Sentenza 16 giugno 1999
Massime • 1
La previsione del massimale del triplo del trattamento straordinario di integrazione salariale, stabilita nel secondo comma dell'art. 2 del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 80 quale limite dell'intervento del Fondo di garanzia gestito dall'Inps, in relazione ai crediti del lavoratore rimasti insoddisfatti, inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto, rientranti nei dodici mesi che precedono l'apertura della procedura fallimentare a carico del datore di lavoro, deve essere interpretata non già nel senso che, qualora il lavoratore per quel periodo abbia percepito retribuzioni, detto intervento sia dovuto fino a concorrenza del massimale stesso per la sola (eventuale) differenza fra il massimale e quanto percepito, bensì nel senso che sia dovuto qualora il lavoratore, ancorché abbia percepito retribuzioni per quel periodo (in misura inferiore, uguale o superiore al massimale), vanti comunque, sempre per lo stesso periodo, un credito fino a concorrenza dell'importo del massimale medesimo, non dovendosi in sostanza l'"an" ed il "quantum" dell'intervento del Fondo farsi dipendere dall'esistenza di un'eventuale differenza, risultante dalla sottrazione, da quanto (eventualmente) percepito, dell'importo del massimale, ma invece farsi discendere dall'esito di un confronto fra quanto il lavoratore non ha percepito per quel periodo ed il massimale, competendo al lavoratore stesso comunque la somma non percepita fino a concorrenza del massimale, il quale, del resto, non è ragguagliato a ciascuno dei tre mesi di riferimento ma è determinato unitariamente con riferimento al trimestre rilevante (nella specie la Suprema Corte, in applicazione di tali principi, in un caso in cui era risultato che una lavoratrice aveva percepito per il periodo da considerarsi retribuzioni eccedenti l'importo del massimale ed era rimasta insoddisfatta solo per l'ultima mensilità della retribuzione, ha disatteso la tesi dell'Inps, il quale contestava di dovere l'intervento, ancorché quell'ultima mensilità fosse di importo inferiore al massimale e questo fosse dunque capiente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/06/1999, n. 5979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5979 |
| Data del deposito : | 16 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli ill.mi sigg. Magistrati:
Dott. Giovanni Prestipino Presidente
Dott. Giovanni Mazzarella Consigliere
Dott. Raffaele Foglia Consigliere
Dott. Paolo Stile Consigliere
Dott. Giuseppe Cellerino rel. Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza 17 presso l'Avvocatura centrale, con gli avv. Antonio Todaro, Luigi Cantarini e Patrizia Tadris da cui è rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso, (RICORRENTE)
contro
LA IC, elettivamente domiciliata in Roma presso l'avv. Sergio Vacirca, via Flaminia 195, che la rappresenta e difende per procura not. Nicola Francesco Lupo Dubini di Milano n. 5075 rep. Del 23.1.1998 (RESISTENTE)
avverso la sentenza del Tribunale di Verona del 22.3-17.41996 n. 547 (R.G. 3397/95).
Udita la relazione del cons. Cellerino all'udienza del 2 febbraio 1999.
Uditi gli avv. Marielli Vincenzo per delega dell'avv. Antonio Todaro e l'avv. Vacirca.
Udito il P.M., s. Procuratore generale, dott. Alberto Cinque che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Secondo l'esposizione del ricorso dell'Inps e per quanto qui ancora interessa, essendo ormai esaurito il rapporto facente capo a certa SA SQ, il Pretore di Verona, quale giudice del lavoro, cui s'erano rivolte le lavoratrici, condannava l'Inps, quale gestore del Fondo di garanzia previsto dal D.lgs n. 82/90 per i crediti insoddisfatti maturati negli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, a pagare all'odierna resistente IC LA la somma di L.3.493.970, quale ultima mensilità non percepita per il lavoro prestato in favore della srl Finanziaria Generali Servizi, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Verona del 19 febbraio 1993. Sull'appello dell'Istituto, ad avviso del quale la sentenza violava l'art. 2, comma 4^, del D. lgs. n. 80/92 e l'art. 92, 2^ comma cod. proc. civ., il Tribunale di Verona confermava la sentenza pretorile.
Ha ritenuto il Giudice territoriale che l'Inps, in base all'art.2, comma 2, del D. lgs. n. 80/92, verificata "la sussistenza delle condizioni e dei presupposti per l'insorgere del diritto alla prestazione", deve liquidare l'ammontare della prestazione stessa in misura pari a quella dei crediti insoluti entro il limite del massimale.",. . . "determinandolo nel triplo della misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile.". Contro questa sentenza l'Inps propone ricorso per cassazione basato su un motivo. La LA resiste con controricorso. Motivi della decisione
Contro la sentenza del Tribunale di Verona che, confermando quella di I grado, ha condannato l'Istituto previdenziale al pagamento della somma di L. 3.493.970, oltre rivalutazione ed interessi dalla domanda amministrativa al saldo, a titolo di ultima mensilità relativa al rapporto di lavoro intrattenuto con la fallita soc. Finanziaria Generali Servizi, l'Inps denuncia falsa applicazione dell'art.2, commi 1, 2, 4, del D. lgs.27 gennaio '92, n. 80 ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., sostenendo che il Fondo di garanzia "puo' sollevare la lavoratrice solo nella misura pari all'importo massimo del trattamento straordinario di integrazione salariale vigente al netto delle ritenute alla data dell'inadempimento del datore di lavoro (L. 1.186.369) nel limite di tre mesi (sempre che non retribuiti), detratto quanto eventualmente percepito e lamenta che la LA, non avendo percepito, nei tre mesi precedenti la cessazione del rapporto, la sola retribuzione del mese di lugliò92, a tanto doveva essere limitata la condanna del Fondo.
Come esattamente espone la difesa di parte resistente il contrasto interpretativo che contrappone la tesi del Tribunale a quella dell'Inps consiste nella diversa valenza assegnata alla copertura del Fondo rispetto a quanto, negli ultimi tre mesi del rapporto, percepito dal lavoratore.
Secondo la tesi del Tribunale il raffronto deve essere effettuato tra quanto non percepito per crediti maturati negli ultimi tre mesi e il massimale indicato nel 2^ comma dell'art. 2 del decreto legislativo in argomento, pari al triplo del trattamento straordinario di integrazione salariale, con la conseguenza (v. pg. 6 sentenza, penultimo periodo) che "rilevata la capienza (va) provveduto alla liquidazione dell'intera somma non percepita".
Secondo la tesi dell'Inps il confronto, invece, deve essere effettuato tenendo conto di quanto percepito negli ultimi tre mesi, defalcandolo dal massimale globale e provvedendo a riconoscere la sola parte differenziale.
La Corte non ritiene di poter condividere la tesi dell'Istituto. Per quanto qui specificamente interessa le disposizioni del D.L.vo n.80 del 1992, rilevanti al fine di dirimere il contrasto interpretativo, sono le seguenti:
"art. 1 Garanzia dei crediti di lavoro.
1) Nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle procedure. . . (fallimentari, ecc.). .il lavoratore. .può ottenere. .il pagamento. .dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2.".
. . . . . . . . . 2) omissis. . . .
"art. 2 Intervento del Fondo di Garanzia. . .
1) Il pagamento effettuato dal Fondo ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure. ." fallimentari. . . .
2) Il pagamento effettuato dal Fondo ai sensi del comma 1 non può essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario d'integrazione salariale mensile . . . . . "
. . . . . . . . 3) omissis. . .
4) Il pagamento di cui al comma 1 non è cumulabile fino a concorrenza degli importi. a) . . . .; b) con le retribuzioni corrisposte al lavoratore nell'arco dei tre mesi di cui al comma 1; . . . . .".
Dalla lettura del 1^ comma dell'art.1 emerge in modo evidente, secondo il significato fatto palese dalle parole nel contesto della prestazione previdenziale che ne supporta la disciplina, che l'intervento di natura risarcitoria (secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte), è prestato esclusivamente in relazione e nei limiti dei crediti di lavoro non corrisposti negli ultimi tre mesi del rapporto ed altresì che il bilanciato intervento del Fondo non è cumulabile con le retribuzioni corrisposte al lavoratore nell'arco dei tre mesi di riferimento individuati ai sensi del comma 1 dell'art. 2 surriferito.
In altre parole l'intervento surrogatorio del Fondo, in armonia con la Direttiva del Consiglio della CEE, è destinato ad assicurare al lavoratore, nel trimestre di riferimento, una copertura in correlazione alle mensilità insoddisfatte e rappresenta il limite complessivo di quanto garantito.
Ora è incontestato, come si desume dall'esposizione del ricorso proposto dall'Istituto, che la LA fosse creditrice dell'importo di L.
3.493.970 per l'ultima mensilità di lavoro prestato, ne' forma oggetto di contrasto fra le parti l'indicazione del massimale di riferimento legale pari al L.
1.186.369 mensili. D'altra parte non è qui in gioco, e nei limiti dedotti deve essere affrontato il gravame in relazione al decisum, il problema, che l'Istituto non propone alla attenzione della Corte, della derivazione esclusivamente retributiva o anche comprensiva di altri titoli di credito (ad es. 13^, ferie, straordinario, ecc.) della pretesa fatta valere in giudizio, esponendo l'Inps, e ribadendolo anche nella discussione orale, che la LA aveva ricevuto, delle ultime tre mensilità, le prime due, ma non anche quella del luglio 92 indicata, come detto, in L. 3.493.970.
In questo quadro è agevole affermare, in considerazione della capienza della garanzia assicurata dal Fondo, come limite massimo, al crediti insoddisfatti degli ultimi tre mesi di lavoro della dipendente, rientranti nell'anno di riferimento (per un valore di oltre tre milioni e mezzo) che il credito della lavoratrice, sebbene inerente esclusivamente all'ultima mensilità, debba trovare integrale soddisfazione, poiché il tetto di riferimento (art. 2, comma 2, cit.), non è ragguagliato a mese. bensì a trimestre, riferendosi il divieto del cumulo del pagamento garantito dal Fondo solo alle "retribuzioni corrisposte nell'arco dei tre mesi" conclusivi del rapporto.
Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di questo giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna l'Istituto al pagamento delle spese processuali di questo giudizio di legittimità che liquida in L. 30.000, oltre L. 2.500.000 (duemilioni cinquecentomila) per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, il 2 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 1999