Sentenza 27 gennaio 1999
Massime • 1
La certificazione dell'autografia della parte, effettuata dal procuratore ai sensi dell'art. 83 cod. proc. civ., data la sua natura essenzialmente pubblicistica, può essere contestata ed impugnata unicamente attraverso la querela di falso, non potendo essere posta in discussione sulla base di semplici affermazioni del procuratore del resistente.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 25066 del 16https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. I, 16/09/2021, (ud. 13/05/2021, dep. 16/09/2021), n.25066 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente – Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere – Dott. TRICOMI Laura – Consigliere – Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere – Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 6323/2017 proposto da: S.C., elettivamente domiciliata in Roma, Via Silvio Pellico n. 24, presso lo studio dell'avvocato Valvo Giuseppe, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Gattai Alessandro, Magni Stefano, giusta procura in calce al ricorso; – ricorrente – …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/01/1999, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio IANNOTTA - Presidente -
Dott. Ernesto LUPO - Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere -
Dott. Antonio SEGRETO - Rel. Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ZOIA NIVES, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE CASTRO PRETORIO 25, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO MESIANO, che lo difende unitamente all'avvocato CARLO MAGGIOLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FARO PIAVE SRL, in persona dell'Amministratore unico sig.ra Daniela Cozzuol domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'ALDO PIVATO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2074/95 del Tribunale di VENEZIA, emessa il 30/5/95 depositata il 18/09/95; RG.1495/95. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/10/98 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Paolo DETTORI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 21.10.1993 la s.r.l. Faro Piave, proprietaria di alcuni locali siti al Cavallino, conveniva davanti al Pretore di Venezia IA Nives, esponendo che con contratto dell'1.7.1988 aveva concesso in locazione alla convenuta, ad uso ufficio, i suddetti locali;
che, essendo la durata di detta locazione di anni sei ed intendendo sistemare in detti locali l'ufficio amministrativo della società, l'archivio ed il magazzino, in data 8.6.1993 aveva comunicato alla locatrice il diniego di rinnovo del contratto alla prima scadenza, per cui chiedeva la condanna al rilascio dell'immobile entro il 30.6.1994.
Si costituiva la convenuta che contestava la data di scadenza del contratto di locazione.
Il Pretore, con sentenza del 15.12.1994 accoglieva la domanda. Proponeva appello la IA.
Il tribunale di Venezia, con sentenza del 30.5.1995, rigettava l'appello.
Secondo il tribunale esattamente il pretore aveva ritenuto che la prima scadenza del contratto fosse il 30.6.1994; e, quanto all'eccezione di giudicato esterno avanzata dalla ricorrente solo in sede di udienza di discussione di primo grado, relativamente all'ordinanza, emessa dal Pretore il 5.5.1994, in assenza di opposizione di essa locataria, di convalida di licenza per finita locazione per la data del 31.12.1996, l'eccezione era tardiva a norma degli artt. 416, 420 e 437 c.p.c., poiché, essendosi il giudicato formato nelle more del giudizio di primo grado, la relativa eccezione doveva essere tempestivamente proposta alla prima udienza utile dopo la formazione del giudicato e non all'udienza di discussione. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la IA. Resiste con controricorso la s.r.l. Faro Piave, che ha presentato anche memoria.
Motivi della decisione
1. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dalla resistente, per assunta mancanza di autografia della sottoscrizione della procura rilasciata dalla ricorrente al suo difensore, per il ricorso per cassazione.
In punto di fatto va rilevato che detta sottoscrizione della procura, rilasciata a margine del ricorso, risulta certificata dal difensore, come autentica di IA Nives.
Premesso ciò, va rilevato che la certificazione dell'autografia della parte, effettuata dal procuratore, ai sensi del 30 c. dell'art.83 c.p.c., data la sua natura essenzialmente pubblicistica, può
essere impugnata unicamente con la querela di falso (Cass. 8.4.1989, n. 1690), non potendo essere posta in discussione sulla base di semplici affermazioni del procuratore del resistente. Infatti l'impugnazione di falso, proponibile nel giudizio di Cassazione solo quando concerna documenti attinenti al relativo procedimento, ossia quando riguardi la nullità della sentenza impugnata, l'ammissibilità del ricorso o del controricorso, l'autenticazione delle firme sugli stessi atti e la notificazione di essi (Cass. 11.2.1980,n. 6389), postula l'osservanza delle formalità previste dall'art. 221 c.p.c. e deve esternarsi con inequivoca manifestazione di volontà (Cass. 16.7.1994,n. 6699). Nella fattispecie, quindi, non essendo stata proposta querela di falso da parte della resistente, a norma degli artt. 221 e segg. c.p.c., la suddetta eccezione è inammissibile.
2. Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta l'errata e falsa applicazione degli artt. 416, 420 e 437 c.p.c, nonché la contraddittorietà della motivazione per avere il tribunale erroneamente ritenuto che l'eccezione di giudicato esterno dovesse essere proposta nella prima udienza successiva alla data di formazione del giudicato, costituito dall'ordinanza di convalida di licenza per la data del 31.12.1996.
Ritiene la ricorrente che non esiste una norma che imponga la produzione documentale alla prima udienza successiva a quella della formazione del giudicato e che la giurisprudenza della S.C. ritiene che sia consentita la produzione documentale anche all'udienza di discussione.
Sulla base di questa censura, e come conseguenza della stessa, ritiene la ricorrente che l'ordinanza di convalida di licenza del 5.5.1994 per finita locazione aveva accertato quale data di scadenza contrattuale il 31.12.1996, per cui, essendo passata in giudicato detta ordinanza per mancanza di opposizione, di detta statuizione doveva tener conto il Pretore prima ed il tribunale dopo, stante l'eccezione di giudicato esterno, non potendo fissare la data del 30.6.1994 per la cessazione del rapporto locativo, per quanto per necessità del locatore, in contraddizione con quanto ritenuto nella predetta ordinanza.
3. Il motivo va rigettato;
va tuttavia corretta la motivazione, in quanto questa non è conforme a diritto, pur essendo esatta la decisione (art. 384, c.2^, c.p.c.). Quanto alla rilevabilità del giudicato esterno, è noto come la giurisprudenza maggioritaria ritenga che esso sia rilevabile solo su eccezione di parte e che detta eccezione costituisca un'eccezione in senso stretto, contrariamente al giudicato interno, che deve essere rilevato anche d'ufficio (Cass.9.2.1997,n. 1509; Cass. 21.5.1996,n. n. 4676; Cass., 27.3.1995,n. 3607). A questo orientamento mostrano di aderire le stesse parti (oltre che la sentenza impugnata).
Secondo detto orientamento dovendo il giudicato esterno essere rilevato solo su eccezione di parte, esso, se maturato prima della costituzione del convenuto, deve essere eccepito, a pena di decadenza nei termini di cui all'art. 416 c.p.c.. Se, tuttavia, detto giudicato intervenga solo nel corso del giudizio di primo grado, esso (contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata) è eccepibile fino all'udienza di discussione della causa, non trovando preclusione alcuna nel disposto dell'art. 417 c.p.c. e può essere eccepito, altresì nel giudizio di secondo grado, ove intervenga nel corso di tale giudizio, non operando in tal caso la preclusione prevista dall'art. 437 c.p.c. (Cass. 28.4.1984,n. 2668;
Cass. 6.6.1995,n. 6337; Cass. S.U. 6.6.1995,n. 6346). Sennonché, secondo una giurisprudenza minoritaria, l'eccezione di giudicato esterno costituisce non già un'eccezione in senso stretto o proprio, bensì eccezione in senso lato;
essa pertanto è rilevabile d'ufficio, senza soggiacere nel rito del lavoro, alle preclusioni di cui agli artt. 416 e 417 c.p.c., tenuto conto in particolare, sia del fatto che la sua qualificazione come eccezione in senso stretto non si desume neppure implicitamente da alcuna disposizione di legge sia di esigenza di carattere sistematico, rilevabile dal disposto dell'art. 395 n. 5 c.p.c. (impugnabilità per revocazione della sentenza emanata in violazione del giudicato) e dell'art. 39 c.1^, c.p.c. (in relazione alla rilevabilità d'ufficio della litispendenza ed alla configurabilità della litispendenza stessa come una sorta di giudicato in fieri) (Cass. 23.10.1995,n. 11018). La rilevabilità d'ufficio del giudicato esterno, propugnata da detto orientamento minoritario, comporta che, vertendosi in ipotesi di eccezione in senso lato, essa non è soggetta ad alcuna preclusione processuale.
Qualunque possa essere la soluzione del predetto contrasto in merito alla rilevabilità del giudicato esterno, erra la il giudice di appello che ha rigettato l'appello sulla base dell'errato principio in diritto, secondo cui, a norma dell'art. 416 , c. 2, c.p.c., il giudicato esterno formatosi nel corso del giudizio di primo grado dovesse essere eccepito alla prima udienza successiva alla sua formazione, per quanto non fosse l'udienza di discussione.
4. Tuttavia è esatto il dispositivo della sentenza, in quanto il primo problema da porsi non era quello della possibile preclusione dell'eccezione di giudicato, ma se esisteva nella fattispecie un giudicato in relazione alla domanda proposta dall'attrice al Pretore con il ricorso del 21.10.1993 (diniego di rinnovo del contratto di locazione dell'immobile abitativo alla prima scadenza per proprie necessità, con conseguente rilascio dell'immobile, a norma degli artt. 28 e 29 l. n. 392/1978). È pacifico tra le parti, giusto anche quando risulta dalla sentenza impugnata, che l'ordinanza emessa dal Pretore in data 5.5.1994 aveva, invece, ad oggetto la convalida di licenza per finita locazione per la data del 31.12.1996, con conseguente rilascio dell'immobile per tale data.
Perché il giudicato formatosi in un giudizio sia preclusivo del riesame della questione in altro giudizio, occorre che vi sia identità degli elementi costitutivi dell'azione nei due giudizi, e cioè identità di soggetti, petitum e causa petendi (Cass. S.U. 14.6.1995,n. 6689). Solo l'esistenza di un giudicato, individuato attraverso i suddetti tre elementi, preclude il riesame della questione stessa in altro giudizio.
Nella fattispecie, la causa petendi nel giudizio di convalida per finita locazione è diversa da quella posta a base della domanda di rilascio alla prima scadenza dell'immobile locato per uso non abitativo per diniego di rinnovo alla prima scadenza per necessità del locatore.
Ne consegue che tale ultima azione non restava preclusa dal precedente giudicato formatosi nel giudizio di convalida per finita locazione, stante, appunto la diversità della causa petendi (Cass.3.4.1980,n. 2209; Cass. 19.11.1990,n. 11166). Nella fattispecie,
quindi, correttamente è stato rigettato l'appello dalla sentenza impugnata, ma ciò non perché era preclusa l'eccezione di giudicato, ma perché un giudicato sulla domanda di questo giudizio non si era formato (ed in questi termini va corretta la motivazione della sentenza impugnata).
La ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dalla resistente in questo giudizio di legittimità e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese sostenute dalla resistente per questo giudizio di legittimità, liquidate in L 176.000#, oltre agli onorari, liquidati in L tremilioni.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 27 Gennaio 1999