Sentenza 8 novembre 2012
Massime • 2
In caso di continuazione tra reati giudicati e giudicandi, la sospensione del processo e la messa alla prova disposte per i primi non si estendono automaticamente ai secondi. (In motivazione, la S.C. ha precisato che, essendo stata la pregressa prognosi effettuata sulla base dei soli reati fino ad allora accertati, l'esistenza di ulteriori reati, pur se commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, obbliga il giudice a rivalutare la personalità dell'imputato minorenne, rinnovando la prognosi sul positivo sviluppo di essa, ed elaborare un nuovo progetto di socializzazione, o comunque adeguare quello precedente).
L'istituto della "messa alla prova" e la relativa sospensione del processo per controllarne l'esito non possono prescindere dalla redazione di uno specifico progetto che deve essere idoneo a raggiungere lo scopo della socializzazione del minore e prevedere, in particolare, gli impegni precisi che l'imputato assume, poiché il patto sottostante al "probation" implica, di fronte alla rinuncia dello Stato a proseguire il processo, l'impegno positivo dell'incolpato di cambiamento e recupero.
Commentari • 4
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 16 giugno 2021, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Bologna ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 168-bis, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui, disponendo che la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di una volta, non prevede che l'imputato ne possa usufruire per reati connessi, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, con altri reati per i quali tale beneficio sia già stato concesso. 1.1.- Riferisce il rimettente che D. A. e D. D.V. - imputati del …
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LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente:Giuliano AMATO; Giudici :Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 168-bis, quarto comma, del codice penale, promosso dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Bologna nel procedimento penale a carico di D. A. e D. D.V. con ordinanza del 16 giugno 2021, iscritta al n. 151 del registro ordinanze 2021 …
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Con la sentenza di seguito riportata, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.168-bis, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede che l'imputato possa essere ammesso alla sospensione del procedimento con messa alla prova nell'ipotesi in cui si proceda per reati connessi, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, con altri reati per i quali tale beneficio sia già stato concesso. Corte Costituzionale, 12/07/2022, (ud. 23/06/2022, dep. 12/07/2022), n.174 Ritenuto in fatto 1.- Con ordinanza del 16 giugno 2021, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Bologna ha sollevato, in …
Leggi di più… - 4. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 12 luglio 2022
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 16 giugno 2021, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Bologna ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 168-bis, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui, disponendo che la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di una volta, non prevede che l'imputato ne possa usufruire per reati connessi, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, con altri reati per i quali tale beneficio sia già stato concesso. 1.1.- Riferisce il rimettente che D. A. e D. D.V. - imputati del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/11/2012, n. 46366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46366 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Presidente - del 08/11/2012
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 2675
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere - N. 13099/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale per i Minorenni di Ancona;
avverso la sentenza del 11/11/2011 del Tribunale per i Minorenni di Ancona pronunciata nei confronti di:
C.W.B.H. nato il (omesso) ;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale Dott. Nicola Lettieri che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
FATTO
1. Con sentenza del 11/11/2011, il Tribunale per i Minorenni di Ancona dichiarava non doversi procedere nei confronti di C.W.B.H. , in quanto, ritenuta la continuazione tra i reati di cui agli artt. 110, 624 bis, 625 n. 2, art. 61 cod. pen., n. 5, (capo sub A) e agli artt. 110, 635 cod. pen. (capo sub B) ed i reati precedentemente giudicati con la sentenza n. 45/10 resa in data 18/06/2010 dal medesimo Tribunale per i Minorenni, i reati contestatigli si erano estinti per l'esito positivo della prova a cui l'imputato era stato ammesso nell'ambito del procedimento deciso con la pronuncia del 18/06/2010.
2. Avverso la suddetta sentenza il Procuratore della Repubblica per presso il Tribunale per i Minorenni di Ancona ha proposto ricorso per cassazione, deducendo Inosservanza o erronea applicazione del D.P.R. n. 448 del 1988, artt. 28 e 29, per avere il Tribunale disposto il proscioglimento dell'imputato per estinzione dei reati ascrittigli, utilizzando, a tal fine, l'esito positivo della prova alla quale il medesimo era stato ammesso nell'ambito del diverso procedimento subito in relazione ad altri reati separatamente giudicati: a giudizio del Procuratore della Repubblica, il pregresso periodo di messa alla prova non può essere considerato al fine della declaratoria di estinzione di altri reati, ancorché posti in continuazione con quelli in precedenza giudicati, in quanto la formulazione letterale del D.P.R. n. 448 del 1988, art. 28, comma 1, sebbene subordini l'applicazione dell'istituto della messa in prova ad una scelta discrezionale del giudice, tuttavia la ancora "alla necessità attuale di una ulteriore osservazione del minore". In altri termini, pur essendo ammissibile l'utilizzazione di uno stesso periodo di messa alla prova per reati trattati in procedimenti diversi ed anche per reati posti in continuazione e giudicati in procedimenti differenti, il ricorrente ritiene a tal fine indispensabile la rinnovazione della valutazione della personalità del minorenne e della sua evoluzione, non effettuata dal Tribunale. DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Occorre innanzitutto premettere brevemente il fondamento e la disciplina dell'istituto in oggetto.
Il combinato disposto del D.P.R. n. 448 del 1988, artt. 28 e 29, prevede espressamente che, ai fini della rieducazione e del positivo reinserimento del minore nella società, il giudice possa dichiarare estinto il reato se ritenga che la prova alla quale ha ammesso l'imputato abbia dato esito positivo. Rispetto agli altri interventi volti al recupero dei minori resisi responsabili di reati (quali l'improcedibilità per irrilevanza del fatto, il perdono giudiziale, la sospensione condizionale e le misure alternative alla detenzione), la sospensione del processo con messa alla prova rappresenta l'opportunità più ampia approntata dal legislatore, essendo applicabile a qualsiasi tipologia di illecito, indipendentemente da eventuali precedenti e senza limiti di pena.
Per poter concedere il beneficio della sospensione del processo e la messa alla prova, e, dunque prima che quest'ultima abbia inizio, il giudice deve effettuare soltanto una prognosi di positiva evoluzione della personalità del minore: la ratio dell'istituto, infatti, va individuata "nell'esigenza di assegnare al giudice il potere di valutare in concreto, con ampia discrezionalità, le prospettive di rieducazione e di inserimento del soggetto nella vita sociale" (Sez. 5, n. 1600 del 07/04/1997 - dep. 29/07/1997, Rv. 208249). Tale potere è, come si è detto, ampiamente discrezionale, ma il suo esercizio deve essere sorretto da congrua e logica motivazione, che evidenzi l'esistenza di elementi idonei per il suddetto giudizio prognostico che si deve basare sul tipo di reato commesso, sui motivi a delinquere, sulle modalità esecutive - nel senso che l'illecito non sia espressione di una scelta di vita, ma manifestazione di un disagio temporaneo dell'adolescente, il quale abbia attitudine ad orientare positivamente la propria esistenza - sui precedenti penali del reo, sull'esame del carattere e della personalità e su quanto altro sia utile per il raggiungimento di tale giudizio, nella loro dinamica evolutiva, attraverso indici ritenuti significativi in forza di affidabili massime di esperienza vagliate anche alla luce di consolidate acquisizioni delle discipline psicopedagogiche (Cass. 5399/1990 Rv. 184030; Cass. 2554/1993 Rv. 194044; Cass. 3384/1994 Rv.
199276).
Ai sensi del D.Lgs. n. 272 del 1989, art. 27, comma 2, lett. c), "perché il periodo di prova sia costruttivo e raggiunga il fine del reinserimento del minore nella vita della collettività, il Giudice (avendo come base un progetto di intervento elaborato dai servizi minorili della amministrazione della giustizia in collaborazione con i servizi socio-assistenziali) redige un progetto di intervento, comprensivo delle specificate modalità della sua attuazione, nel quale devono essere chiari, concreti e precisi, gli impegni che il minore assume;
dal momento della sospensione del processo, l'imputato è vincolato ad un itinerario di cambiamento imperniato sul progetto ed è aiutato, nel cammino di maturazione, dal sostegno dei servizi. In tale contesto normativo, è evidente che l'istituto della "messa alla prova" e la relativa sospensione del processo per controllarne l'esito, non può prescindere dalla redazione di uno specifico progetto che deve essere idoneo a raggiungere lo scopo della socializzazione del minore. Tale progetto deve prevedere gli impegni precisi che l'imputato assume in quanto che il patto sottostante al probation implica, di fronte alla rinuncia dello Stato a proseguire il processo, l'impegno positivo dello incolpato di cambiamento e recupero" (Cass. Sez. 3, n. 43968 del 19/10/2005 - dep. 02/12/2005). Al termine della prova, al giudice spetta valutare l'esito della stessa, tenendo conto del comportamento del minorenne e della evoluzione della sua personalità, e solo in caso positivo potrà pronunciare la sentenza di proscioglimento. L'istituto in questione, infatti, "postula l'avvio di una rimeditazione critica del proprio passato e la disponibilità ad un costruttivo inserimento nella vita della collettività" (Cass. 10962/1999 Rv. 214373).
3. Ciò premesso, nel caso di specie il Tribunale ha dichiarato l'estinzione dei reati contestati al C. sull'assunto che costui avrebbe già portato positivamente a compimento la messa in prova in precedenza concessa in relazione a reati avvinti da continuazione con quelli oggetto del presente giudizio. In linea di principio, nulla osta a che uno stesso periodo di messa alla prova possa essere utilizzato per reati oggetto di procedimenti diversi oppure per reati avvinti dal vincolo della continuazione ex art. 81 cod. pen., comma 2, ancorché questi ultimi siano giudicati in procedimenti distinti, come è accaduto in questo caso. Tuttavia, il giudice non può limitarsi ad affermare la continuazione fra reati accertati in giudizi diversi e computare il pregresso periodo di messa alla prova al fine di dichiarare l'estinzione di ulteriori reati. Il ricorso allo istituto di cui al D.P.R. n. 448 del 1988, art. 28, postula ogni volta, da un lato, un nuovo giudizio positivo in ordine alla opportunità di sottoporre il minore ad un periodo di osservazione in esito al quale si valuta la sua rieducazione e l'evoluzione della sua personalità verso modelli socialmente adeguati;
dall'altro, l'elaborazione del progetto di intervento, predisposta dai servizi sociali ma sul quale il giudice ha potere di ottenere integrazioni e modifiche intese a rendere ammissibile l'accesso al meccanismo. Come si evince dalla disciplina, la discrezionalità del giudice nel concedere il beneficio in questione, al quale consegue il rilevante effetto estintivo del reato, incontra un limite ineludibile nell'esistenza di una prognosi di positiva evoluzione della personalità del minore e nella redazione di un progetto che sia idonea al conseguimento di tale obiettivo.
Il riconoscimento della continuazione fra reati oggetto di diversi procedimenti non può di per sè solo giustificare l'estensione della precedente messa alla prova. Tale conclusione è peraltro del tutto coerente con i principi affermati dalla giurisprudenza in merito alla natura giuridica della continuazione, la quale ha ormai definitivamente superato la concezione del reato continuato in termini di unitarietà, considerandolo invece come unità fittizia quoad poenam. Esso "si configura quale particolare ipotesi di concorso di reati che va considerato unitariamente solo per gli effetti espressamente previsti dalla legge, come quelli relativi alla determinazione della pena, mentre, per tutti gli altri effetti non espressamente previsti, la considerazione unitaria può essere ammessa esclusivamente a condizione che garantisca un risultato favorevole al reol', così rispondendo alla ratio di favor rei dell'istituto in oggetto (Sez. U, n. 3286 del 27/11/2008 - dep. 23/01/2009, Chiodi, Rv. 241755); in tutti gli altri casi, va inteso come una pluralità di reati, dovendosi recuperare l'autonomia che i singoli reati hanno sul piano naturalistico, in quanto la considerazione scissa assicura un trattamento più favorevole al reo. Applicando i suddetti principi - anche prima del citato arresto delle Sezioni Unite - questa Corte di legittimità ha ritenuto che i reati avvinti dal vincolo della continuazione sono da considerare come un'unità fittizia anche ad altri limitati effetti, come ad esempio ai fini della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena: cfr, sul punto, Cass. 1477/2000 Rv. 217889;
Cass. 5579/2008 Rv. 238882; Cass. 1512/1999 Rv. 213101; Cass. 23386/2001 Rv. 219701. Quindi, alla stregua della suddetta giurisprudenza, nulla vieta, in linea di massima, che i reati avvinti dal vincolo della continuazione (specie se si tratta di continuazione interna) possano essere considerati unitariamente anche ai fini della concessione della messa in prova, determinando l'unitarietà un effetto più favorevole per il reo, ossia l'estinzione del reato.
Tuttavia, l'accertamento di altri reati in un diverso procedimento - e, quindi, nelle ipotesi di continuazione esterna - benché commessi in continuazione con quelli in precedenza giudicati ed in relazione ai quali è stata già concessa la messa alla prova, non può non implicare un nuovo ed attuale giudizio prognostico sulla personalità del minorenne, come espressamente richiesto dal D.P.R. n. 448 del 1988, art. 28, giudizio che - in caso di valutazione positiva - può
condurre o all'elaborazione di un progetto di intervento ex novo, che tenga conto delle specificità del reato contestato, oppure, in un'ottica di valorizzazione dell'unitarietà del reato, all'integrazione del progetto già portato a termine con successo: la scelta è discrezionalmente affidata al giudice, purché sul punto renda motivazione congrua e logica.
4. In conclusione, nel caso in cui, per i primi reati, separatamente giudicati, sia stata concessa la sospensione del processo e la messa alla prova, tale beneficio non può automaticamente estendersi ad altri reati accertati in un diverso procedimento penale, ancorché commessi in esecuzione di un unitario proposito criminoso, in quanto la unificazione tra più reati in virtù della continuazione esterna, impone una nuova valutazione della personalità del minorenne e l'elaborazione di un nuovo progetto o, quantomeno, l'adeguamento di quello precedente.
Al giudice è quindi richiesto un rinnovato impegno motivazionale sulle prospettive di positiva evoluzione della personalità del minore, che tenga inevitabilmente conto della commissione di ulteriori reati, in precedenza non conosciuti.
È evidente, infatti, che, essendo stata la prognosi pregressa effettuata sulla base dei reati fino ad allora accertati, l'esistenza di altri reati obbliga il giudice a rivalutare la personalità dell'imputato e a rinnovare la prognosi di positivo sviluppo della personalità stessa, dovendosi escludere ogni automaticità della concessione della messa alla prova.
5. La sentenza, va, pertanto, annullata con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Ancona - sezione per i Minorenni - la quale, nel decidere, si adeguerà al suddetto principio di diritto.
P.Q.M.
ANNULLA La sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Ancona - sezione per i Minorenni.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2012