Sentenza 22 giugno 2006
Massime • 1
In tema di affidamento in prova nei casi particolari, a norma dell'art.94 del d.P.R. n.309 del 1990, la competenza a provvedere spetta in ogni caso - secondo il modello dell'abrogato art. 47-bis dell'ordinamento penitenziario - al tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede l'organo del pubblico ministero investito dell'esecuzione, indipendentemente dalla circostanza che il condannato si trovi ancora in libertà o sia detenuto in un istituto penitenziario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/06/2006, n. 31476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31476 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 22/06/2006
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - N. 2201
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - N. 008154/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SI DO, N. IL 23/03/1976;
avverso ORDINANZA del 10/01/2006 TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. BARDOVAGNI PAOLO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. VIGLIETTA Gianfranco (conformi). OSSERVA
SI AR, detenuto in espiazione della pena inflittagli dal G.U.P. del Tribunale di Messina con sentenza del 18.4.2002, ha richiesto l'affidamento terapeutico ed è stato scarcerato il 17.8.2005 dal P.M. in attesa della decisione. Il Tribunale di sorveglianza di Messina, ricevuti gli atti dal P.M. e ritenuta la propria competenza, ha respinto l'istanza con il provvedimento del 10.1.2006 in epigrafe. Ricorre per Cassazione l'interessato, reiterando la già proposta eccezione di incompetenza e indicando come competente ai sensi dell'art. 677 c.p.p., il Tribunale di sorveglianza di Roma, luogo di residenza e di detenzione al momento della domanda;
con altro motivo denuncia la violazione del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 94 e art. 27 Cost., perché il Tribunale
aveva ritenuto inidoneo il proposto programma di recupero semiresidenziale con riferimento soltanto alla pericolosità desunta da condotte pregresse, senza considerare il regolare e positivo andamento dell'attività terapeutica in corso, così obliterando la funzione rieducativa del trattamento del condannato. Il ricorso è infondato. Va premesso che, trattandosi di procedura iniziata prima delle modifiche al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94, introdotte con L. 21 febbraio 2006, n. 49, la competenza deve essere verificata alla stregua della normativa anteriore, vigente al momento della domanda introduttiva, in forza del criterio della "perpetuatio jurisdictionis". Il detto art. 94, come espressamente risulta dalla rubrica, veniva ad inserire, con gli opportuni adattamenti, nel testo unico sulla disciplina degli stupefacenti l'art. 47 bis della L. di ordinamento penitenziario 26 luglio 1975, n. 354 (poi espressamente abrogato, nel testo originario, dalla L. 27 maggio 1998, n. 165). L'art. 47 bis rinviava, quanto alle formalità introduttive, al comma 4, del precedente art. 47 che, nel testo all'epoca vigente, prescriveva la presentazione della domanda ""al pubblico ministero o al Pretore" competente per l'esecuzione; ciò, precisava il comma 2 dell'art. 47 bis, anche "dopo che l'ordine carcerazione è stato eseguito" (in tal caso, il P.M. o il Pretore disponevano la scarcerazione). La giurisprudenza ne aveva tratto la conseguenza che il Tribunale di sorveglianza competente (cui dovevano essere trasmessi immediatamente gli atti) fosse necessariamente quello avente giurisdizione sulla sede dell'organo del P.M. investito dell'esecuzione. Tale speciale disciplina non è venuta meno con l'entrata in vigore del Codice di procedura penale del 1988 - che ha regolato in via generale, con l'art. 677, la competenza nel procedimento di sorveglianza in riferimento al luogo di detenzione o, se l'interessato è libero, a quello di residenza - perché l'art. 236 delle relative norme di coordinamento stabilisce: "nelle materie di competenza del Tribunale di sorveglianza continuano ad osservarsi le disposizioni processuali della L. 26 luglio 1975, n. 354" (salvo quelle al titolo 2, capo 2 bis, nel quale non è compreso l'art. 47 bis). Nè alcuna innovazione in tema di competenza è stata introdotta dal sopravvenuto D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94 che - nel testo originario qui applicabile "ratione temporis" - rimandava al precedente art. 91, comma 3 e 4, secondo i quali l'istanza introduttiva doveva essere, come in precedenza, presentata al P.M. competente per l'esecuzione il quale (provveduto alla scarcerazione se il richiedente era detenuto) la trasmetteva immediatamente al Tribunale di sorveglianza. La giurisprudenza è perciò rimasta ferma nell'affermazione che la competenza in tema di affidamento terapeutico era sempre attribuita - libero o detenuto che fosse l'interessato - al Tribunale di sorveglianza individuato con riferimento alla sede del P.M. investito dell'esecuzione (organo quest'ultimo cui spettavano i preliminari e provvisori provvedimenti in ordine allo "status libertatis") (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 1^, 3.5/9.6.2000, confl., comp. in proc. Cifrone). Nè a tale conclusione alcuna specifica e fondata obiezione è mossa con il gravame. Ribadita pertanto la competenza del giudice "a quo", va poi osservato che questi ha ragionevolmente ravvisato la persistente pericolosità sociale del condannato in riferimento a vicende prossime nel tempo e successive al commesso reato (pendenza per fatto della stessa indole, avviso orale del Questore, negative informazioni di polizia). Tanto premesso, poiché la funzione della misura richiesta è - per espressa previsione normativa - il "recupero" del condannato (sotto l'aspetto non solo terapeutico, ma anche preventivo e di reinserimento sociale) e il Tribunale è tenuto a verificare a tal fine l'idoneità del programma concordato, non è censurabile in sede di legittimità il giudizio di inadeguatezza - a fronte del grado di pericolosità riscontrato - delle modalità semiresidenziali del trattamento proposto. Il ricorso va perciò respinto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2006