Sentenza 23 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/10/2003, n. 15871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15871 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2003 |
Testo completo
1 / 0 3 Aula B 5 8 7 1 / REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 7 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 5 8 E SEZIONE LAVRO Composta dai Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G. n. 9277/02 Dott. Pietro CUOCO Consigliere Cron. 32383 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Rep. Dott. Grazia CATALDI Consigliere Udienza 18 giugno 2003 Prof. Bruno BALLETTI Cons, relatore ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi
- ricorrente -
~ n. 12; 3808
contro
RD NN, rappresentata e difesa dall'avv. Pier Luigi Sava e domiciliata ex lege presso la Cancelleria della Corte di Cassazione in Roma piazza Cavour;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Messina-Sezione Lavoro n. 409/01 del 19 dicembre 2001 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g.l. 52/2001), notificata in data 22 gennaio 2002. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 giugno 2003 dal consigliere Bruno Balletti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in riassunzione dinanzi al Tribunale di Messina (quale Giudice del lavoro di secondo grado in sede di rinvio) NA DA conveniva in giudizio il Ministero dell'Interno esponendo che: *) con sentenza n. 5452/2000 la Corte di Cassazione aveva cassato ہے con rinvio la sentenza del 20 marzo 1998 del Tribunale di Catania - confermativa della sentenza del 24 settembre 1995 con cui il Pretore di Catania le aveva riconosciuto il diritto all'assegno di invalidità civile - con decorrenza 1° giugno 1995 - sotto il profilo della insufficienza di 2 motivazione con riguardo al “requisito socio-economico"; *) che la sussistenza del cennato requisito risultava dalla dichiarazione di -responsabilità prodotta da cui risultava che per gli anni in considerazione il reddito dichiarato era "zero" - e dal certificato (pure prodotto) di iscrizione al collocamento ordinario e dalla lettera di reiezione della sua domanda di iscrizione al collocamento obbligatorio per superamento del limite di età e dal certificato dell'ufficio di collocamento attestante l'anzianità di disoccupazione. Tanto premesso la ricorrente chiedeva che venisse confermata la condanna del convenuto Ministero al pagamento dell'assegno di invalidità con la decorrenza come già accertata. Si costituiva in giudizio il Ministero dell'Interno che contestava l'originaria domanda della DA e ne richiedeva il rigetto. Il Tribunale di Messina, con sentenza del 19 dicembre 2001, rigettava l'appello del Ministero confermando la sentenza del Pretore di Catania. Per quello che rileva in questa sede il Giudice di appello (in sede di rinvio) ha rimarcato che: a) risulta dalla dichiarazione di responsabilità diretta alla Prefettura di Catania in data 20 novembre 2000 che la DA è cittadina italiana e non ha redditi propri dal 1994 al 2001 e non è titolare di altre provvidenze economiche a carico del Ministero dell'Interno>>; b) lo stato di disoccupazione può 3 ritenersi provato anche dall'iscrizione dal 7 marzo 1998 come disoccupata nelle liste di collocamento del Comune di Belpasso (v. certificazione relativa rilasciata dall'ufficio di collocamento in agricoltura del Comune), nonché dall'iscrizione in data 11 ottobre 2000 nelle liste del collocamento obbligatorio categoria invalidi civili (v. certificazione dell'ufficio di collocamento)>>; c) deve, pertanto, ritenersi sussistente la prova del requisito socio-economico e in particolare dello stato di disoccupazione richiesto dalla legge per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile>>. Per la cassazione di tale sentenza il Ministero dell'Interno propone ricorso affidato a due motivi. L'intimata NA DA resiste con controricorso (notificato oltre il termine sancito dall'art. 370 cod. proc. civ.). MOTIVI DELLA DECISIONE Osserva la Corte che va in primo luogo dichiarata la tardività del controricorso, notificato il 22 giugno 2002, in quanto il ricorso è stato notificato il 23 marzo 2002. Con l'unico articolato motivo il Ministero censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 13 1. 118/71, р П 2967 cod. civ., 101 c.p.c., 24 Cost., nonché per vizi di motivazione, osservando che sia il requisito dell'incollocazione che quello 4 reddituale, non può essere dimostrato come ritenuto dal giudice di AI rinvio con la dichiarazione di responsabilità della parte.- La censura deve essere condivisa nei termini in seguito precisati. Componendo il contrasto avutosi nella giurisprudenza di legittimità, le sezioni unite della Corte, con sentenza 3 aprile 2003 n. 5167, hanno stabilito che la dichiarazione sostitutiva di certificazione sulla situazione reddituale non ha nessun valore probatorio, neanche indiziario, nel giudizio civile caratterizzato dal principio dell'onere della prova, atteso che la parte non può far derivare elementi di prova a suo favore per soddisfare l'onere di cui all'art. 2697 cod. civ. Alla luce di tale principio, la sentenza del Tribunale di Messina, nella parte in cui ha riconosciuto valore probatorio alla dichiarazione in oggetto, deve essere cassata, con rinvio ad altro giudice, il quale accerterà se la DA, a far tempo dal giugno 1995, versasse nelle condizioni di reddito richieste. Quanto al requisito della incollocazione va detto che il predetto Tribunale ha ritenuto accertato tale elemento in base ad altri elementi, del tutto diversi dalla dichiarazione di responsabilità, in ordine ai quali non è stata prospettata dal ricorrente alcuna argomentazione critica: sul punto, quindi, nessuna ulteriore indagine deve essere devoluta al giudice di rinvio. 5 Il ricorso va quindi accolto per quanto di ragione ed il giudice designato per l'ulteriore trattazione provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di Reggio Calabria. Così deciso, in Roma, il giorno 18 giugno 2003. ив Il Consigliere estensore Presidente Dr. Da ш IL CANCECANCELLER Depositato in Cancelleria Joggi, 23 OTT. 2003 fransell DIL CANCELLIERE 6