Sentenza 13 dicembre 2000
Massime • 1
In tema di assegno bancario, la presunzione ("iuris tantum") della certezza della data risultante dall'intestazione formale posta sull'assegno può essere superata attraverso una prova contraria che può consistere anche in quella testimoniale (nella specie la Corte ha annullato con rinvio la sentenza dei giudici di merito che non avevano valutato le risultanze dell'esame testimoniale, dalle quali si deduceva l'avvenuta maturazione della prescrizione del reato e, quindi, l'esclusione dell'obbligo di trasmissione degli atti al Prefetto per l'applicazione della sanzione amministrativa, a seguito della intervenuta depenalizzazione dell'illecito).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/12/2000, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUNO FOSCARINI Presidente del 13/12/2000
Dott. GIUSEPPE SICA Consigliere SENTENZA
Dott. VITTORIO EBNER Consigliere N. 2041
Dott. NICOLA COLAIANNI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. MAURIZIO FUMO est. Consigliere N. 20355/2000
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da AP PA, nato a [...] [...] Avverso la sentenza della Corte di appello di Messina dei 26.4.2000, che, riformando la sentenza dei Pretore di Milazzo dei 7.6.1999, ha assolto il LI dei reato di cui all'art. 1 legge 386/90, perché il fatto non è previsto della legge come reato,
disponendo trasmettersi gli atti al Prefetto di Messina. Visti gli atti, la sentenza denunziato ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatto dai consigliere Dott. Maurizio Fumo,
Udito il Pubblico Ministero in persona dei Sostituto procuratore generale Dott. Cermine Di Zenzo, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso
Osserva la Corte:
Il LI propone ricorso per Cossazione ai sensi dell'art 606 lett b) ed e), lamentando che la Corte territoriale ha omesso di valutare i rilievi mossi nell'atto di appello, con i quali si evidenziava la intervenuta prescrizione dei reato;
ciò in quanto il "prenditore" dell'assegno aveva dichiarato di avere ricevuto i titoli nel 1991, anche se poi gli stessi erano stati compilati e negoziati successivamente. Il tempus commissi delicti dunque andava retrodatato all'epoca predetta, con la conseguenza che, nel momento in cui è intervenuta la sentenza di appello, si ere già maturate la prescrizione, che andava dichiarata, in quanto più favorevole per il LI, perché avrebbe impedito la trasmissione degli atti alla autorità amministrativa per i provvedimenti di sua competenza. Il ricorso è fondato.
Deve innanzitutto chiarirsi che, nel caso, in esame, effettivamente l'imputato ha interesse ad impugnare la sentenza di assoluzione. Invero, come premesso, la Corte di appello, avendo dichiarato che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, ha disposto la trasmissione degli atti al competente prefetto per lei assunzione dei provvedimenti di sua competenza (vale a dire per lei eventuale applicazione della sanzione amministrativa al LI). Ora poiché, viceversa, in caso di declaratoria di estinzione dei recito, tale trasmissione non potrebbe aver luogo, il ricorrente aveva certamente interesse e che lei Corte di merito dichiarasse la prescrizione. Ebbene, già nel motivi di appello, il LI aveva fatto presente che, secondo la sua tesi, il recito era prescritto, in quanto il teste RO AN aveva dichiarato in dibattimento che i titoli erano stetti emessi nel gennaio 1991, anche se poi erano stati datati e passati all'incasso nel '94.
A tale specifica censura, chiaramente dedotta, i giudici di secondo grado non hanno dato risposta alcuna, lasciando intendere di non averla minimamente presa in considerazione. Orbene, poiche' la circostanza, se dimostrato, certamente integrerebbe quella prova "rigorosa" che la giurisprudenza di questa Corte (per tutte vedasi:
ASN 9904383 RV 213103) esige perché possa essere superata la presunzione (juris tantum) derivante dei dato formale della applicazione della data sull'assegno bancario, conseguentemente, si deve affermare che, sul punto (essenziale), la sentenza della Corte territoriale è dei tutto priva di motivazione. Va dunque disposto il suo annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Messina, che, seguendo la indicazione sopra fornita, dovrei esaminare la censura dedotta dal LI nei motivi di appello a suo tempo redatti.
P.Q.M.
lei Corte annulla lei impugnato sentenza con rinvio, per nuovo esame, ad altra sezione della Corte di appello di Messina.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2001