa e sicura provenienza dell'atto da soggetto legittimato attivamente alla proposizione della querela, dati che possono risultare anche implicitamente dal contesto dell'atto.
Dopo avere richiamati alcuni principi giurisprudenziali, il ricorrente sostiene che dal complesso dell'atto e senza alcuna equivocità risultava che il medesimo proveniva dal soggetto titolare del diritto di querela e che trattavasi di avvocato, come emergeva dal timbro dello studio e che la querela era proposta dalla Bernardini De Pace in proprio, con delega per il deposito. In data 16/09/2005, il difensore dell'imputato NA DO, presentava memoria difensiva con la quale chiedeva il rigetto dell'impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non merita accoglimento e va rigettato.
Secondo il difensore della Bernardini De Pace, il giudizio sulla ritualità ed efficacia della querela, non poteva limitarsi all'accertamento formale sulla firma autentica(ta) o meno dell'atto, dovendo invece mirare a stabilire, nella sostanza, se l'identità e la volontà del querelante fosse, comunque, rilevabile con certezza. Nella specie, l'identità della querelante/persona offesa era desumibile dal complessivo esame dell'atto, dalla funzione di difensore della moglie del querelato in esso descritta e dalla notorietà della querelante, per cui non sussisteva alcun elemento di equivocità che inducesse a dubitare della provenienza di esso dal soggetto titolare del diritto di querelare.
Si osserva.
Ai sensi dell'art. 337 c.p.p., comma 1, che richiama le forme prescritte per la denuncia dall'art. 333 c.p.p., comma 2, la sottoscrizione della querela presentata per iscritto, costituisce requisito di forma essenziale per la sua validità, mentre la sottoscrizione autentica, costituisce una ulteriore formalità, necessaria, nel caso in cui essa venga ad essere depositata da un incaricato (Cass. Sez. 5^, 10/03/2004, Cormio). A tal fine, tuttavia, per l'autenticazione non necessitano formule specifiche, essendo solo necessario che essa avvenga ad opera di soggetto a ciò abilitato e che abbia accertata l'identità della persona che sottoscrive l'atto (art. 2703 c.c. comma 2, e art. 39 disp att. c.p.p.). In sostanza, il legislatore ha ritenuto di richiedere, per la validità di un atto di querela, che non sia presentato personalmente dall'avente diritto, un doppio controllo, esercitato in seconda battuta dal difensore nominato nella querela ovvero dal P.U. che certifica l'identità del depositante. Conseguentemente, del tutto irrilevante si presenta la qualità di avvocato della querelante, nonché che l'atto di querela recava i timbri dello studio professionale della persona offesa e che sia stato depositato da soggetto facente parte dello stesso studio, circostanza che, in ogni caso, non risulta specificata.
Infatti, anche nel caso in cui persona offesa dal reato risulti essere un avvocato, sussiste la necessità della nomina di un difensore che l'assista nel corso del giudizio, non sussistendo alcuna norma che legittimi l'avvocato all'autenticazione della propria firma, agendo egli nella circostanza come privato cittadino. Invero, per la validità di una querela sono necessari sia il contenuto sostanziale individuato dall'art. 336 c.p.p. e, cioè, l'inequivocabile manifestazione della volontà della persona offesa di perseguire gli autori di un fatto-reato, sia i requisiti formali di cui all'art. 337 c.p.p., essendo evidente che intanto si può procedere alla verifica di quello, in quanto l'atto sia conforme ai requisiti formali richiesti dalla legge (C. Cost. 08/04/2004, n. 115).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2006