Sentenza 10 novembre 2009
Massime • 1
La nullità conseguente all'omesso avviso al difensore del deposito della richiesta di custodia cautelare e degli atti ad essa relativi, deve essere dedotta dinanzi al giudice che ha adottato il provvedimento impositivo e non davanti a quello del riesame, fatta salva l'ipotesi in cui alla predetta censura si accompagnino ulteriori motivi di doglianza inerenti al contenuto dell'atto impugnato, o comunque volti a dedurre vizi genetici dello stesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/11/2009, n. 4683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4683 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 10/11/2009
Dott. MANNINO Saverio F. - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ Antonio - Consigliere - N. 1892
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - N. 27102/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CI VA nato a [...] il [...];
avverso ordinanza del Tribunale della Libertà di Milano resa in data 27 maggio 2009;
visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAZIO Anna Maria;
Udita la requisitoria del Procuratore Generale in persona del sostituto Dott. CIAMPOLI Luigi che ha concluso per la declaratoria di rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del 27 maggio 2009, il Tribunale di Milano respingeva la richiesta di riesame, proposta nell'interesse di CI VA avverso il provvedimento di custodia cautelare in carcere adottato nei confronti del medesimo, quale indagato per due ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 per avere in concorso con altri acquistato ai fini di spaccio Kg. 7 di cocaina (capo E commesso in Cologno Monzese, Cesano Boscone ed altrove nel 2004) per aver acquistato Kg. 4,5 di cocaina (capo G sempre in Cologno Monzese, Cesano Boscone ed altrove nell'aprile-maggio 2005). Dopo avere respinto un'eccezione della difesa sollevata ex art. 293 c.p.p. per l'omesso avviso al difensore del deposito dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, della richiesta del PM e degli atti relativi, in base al rilievo che con la richiesta di riesame non possono farsi valere eventuali nullità, intervenute successivamente all'adozione del provvedimento, e, che, comunque, la inosservanza del disposto dell'art. 293 c.p.p., comma 3 determina una nullità a regime intermedio dello dell'interrogatorio dell'indagato, non eccepita tempestivamente, osservava ancora che nel verbale dell'interrogatorio il difensore esplicitamente aveva dichiarato di aver ricevuto i prescritti avvisi.
Nel merito, riteneva che erano in atti gravi indizi di reità, derivanti dalle concordi dichiarazioni rese dai collaboratori LL NG e NU NI, definite intrinsecamente attendibili ed oggettivamente fra loro sovrapponigli. Affermava la ricorrenza delle esigenze cautelari in considerazione dei plurimi precedenti penali del CI di cui due specifici ed uno relativo ad un reato associativo.
Ricorre il difensore nell'interesse del CI e reitera l'eccezione la eccezione di nullità dell'interrogatorio dell'indagato e della procedura di riesame per violazione dell'art.293 c.p.p., comma 3, artt. 294, 302 e 309 c.p.p., richiamando in punto di fatto che non era stato esaurito alcun adempimento sicché, al momento dell'interrogatorio e della proposizione del riesame, non era stato possibile svolgere alcuna attività difensiva tecnica per mancata conoscenza degli atti.
Con un secondo motivo, è eccepita la violazione delle lette ed e dell'art. 606 c.p.p. per inosservanza del termine perentorio di gg 5 per il deposito degli atti da parte dell'autorità procedente;
nel merito denuncia analogo vizio nella valutazione degli indizi di colpevolezza, essendosi l'ordinanza del Tribunale del riesame limitata a riportare le dichiarazioni dei due collaboratori, senza alcun approfondimento critico e mediante un non specifico rimando alla ordinanza applicativa, in tal modo sottraendosi al dovere motivazionale sulla denunciata assenza di riscontri individualizzanti nonché sulle rilevate discrasie e discordanze emerse nelle loro propalazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Il primo motivo, relativo alla nullità dell'interrogatorio di garanzia per l'omesso deposito della richiesta del P.M. di custodia cautelare e degli atti ad essa relativi e conseguente perdita di efficacia della misura, non ha alcun fondamento.
È sicuro che il difensore del Piscipia, in sede di interrogatorio di garanzia, ha esplicitamente dichiarato di aver ricevuto gli avvisi di cui all'art. 293 c.p.p., comma 3, per come risulta dal testo del provvedimento impugnato, nonché dal verbale in atti, il cui esame è in questa sede consentito, e che contrariamente a quanto asserito non è stato affatto redatto con un modulo a stampa preformato;
in seno allo stesso, infatti, è verbalizzata la dichiarazione proveniente dal difensore di avvenuta ricezione degli avvisi, che implica ovviamente conoscenza del provvedimento.
È dunque da escludere in radice la esistenza della asserita violazione della norma, poiché il difensore del ricorrente è stato messo nelle condizioni di esplicare il diritto di difesa, poiché il tempestivo deposito ed il conseguente avviso hanno garantito la conoscenza degli atti.
In ogni caso il ricorrente, come messo in rilievo dalla pronuncia del giudice distrettuale, si è trovato nelle condizioni per eccepire la ipotetica nullità, definita di tipo intermedio dalla nota pronuncia Vitale delle Sez. Un del 2005, secondo cui "l'omesso deposito dell'ordinanza applicativa di una misura cautelare, della richiesta del pubblico ministero e degli atti allegati, compromette ingiustificatamente il debito esplicarsi del diritto di difesa e pertanto determina la nullità dell'interrogatorio dell'indagato (o dell'imputato) ai sensi dell'art. 178 c.p.p., comma 1, artt. 180 e 182 c.p.p." ma tale nullità è a regime intermedio e deve essere eccepita al compimento dell'atto, ossia dell'interrogatorio. Coerentemente, il provvedimento impugnato, inoltre, ha rilevato, aderendo al consolidato orientamento in materia che la dedotta nullità non incide sul procedimento di riesame, determinando eventualmente una verifica rimessa al giudice che ha emesso la ordinanza restrittiva dei presupposti di efficacia della stessa. Nè il diverso profilo sollevato dal Piscipia, che ha richiamato la pronuncia n. 32581 del 2008 di altra sezione di questa corte, per dedurre che, comunque, egli ha interesse ad eccepire la mancata o incompleta conoscenza degli atti sui cui si fonda la misura anche nel procedimento de libertate, può essere condiviso.
In un caso del tutto analogo a quello in esame, con recente pronuncia di questo sezione (sent. n. 1810 del 2009), ed in contrario avviso alla richiamata sentenza, è stata affermato che occorre distinguere il caso in cui la violazione sia stata fatta valere come unico motivo di riesame da quello in cui siano state anche mosse censure volte ad aggredire il provvedimento custodiale o a farne valere vizi genetici. Solo nel secondo caso il giudice è chiamato a verificare gli stessi presupposti di legittimità dell'ordinanza custodiale, per poter decidere il merito delle censure proposte posto che in tal caso l'inefficacia resta attratta dalle altre questioni concernenti le successive sequenze del titolo, e se ne impone l'esame ad esse congiunto al fine di non ritardare la decisione del procedimento de liberiate che si sarebbe potuto richiedere in altra sede. Viceversa, nell'ipotesi deduzione della sola illegittimità della misura per un vizio incidente sulla efficacia, è stato affermato che non vi è ragione di discostarsi dalla regola di cui all'art. 302 c.p.p. in riferimento all'art. 306 c.p.p. in aderenza al dictum delle pronunce della suprema corte, richiamate espressamente nel provvedimento impugnato, ed in specie, come affermato nella citata sentenza Vitale, deve ribadirsi che il difetto dell'incombente informativo ha effetto semmai per determinare lo spostamento del termine iniziale per proporre il riesame e non anche per introdurre dinanzi al giudice distrettuale questioni riservate alla cognizione del giudice che ha applicato la misura.
Nel caso in esame, in cui il difensore, innanzi al Tribunale adito ex art. 309 c.p.p. ha eccepito solo la violazione dell'art. 293 c.p.p., comma 3 nel senso sopra detto al fine della perdita di efficacia della misura cautelare, dunque, non può che essere disattesa la sua eccezione, dovendo il vizio procedurale essere dedotto innanzi al giudice della cognizione. Parimenti manifestamente infondato è il secondo motivo di impugnazione, atteso che qualora la richiesta di riesame sia presentata nella cancelleria del tribunale in cui si trovano le parti ovvero spedita con le modalità di cui all'art. 583 c.p.p., i termini a disposizione del tribunale del riesame per ricevere gli atti dall'autorità procedente e per emettere la propria ordinanza decorrono comunque dal giorno in cui detta richiesta perviene alla cancelleria del tribunale del riesame stesso, restando a carico delle parti richiedenti il lasso di tempo intercorrente tra la presentazione o spedizione della richiesta e il suo successivo pervenimento al tribunale competente. (da ultimo Sez. 3^, Sentenza n. 4113 del 17/12/2007). In relazione al richiamato principio, tale essendo la situazione di fatto relativa al Piscipia, che ha proposto la sua istanza presso il Tribunale di Palermo, la decisione de libertate è stata depositata nel rispetto del termine decorrente dal 20 maggio, data in cui gli atti sono effettivamente prevenuti.
La ulteriore doglianza relativa al vizio di mancanza ed illogicità della motivazione per inadeguata valutazione degli indizi di colpevolezza è inammissibile. Il Piscipia infatti introduce sotto la veste del vizio di mancanza ed illogicità della motivazione argomentazioni di fatto che tendono a prospettare una diversa valutazione del materiale probatorio esaminato nell'ordinanza impugnata ed ad introdurre una versione dei fatti a sè favorevole. Ora è noto che anche nel procedimento cautelare, l'ambito del controllo sulla motivazione, rimesso al giudice di legittimità è limitato alla mancanza della motivazione (o in una manifesta illogicità della motivazione stessa), ma esclusivamente se il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato;
il che significa che deve mancare del tutto la presa in considerazione del punto sottoposto all'analisi del giudice e che non può costituire vizio che comporti controllo di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, potendo e dovendo, invece, la Corte accertare se quest'ultimo abbia dato adeguatamente conto, attraverso l'iter argomentativo seguito, dalle ragioni che l'hanno indotto a confermare l'emesso provvedimento cautelare.
Tali requisiti di sufficienza, coerenza e logicità sono appunto riscontrabili nella ordinanza impugnata, che ha affrontato i temi probatori, pur non essendovi specifica devoluzione con il ricorso, limitato ai vizi procedurali, con un iter argomentativo privo di aporie patenti e con adeguata esposizione dell'iter del ragionamento seguito.
In conclusione il ricorso è da dichiarare inammissibile ed il ricorrente è da condannare al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende.
Manda alla cancelleria gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 11 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2010