Sentenza 1 agosto 2002
Massime • 1
In tema di accertamento di maggior valore ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, l'esecuzione della notificazione ex art. 140 cod. proc. civ. dell'avviso di accertamento, senza che si siano realizzati i presupposti indicati dall'art. 139 cod. proc. civ., rende non nulla, ma inesistente e, quindi, non sanabile la notificazione stessa, se il contribuente ha avuto l'effettiva disponibilità del documento notificato solo dopo che è scaduto il termine decadenziale fissato per l'esercizio della potestà di imposizione tributaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/08/2002, n. 11461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11461 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ENRICO PAPA - Presidente -
Dott. GIUSEPPE FALCONE - Consigliere -
Dott. SALVATORE DI PALMA - Consigliere -
Dott. PAOLO GIULIANI - Consigliere -
Dott. ACHILLE MELONCELLI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto:
dal MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura. generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
- ricorrente -
contro la signora AR AR;
- intimata -
avverso la sentenza della Commissione tributaria centrale 17 giugno 1999, n. 4437199, depositata il 2 luglio 1999;
udita la relazione sulla causa svolta nell'udienza pubblica del 15 marzo 2002 dal Cons. Dott. Achille Meloncelli;
udito l'avvocato Gianni De Bellis per il Ministero delle finanze;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo
1.1 Il Ministero delle finanze notifica il 14 dicembre 1999 alla signora AR ET un ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria centrale 17 giugno 1999, n. 4437/99, depositata il 2 luglio 1999, che ha accolto il ricorso della contribuente contro la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado dell'Aquila 22 novembre 1990, n. 75/90, che aveva accolto l'appello dell'Ufficio contro la sentenza della Commissione tributaria di primo grado di Avezzano 6 giugno 1989, n. 405, in tema di imposta di registro.
1.2 I presupposti della controversia sono i seguenti:
- con atto registrato il 15 febbraio 1984 il signor RI Di MI dona alla moglie AR ET un terreno in Avezzano, con sovrastante struttura di fabbricato;
- l'Ufficio del registro di Avezzano, con avviso 113688, innalza il valore dichiarato da lire 27.000.000 a lire 134.500.000;
- l'avviso di accertamento non viene impugnato;
- conseguentemente l'Ufficio emette avviso di liquidazione di lire 28.661.600 per INVIM, soprattassa ed interessi e di lire 6.992.600 per imposte ipotecarie e catastali, interessi e pene pecuniarie, notificandolo il 23 febbraio 1988;
- contro l'avviso di liquidazione la signora AR ET ricorre alla Commissione tributaria di primo grado di Avezzano, sostenendo che la notifica dell'avviso di accertamento sarebbe inesistente e che, quindi, l'Ufficio è decaduto dalla potestà impositiva per decorso del biennio dal pagamento dell'imposta principale ai sensi dell'art. 26.3 DPR 26 ottobre 1972, n. 637;
- la Commissione tributaria di primo grado di Avezzano con sentenza 6 giugno 1989, n. 4085, accoglie il ricorso della contribuente, ritenendo la notifica dell'avviso di accertamento affetta da nullità non sanabile;
- la Commissione tributaria di secondo grado dell'Aquila, su appello dell'Ufficio, ritiene, invece, regolare la notifica e, comunque, ritiene sanato l'eventuale vizio ex art. 156 cpc;
- il ricorso della contribuente alla Commissione tributaria centrale è da questa accolto con la sentenza ora impugnata per cassazione dal Ministero delle finanze.
1.3 La sentenza della Commissione tributaria centrale 17 giugno 1999, n. 4437/99, è così motivata:
- risulta agli atti che la contribuente l'8 aprile 1992 ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia ex art. 53 legge 30 dicembre 1991, n. 413;
- dalla relata di notifica dell'avviso di accertamento risulta che il messo notificatore non ha rinvenuto nei giorni 8 è 10 febbraio 1986 la signora AR ET nella sua abitazione in Avezzano, perché momentaneamente assente, e che ha provveduto alla notifica ai sensi dell'art. 140 cpc;
senonché il messo notificatore non attesta nella relazione di notificazione di aver proceduto alla ricerca delle persone di cui al secondo e al terzo comma dell'art. 139 cpc e di aver affisso, ai sensi dell'art. 140 cpc, avviso di deposito dell'atto alla porta dell'abitazione della contribuente e neanche di aver provveduto agli altri adempimenti di cui all'art. 140; risulta solo esibita fotocopia dell'avviso di ricevimento della raccomandata n. 3844 in data 10 febbraio 1986, pervenuta alla signora AR ET il 17 febbraio 1986, risulta, altresì, che l'atto da notificare è stato pubblicato all'albo pretorio del Comune di Avezzano dal 10 al 18 febbraio 1986;
- è costante giurisprudenza che l'omessa effettuazione di uno degli adempimenti previsti dagli art. 139 e 140 epc, o la mancata attestazione di averlo effettuato, rende nulla la notificazione, che non può esser sanata ai sensi dell'art. 156 cpc, il quale, nella specie, non è, comunque, citato a proposito perché non è dimostrato che l'atto sia stato conosciuto dalla contribuente prima del decorso del biennio di cui all'art. 26.3 DPR 26 ottobre 1972, n. 637;
- l'avviso di accertamento è stato, poi, ritirato dalla contribuente il 18 febbraio 1986, come da ricevuta da lei rilasciata, ma a quella data l'ufficio era già decaduto dalla potestà accertatrice per decorso del biennio dal pagamento dell'imposta principale avvenuto il 15 febbraio 1984, contestualmente alla registrazione dell'atto.
2.1 Il ricorso del Ministero delle finanze, integrato con memoria, è sostenuto con un solo motivo di impugnazione.
2.2 Il ricorrente conclude chiedendo che sia annullata la sentenza della Commissione tributaria centrale impugnata, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese.
3. La contribuente intimata non si è costituita in giudizio. Motivi della decisione
4.1 Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il Ministero delle finanze denuncia la violazione e la falsa applicazione degli art. 139, 140, 156 e 160 cpc, in relazione all'art. 360, n. 3 e n. 5, cpc.
4.2 Il ricorrente si avvale di due serie di argomentazioni. Con la prima sostiene che la notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 cpc si perfeziona con la spedizione della raccomandata, con la quale si da notizia al destinatario dell'espletamento delle formalità previste da tale norma, restando irrilevante la consegna della raccomandata stessa. Nel caso di specie la spedizione della raccomandata in questione è avvenuta il 10 febbraio 1986, e, quindi, nel termine di due anni di cui all'art. 26.3 DPR 26 ottobre 1972, n. 637, per cui è del tutto irrilevante la consegna del plico al destinatario avvenuta il 18 febbraio 1986, cioè tre giorni dopo il biennio menzionato.
Con la seconda serie di argomentazioni il ricorrente sostiene che l'omessa indicazione nella relazione delle formalità previste dagli ari 139 e 140 cpc, configurerebbe un ipotesi di nullità della notificazione sanabile ai sensi dell'art. 160 cpc, con il raggiungimento dello scopo. Nel caso di specie tale circostanza sarebbe comprovata dalla ricevuta di ritorno regolarmente acquisita in atti.
4.3 Il motivo è infondato.
La prima serie di argomentazioni è del tutto ininfluente sulla questione che è oggetto di controversia e che riguarda, non la determinazione del momento in cui si perfeziona la notificazione ex art. 140 cpc, ma la validità di tale notificazione derivata dall'inosservanza dei comportamenti notificatori previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 139 cpc. E solo con la seconda serie di argomentazioni che il ricorrente affronta propriamente il punto nodale della controversia. Al riguardo, si deve muovere dalla sicura constatazione che nella relazione di notificazione dell'avviso di accertamento non si riferisce alcunché sui tentativi falliti di consegnare il documento ai soggetti diversi dal destinatario dell'atto, indicati dai commi 2 e 3 dell'art. 139 cpc. Lo riconosce la stessa difesa erariale quando giustifica il silenzio dell'ufficiale notificatore con il fatto che l'abitazione della contribuente è ubicata in un quartiere residenziale, all'epoca ancora poco edificato, nel quale sarebbe tuttora difficile stabilire un vero e proprio rapporto di vicinato. La mancata osservanza dei comportamenti prescritti dall'art. 139 cpc preclude l'esercizio del potere di notificazione ex art. 140 cpc, il cui primo comma sottopone la notificazione per posta alla condizione che sia impossibile eseguire la consegna del documento per irreperibilità o per incapacità o per rifiuto delle persone indicate nell'art. 139 cpc. L'esecuzione della notificazione ex art. 140 cpc senza che si siano realizzati i presupposti indicati dall'art. 139 cpc rende, non nulla, ma inesistente e, quindi, non sanabile la notificazione se, come si è verificato nel caso di specie, la contribuente ha avuto l'effettiva disponibilità del documento notificato solo dopo che è scaduto il termine decadenziale fissato per l'esercizio della potestà d'imposizione tributaria.
5. Per le considerazioni illustratè dev'essere rigettato il ricorso del Ministero delle finanze.
6. Poiché la contribuente non ha svolto attività difensiva in sede di legittimità, mancano i presupposti per una pronuncia sulle spese processuali relative al giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2002