Sentenza 15 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/05/2003, n. 7592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7592 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA 07 5 92 /03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE NAVI Lavoro Composta dagli I. Dott. Vincenzo -Presidente - R.G.N. 15417/00 Cron.16733 Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Rep. Dott. Pasquale PICONE Consigliere Ud. 13/11/02 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: OR RI, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ALBERTO GIORDANO, giusta delega in atti;
- ricorrente ME
contro
S.P.A. in persona del legale VALEO TE rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 47, presso lo studio dell'avvocato RINALDO GEREMIA, che lo 2002 rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURIZIO 4541 DE LA FOREST, giusta delega in atti;
-1- - controricorrente avversO la sentenza n. 1759/99 del Tribunale di TORINO, depositata il 09/07/99 R.G.N. 936/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/02 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito l'Avvocato GEREMIA RINALDO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio GIALANELLA che ha conclusoper il rigetto del ricorso. -2- 1 15417/00 Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 14.2.1997 RI OR conveniva in giudizio avanti al Pretore di Torino la Valeo Sistemi Termici s.p.a., e premesso di aver lavorato alle dipendenze di detta società dal 14.9.1970 al 19.10.1984 in qualità di direttore del personale, ne chiedeva la condanna al pagamento Mu della soma di lire 279.000.273 per differenze di TFR. La società si costituiva ed eccepiva preliminarmente la prescrizione quinquennale del credito vantato dal lavoratore. Nel merito contestava il fondamento delle pretese avversarie. Il Pretore, con sentenza del 3.6.1997, respingeva le domande per intervenuta prescrizione dei diritti del ricorrente. Proponeva appello il OR sostenendo che nel caso di specie opererebbe la prescrizione decennale, in quanto il Dhon diritto vantato si fonderebbe su un titolo diverso dal rapporto di lavoro, consistente in un riconoscimento di debito attestato dal prospetto di liquidazione predisposto dallo stesso OR e sottoscritto in data 6.12.1983 dal legale rappresentate della società per approvazione. L'appello veniva respinto dal Tribunale di Torino con sentenza depositata il 9 luglio 1999. In motivazione il Tribunale osservava che l'esistenza di un prospetto di liquidazione sottoscritto per approvazione dal rappresentante della società non valeva a mutare il titolo sul quale si fondava la pretesa del lavoratore, costituito comunque dal pregresso rapporto di lavoro, come dimostrato dal fatto che la domanda era stata proposta al giudice del lavoro e non al giudice ordinario, per cui il relativo diritto era rimasto soggetto alla prescrizione quinquennale;
rilevava che comunque, anche a voler accedere alla tesi della prescrizione decennale, il diritto del lavoratore si era egualmente prescritto poiché l'asserito riconoscimento del debito recava la data del 6 dicembre 1983, mentre il primo atto valido ad interrompere la prescrizione era stata la lettera raccomandata in data 19.9.1994 contenête l'intimazione di pagamento. Per la cassazione di tale sentenza il OR ha proposto ricorso con tre motivi. La società intimata resiste con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo, denunciando violazione degli artt. 409 e 413 c.p.c., il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il credito azionato avesse natura di credito di lavoro soggetto a prescrizione quinquennale e HO sostiene che il prospetto di liquidazione recante in calce la dicitura "sta bene" e la firma del legale rappresentante della società avrebbe natura ed effetti "di riconoscimento di debito con promessa unilaterale di pagamento" con conseguente prescrizione decennale del credito ivi indicato. Con il secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 2935 e 2943 cod. civ., il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che il termine di prescrizione decennale sarebbe ugualmente decorso senza interruzione dal 6.12.1983, e sostiene che la prescrizione non poteva decorrere prima del 19.10.1984, data di cessazione del rapporto di lavoro, con la conseguenza che la raccomandata del 19.9.1994 era valsa ad interromperla. Con il terzo motivo, denunciando violazione dell'art. 2943 C.C. e omessa motivazione, il ricorrente lamenta che il ha completamente omesso di valutare, quale valido Tribunale 3 atto interruttivo, la lettera raccomandata datata 4.12.1984 inviata dal Fornaro alla società e prodotta nel giudizio di appello. Il primo motivo di ricorso è infondato. Il Tribunale ha affermato che una dichiarazione (o prospetto) riconoscente quanto dovuto al OR a titolo di liquidazione, per quanto sottoscritta per approvazione dal legale rappresentante della società datrice di lavoro, non è circostanza che possa far mutare natura al titolo dal quale tali spettanze traggono origine, in quanto esse derivano comunque dal pregresso rapporto di lavoro, ed ha ritenuto che nella specie si era in presenza di una fattispecie soggetta a prescrizione quinquennale. Il Tribunale, con argomentazione Don secondaria e non decisiva, ha quindi affermato di concordare con quanto sostenuto dal Pretore, e cioè che se la causa petendi della domanda dovesse essere individuata in una promessa di pagamento senza alcun riferimento alla liquidazione, verrebbe meno la stessa competenza del Pretore del lavoro. Questa Corte ha ripetutamente affermato che l'interpretazione èdei contratti e dei negozi unilaterali demandata in via al giudice del merito, le cui valutazioni sono esclusiva censurabili in cassazione solo per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione (cfr. tra le tante Cass. n. 2074 del 2002, Cass. 4085 del 2001). alcuna violazioneNella specie il ricorrente non lamenta degli artt. 1362 e segg. c.c. da parte del Tribunale e neppure prospetta vizi ed errori logici nella motivazione della sentenza impugnata laddove in questa si afferma che il documento indicato dal ricorrente non costituisce promessa di 4 pagamento o ricognizione di debito atto a trasformare il titolo del credito azionato. La proposizione principale sulla quale si fonda la decisione del Tribunale non è dunque soggetta a censura ed è da sola sufficiente a reggere la sentenza. A maggior conforto della decisione del Tribunale va comunque ricordato che la promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, non costituisce fonte di obbligazioni nuove ed autonome, ma ha soltanto effetto confermativo di un e non sottrae il rapportopreesistente rapporto fondamentale medesimo alle norme ed ai patti che lo regolano (cfr. Cass. n. 15575 del 2000, Cass. n. 6675 del 1998, Cass. n. 1831 del 2001). secondariaIl ricorrente censura invece la proposizione Dai secondo la quale la incontestata competenza del giudice del lavoro costituirebbe prova della natura laburistica del credito azionato. Dette censure, che è superfluo esaminare nel merito, si rivelano dunque del tutto irrilevanti ai fini della cassazione della sentenza impugnata, perché, anche nel caso di loro accoglimento, esse non potrebbero condurre all'annullamento della decisione, che si reggerebbe ugualmente sulla proposizione principale. Una volta tenuta ferma la decisione del Tribunale circa la natura di credito di lavoro della pretesa vantata dal OR e della applicabilità nel caso di specie della prescrizione quinquennale, ne consegue che le censure formulate dal terzo motivo risultano ricorrente con il secondo ed il poggiano sull'errerroneo manifestamente infondate, in quanto in ge he presupposto della prescrizione decennale del credito, Infatti, anche a voler ritenere che le raccomandate del 14.12.1984 e del 19.9.1994 fossero idonee ad interrompere la prescrizione e 5 fossero state tempestivamente prodotte in giudizio, non può non rilevarsi che tra la prima e la seconda è intercorso un днові intervallo decennale, di gran lunga sufficiente all'estinzione del credito. Per tutte le considerazioni sopra esposte il ricorso, dunque, deve essere respinto ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento in favore della società resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
alLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida oltre ad euro duemila per onorari.in euro 17,00- Così deciso in Roma il 13 novembre 2002 Il Presidente Il Cons. estensore Virveuse Miles Фіть Двропімо Euse handle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria Boggi, 15 MAG 2003 IL CANCELLIERE