Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/06/1999, n. 5979
CASS
Sentenza 16 giugno 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La previsione del massimale del triplo del trattamento straordinario di integrazione salariale, stabilita nel secondo comma dell'art. 2 del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 80 quale limite dell'intervento del Fondo di garanzia gestito dall'Inps, in relazione ai crediti del lavoratore rimasti insoddisfatti, inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto, rientranti nei dodici mesi che precedono l'apertura della procedura fallimentare a carico del datore di lavoro, deve essere interpretata non già nel senso che, qualora il lavoratore per quel periodo abbia percepito retribuzioni, detto intervento sia dovuto fino a concorrenza del massimale stesso per la sola (eventuale) differenza fra il massimale e quanto percepito, bensì nel senso che sia dovuto qualora il lavoratore, ancorché abbia percepito retribuzioni per quel periodo (in misura inferiore, uguale o superiore al massimale), vanti comunque, sempre per lo stesso periodo, un credito fino a concorrenza dell'importo del massimale medesimo, non dovendosi in sostanza l'"an" ed il "quantum" dell'intervento del Fondo farsi dipendere dall'esistenza di un'eventuale differenza, risultante dalla sottrazione, da quanto (eventualmente) percepito, dell'importo del massimale, ma invece farsi discendere dall'esito di un confronto fra quanto il lavoratore non ha percepito per quel periodo ed il massimale, competendo al lavoratore stesso comunque la somma non percepita fino a concorrenza del massimale, il quale, del resto, non è ragguagliato a ciascuno dei tre mesi di riferimento ma è determinato unitariamente con riferimento al trimestre rilevante (nella specie la Suprema Corte, in applicazione di tali principi, in un caso in cui era risultato che una lavoratrice aveva percepito per il periodo da considerarsi retribuzioni eccedenti l'importo del massimale ed era rimasta insoddisfatta solo per l'ultima mensilità della retribuzione, ha disatteso la tesi dell'Inps, il quale contestava di dovere l'intervento, ancorché quell'ultima mensilità fosse di importo inferiore al massimale e questo fosse dunque capiente).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/06/1999, n. 5979
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5979
    Data del deposito : 16 giugno 1999

    Testo completo