Sentenza 21 novembre 2013
Massime • 1
Non sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza qualora l'imputato, tratto a giudizio per rispondere del reato di ricettazione, sia condannato per il reato di furto dello stesso bene - nella specie un motociclo - non sussistendo, in tal caso, alcuna sostanziale immutazione del fatto in ordine al quale l'imputato sia stato chiamato a difendersi.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 674 del 11https://www.laleggepertutti.it/
Civile Ord. Sez. 6 Num. 674 Anno 2013 Presidente: CICALA MARIO Relatore: CICALA MARIO ORDINANZA sul ricorso 7948-2011 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; – ricorrente contro FINI FLORIANO; – intimato – avverso la sentenza n. 21/2010 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di BOLOGNA del 15/12/09, depositata il 02/02/2010; Data pubblicazione: 11/01/2013 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/11/2012 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO CICALA; è presente il P.G. in …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/11/2013, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2013 |
Testo completo
74 6 74/14 B REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 21/11/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente N. 3003/2013 Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI - - Consigliere - Dott. SILVANA DE BERARDINIS REGISTRO GENERALE N. 7936/2013- Consigliere - Dott. GRAZIA LAPALORCIA - Rel. Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TI CR N. IL 16/01/1978 avverso la sentenza n. 2353/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 12/07/2012 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/11/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. ои Udito il Procuratore generale della repubblica presso la Corte di Cassazione, dr. Gabriele Mazzotta, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Firenze, con sentenza del 12/7/2012, in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale di Prato, ha condannato OT IA a pena di giustizia per il furto aggravato di un motociclo (artt. 625, nn. 2 e 7 cod. pen.).
2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione, nell'interesse dell'imputato, l'avv. Silvia Risaliti, che si duole della violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. e della manifesta illogicità della motivazione resa in punto di responsabilità. Lamenta, in particolare, che l'imputato sia stato condannato per furto, laddove gli era stata contestata la ricettazione e il possesso di arnesi atti allo scasso, e che la prova della colpevolezza sia stata ravvisata nel possesso, da parte dell'imputato, di una chiave artefatta, segno semmai della ricettazione e non del furto. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. Non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza qualora l'imputato, tratto a giudizio per rispondere di ricettazione di un veicolo, venga, all'esito del medesimo giudizio, ritenuto colpevole di tentato furto aggravato dello stesso mezzo, non dandosi luogo, in siffatta ipotesi, ad alcuna sostanziale immutazione del "fatto" in ordine al quale l'imputato era stato chiamato a difendersi (Cass., 3161 del 13/12/2007; Cass., n. 38889 del 16/9/2008). Tale principio, affermato in relazione al furto di un'autovettura, è perfettamente estensibile, per identità di ratio, al furto del motociclo, che involge le medesime questioni di diritto affrontate in relazione al furto dell'auto. Inammissibile è anche la censura in punto di responsabilità, ancorata a dati oggettivi di sicuro valore probatorio, quali il possesso del mezzo rubato da parte dell'imputato e di arnesi atti allo scasso, il breve lasso di tempo intercorso tra furto e la sorpresa del OT col mezzo, l'assenza di spiegazioni intorno al possesso della res furtiva. Consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo quantificare in € 1.000. 2 ш
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/11/2013 Il Consigliere Estensore Il Presidente (Antonio Settembre) (Alfredo Lombardi) B e DEPOSITATA IN CANCELLERIA add 10 GEN 2014 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO RM LA 3