Sentenza 14 ottobre 1999
Massime • 1
L'art.47 ter, comma 1 bis, dell'ordinamento penitenziario, nell'escludere che possa trovare applicazione, in favore dei condannati per taluno dei reati di cui all'art. 4 bis del medesimo ordinamento, la più favorevole disciplina della detenzione domiciliare da esso dettata per il caso che la pena da espiare, anche se residuo di maggior pena, non sia superiore a due anni, non lascia spazio alcuno ad un'interpretazione che consenta di derogare a tale divieto in favore dei "collaboratori di giustizia".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/10/1999, n. 5600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5600 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LOSANA CAMILLO Presidente del 14.10.1999
1. Dott. ROSSI BRUNO Consigliere SENTENZA
2. Dott. BARDOVAGNI PAOLO " N. 5600
3. Dott. RIGGIO GIANFRANCO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIRONI EMILIO " rel. est. N. 12302/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RA IA n. il 01.03.1960
avverso ordinanza del 04.11.1998 TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di TORINO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Gironi lette/sentite le conclusioni del P.G. Dott. Di Zenzo per il rigetto La Corte
- vista l'ordinanza in epigrafe, che ha, tra l'altro, dichiarato inammissibili le istanze di liberazione anticipata e di detenzione domiciliare proposte da Surace Luciano, riferendosi la prima a periodi non continuativi inferiore al semestre e ritenendo, quanto alla seconda, ostativo il disposto dell'art. 47 ter, co. 1 bis, ord. penit., che prevede l'inapplicabilità del beneficio ai condannati per i reati di cui all'art. 4 bis o.p., anche in caso di loro collaborazione con la giustizia;
- visto il ricorso del difensore, con cui, denunziandosi vizio motivazionale, si richiama, quanto alla prima istanza, un orientamento giurisprudenziale che ritiene valutabili anche frazioni di semestre purché riferibili all'esecuzione della stessa pena e complessivamente pari ad un semestre e, quanto alla seconda richiesta, si lamenta il mancato coordinamento tra il disposto dell'art. 47 ter, co. 1 ter, ord. penit. (introdotto con legge n.165/1988) e quello dell'art. 4 bis cit. circa la concedibilità dei benefici penitenziari ai soggetti collaboranti con la giustizia;
- ritenuta l'infondatezza del primo motivo di ricorso poiché, anche accedendosi all'indirizzo giurisprudenziale invocato dal ricorrente, i periodi di detenzione considerati non valutabili dal giudice "a quo" non raggiungono neppure cumulativamente il semestre, costituente, ex art. 54, co. 1, o.p., il lasso temporale minimo cui commisurare la concessione del beneficio:
- ritenuto, del pari, infondato il secondo motivo d'impugnazione, ponendosi la sopravvenuta disposizione dell'art. 47 ter, co. 1 bis, ult. parte ord. penit. Come speciale rispetto alla generale disciplina di cui al precedente art. 4 bis, 1^ co., 1^ periodo, come deve desumersi dalla tassatività del divieto stabilito con la novella e come derivante dall'applicazione dei canoni interpretativi in materia di successione delle leggi nel tempo, stante la prevalenza della norma successiva che regoli diversamente una materia già regolata dalla legge anteriore.
A ciò si aggiunga che, ove il legislatore avesse inteso, anche in relazione alla più favorevole disciplina della detenzione domiciliare introdotta con la legge n. 165/1988, derogare, per i collaboratori di giustizia, al divieto di concessione dei benefici penitenziari ai condannati per i delitti di cui all'art. 4 bis, non vi sarebbe stata alcuna necessità di formulare il divieto di cui all'ultimo periodo dell'art. 47 ter, co. 1 bis, automaticamente estendendosi alla nuova disciplina la generale previsione di cui allo stesso art. 4 bis per effetto del rinvio da questo effettuato alle "misure alternative alla detenzione previste dal capo VI della legge 26 luglio 1975, n. 354", tra le quali sarebbe stata annoverabile anche la detenzione domiciliare prevista dal nuovo comma 1 bis dell'art. 47 ter.
Palese è, invece, la volontà del legislatore della novella di introdurre, accanto ad una più favorevole disciplina della detenzione domiciliare ed alla previsione della nuova ipotesi di applicabilità del beneficio di cui al più volte menzionato comma 1 bis, una più restrittiva regolamentazione sotto il profilo soggettivo, precludendone l'estensione ai condannati per i reati di cui all'art. 4 bis, anche a prescindere dalla loro eventuale qualità di collaboratori della giustizia.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 1999