Sentenza 25 maggio 2002
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- 1. La contabilità formalmente corretta non preclude l'accertamento analiticohttps://www.fiscooggi.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/05/2002, n. 7690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7690 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2002 |
Testo completo
A 】 I 6 6 8 N R 9 . 1 O A I N / T Z 4 - / A U 07690/02 6 B R B 2 . I T . L S R R L I . P T A . G . E D B R L A A E T I A D 1 R I D CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 3 S E 1 N E E T T . S A N I N E A SEZIONE QUINTA CIVILE M S E Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Presidente R.G.N.14184 + ALTIERI Consigliere 14185/1999 Dott. Enrico Consigliere Dott. Stefano MONACI FALCONE Consigliere 21379 Cron. Dott. Giuseppe DI BLASI Rel. - Consigliere Rep. Dott. Antonino Ud. 28/02/2002 ha pronunciato la seguente: SEN TENZA Oggetto: Contributi sui ricorsi riuniti n.ri 14184 e 14185 del R.G., Consorzi Bonifica - Natura proposti dal: Tributaria- Competenza per CONSORZIO BONIFICA DELL'AGRO SARNESE NOCERINO, in materia del Tribunale - Sussiste. persona del suo legale rappresentante e Commissario Straordinario dr. Enrico Catalano, rappresentato e difeso, giusto mandato a margine del ricorso, dall'Avv. Antonio Villano, elettivamente domiciliato in Roma, via XXIV Maggio n.46 presso lo Studio dell'Avv. Curzio Cicala, - ricorrente
contro
AS MA, intimato 2 3 9 1 . avverso le sentenze del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, 2^ Sez., n.1300/98 del 7-9/11/1998 e n.158/99 del 28-01-1999; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28-02-2002 dal Relatore Cons. Antonino Di Blasi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Raffaele Palmieri che ha concluso, previa Dott. riunione, per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 28-05-1998 SC RI conveniva in giudizio innanzi il Giudice di Pace di Nocera Inferiore, il Consorzio di Bonifica dell'Agro Sarnese Nocerino, con sede in Nocera Inferiore, per sentire dichiarare non dovuti i contributi di cui alle cartelle esattoriali notificategli per gli anni 1997 e 1998, e vedere riconosciuto il diritto al rimborso di quanto perdurante chu indebitamente pagato. Sosteneva l'attrice, che a causa della inoperosità e della assenza di qualsiasi beneficio per i fondi ricadenti nel comprensorio di pertinenza, il Consorzio non poteva vantare titolo per pretendere contributi di sorta dai soggetti consorziati. L'Ente convenuto eccepiva l'incompetenza per materia e per valore del giudice adito, e contestava nel merito la fondatezza della domanda. Con sentenza non definitiva n.1300/1998 1l'adito giudice rigettava le eccezioni pregiudiziali sollevate dal Consorzio, affermava la propria competenza per materia e disponeva per l'ulteriore corso del giudizio. Il medesimo giudice, quindi, definiva la causa con successiva sentenza n.158/1999 del 28-01-1999, con cui accoglieva le domande del SC, nel presupposto che il Consorzio non avesse fornito la prova di avere realizzato opere o creato servizi in esito ai quali era derivato un concreto beneficio al soggetto consorziato, che solo, avrebbe potuto legittimare la pretesa di pagamento dei contributi. Il Consorzio con ricorso notificato 1'8-07-1999, affidato ad un mezzo, ha chiesto la cassazione della sentenza non definitiva n.1300/98. ah Con altro ricorso, notificato il successivo 9-07-1999, affidato ad un motivo, ha chiesto, pure, la cassazione della sentenza definitiva n.158/1999. I ricorsi come sopra indicati venivano iscritti, rispettivamente, ai n.ri 14184/99 e 14185/99 R.G. di questa Corte. L'intimato non ha spiegato difesa in nessuno dei due giudizi. All'udienza di discussione il Collegio ha disposto, preliminarmente, la riunione dei due ricorsi attesa l'evidente connessione soggettiva ed oggettiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Il Consorzio con l'unico mezzo del ricorso, notificato proposto avverso la sentenza non 1'8-07-1999, n.1300/1998, censura l'impugnato definitiva provvedimento applicazioneper violazione e falsa dell'art.9, comma 2° C.p.C., degli artt.862 e 864 C.C., 11, 21 e 59 del R.D. 13-02-1933 n.215, 5 D.L. 30-12- 1982 n.953, 8 comma 1 bis D.L. 27-04-1990 n.90 e 12 C.p.C., nonché per insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia. In particolare, si censura la decisione per avere negato la natura tributaria dei contributi consortili e, quindi, la competenza per materia del Tribunale a ква conoscere la controversia. с La censura è fondata. E' stato, infatti, affermato (SS.UU. n.9493 del 23-09- 1998; Sez. V n.1985 del 22-11-2000 e n.1093 dell'1-11- 2000) che i contributi dovuti ai consorzi di bonifica rientrano nella categoria generale dei tributi, e di conseguenza, per le relative controversie, (escluse dal novero di quelle devolute alla cognizione delle Commissioni Tributarie a mente dell'art.2 D. Leg.vo 31- 12-1992 n.546, e ricadente, perciò, nell'ambito della giurisdizione ordinaria) sussiste la competenza per materia del Tribunale a mente dell'art.9 comma 2° c.p.c.. Alla stregua di tale condiviso principio, dal quale, nel caso, non si ravvisano ragioni per discostarsi, la sentenza impugnata, siccome resa da giudice incompetente ratione materiae, deve essere cassata e, per l'effetto, riconosciuta e dichiarata la competenza del Tribunale di Nocera Inferiore a conoscere della causa di che trattasi. L'accoglimento della censura relativa alla questione di competenza, travolge nella totalità anche la sentenza definitiva n.158/1999 ed assorbe la delibazione delle restanti sottordinate doglianze, prospettate con l'altro ricorso riunito notificato il 9-07-1999, con le севи quali l'Ente ricorrente ha denunciato, in relazione all'art. 360 n.ri 3 e 5 C.p.C., la violazione e falsa applicazione degli artt.860 C.C., 10 comma 1° R.R. 13- C.C., nonché insufficiente 02-1933 n. 215 e 2697 motivazione su punto decisivo della controversia. Sussistono giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio, anche avuto riguardo ai tempi del consolidarsi dell'applicato principio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il mezzo proposto con il ricorso avverso la sentenza non definitiva e, per l'effetto, cassa le impugnate decisioni, dichiara la competenza per materia del Tribunale di Nocera Inferiore, ed assorbi le altre doglianze. Compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma il 28 Febbraio 2002. Il Presidente Dott. Cristarella Orestano Francesco жица выпи ва о т Il Consigliere Relatore Estensøre - Blasi Dott. IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista DEPOSITATO MAG. 2002N CANCELLERIA Oggi IL CANCELLIERE C1 E Innocenzo Battista N A 6 I 8 O 5 I 9 R 1 . Z / A N A 4 T / - R 6 T U B 2 S B I . . I L R . G L R P E A . A T R D D . B L E E A T A T D I N I 1 E S R 3 S N 1 E E E T S . I N A A M