Sentenza 2 agosto 2001
Massime • 2
In tema di azioni a carattere reale quale quella per il rispetto delle distanze legali, si ha successione a titolo particolare del diritto controverso ex art. 111 cod. proc. civ. tutte le volte che a seguito del trasferimento in corso di causa per atto "inter vivos" delle "res litigiose" rappresentate dagli immobili interessati alla vicenda, gli effetti del provvedimento giurisdizionale che definisce la lite incidano in negativo o in positivo sulla sfera giuridica di soggetti diversi da quelli che rivestivano inizialmente la posizione di attore o convenuto. Ne consegue, in base all'art. 111 cod. proc. civ., che il processo deve proseguire fra le parti originarie con facoltà dell'attore di impugnare la sentenza a lui sfavorevole e che legittimamente l'acquirente a titolo particolare, ai sensi del terzo comma del citato art. 111, può spiegare intervento in appello.
Le norme sulle distanze in materia di vedute, se ed in quanto compatibili con la disciplina della comunione, sono applicabili nei rapporti fra le singole proprietà esclusive di edificio condominiale quand'anche uno dei condomini utilizzi parti comuni dell'immobile nei limiti consentiti dall'art. 1102 cod. civ..
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 02/08/2001, n. 10563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10563 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. Gaetano GAROFALO - Presidente -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere rel. -
Dott. Enrico SPAGNA MUSSO "
Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO "
Dott. Vincenzo MAZZACANE "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 7354/99 R.G. proposto da PE ON, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cipro n. 6, presso lo studio dell'Avv. Gerardo Russillo, difeso dall'Avv. Alfonso Landi in virtù di procura speciale a margine del ricorso,
- ricorrente -
contro
SI GI, in proprio e quale rappresentante di IO AO per procura alla lite rogata dal Consolato Generale d'Italia in Losanna il 14.11.1995, rep.n.1448, allegata al fascicolo d'appello, elettivamente domiciliato in Roma, Via Giunio Bazzoni n. 15, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Cattaneo, difeso dall'Avv. Rocco Nigro in virtù di procura speciale a margine al controricorso,
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza 18 novembre 1997-23 febbraio 1998 n. 61/98 della Corte d'appello di Salerno. Udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 15 marzo 2001, dal Cons. Cristarella Orestano;
Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Vincenzo Marinelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'ottobre del 1983 GI IC, condomino di un edificio nella Via Amendola di Eboli, convenne in giudizio, avanti il Tribunale di Salerno, ON VO e premesso che costui, proprietario di un appartamento sottostante al suo, vi aveva eseguito varie opere non consentite dalla legge e dal regolamento condominiale, tra cui la copertura di un terrazzo con una tettoia di plastica sostenuta da intelaiatura in ferro, in violazione dell'art. 907 cod. civ., ne chiese la condanna alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi e al risarcimento dei danni in suo favore.
Il VO, costituitosi, contestò in vario modo le domande avversarie e il Tribunale, con sentenza 12.10.1993, le respinse, osservando che le opere realizzate non potevano essere considerate atti emulativi, stante l'utilitas che esse rappresentavano per il loro autore, che non alteravano la destinazione e l'uso della cosa comune e che non arrecavano pregiudizio alla stabilità e alla sicurezza dell'edificio.
Proposto gravame dal IC, cui resistette il VO, eccependone in via pregiudiziale l'inammissibilità per avere l'appellante venduto nel frattempo il proprio appartamento a AO TT il quale spiegò, poi, intervento nel giudizio e aderì alla posizione dell'appellante, la Corte d'appello di Salerno, con la sentenza precisata in epigrafe, respinta la suddetta eccezione in base al disposto dell'art. 111 cod. proc. civ. e dichiarato ammissibile l'intervento del TT, ha riformato la decisione di primo grado, condannando l'appellato, in forza dell'art. 907, comma 3°, cod. civ., ad abbassare la tettoia di copertura del terrazzo a servizio del suo appartamento sino ad osservare la distanza di tre metri dalla soglia della finestra e dal piano di calpestio del sovrastante balcone e ponendo a suo carico le spese del doppio grado di giudizio.
Ricorre per cassazione ON VO sulla base di quattro motivi ai quali GI IC, in proprio e in rappresentanza di AO TT, replica con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso - denunziandosi erronea interpretazione, violazione e falsa applicazione dell'art. 111 cod. proc. civ., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione - si censura la sentenza impugnata per avere ritenuto ammissibili l'appello proposto dal IC e l'intervento spiegato dal TT. Al riguardo si sostiene quanto segue:
- Secondo la maggior parte della dottrina, in due casi si può parlare di successione nel diritto controverso: a) quando sia stata trasferita la stessa posizione che forma oggetto della controversia;
b) quando nel corso di un processo avente ad oggetto la pronuncia di nullità, annullamento, risoluzione, ecc. di un negozio di trasferimento della proprietà di un bene, tale bene sia stato trasferito ad un terzo;
- Solo nel primo dei casi suddetti, sempre secondo la dottrina prevalente, è applicabile l'art. 111 c.p.c. (prosecuzione del processo tra le parti originarie con possibilità di intervento del successore e di estromissione dell'alienante ove le altre parti vi consentano), poiché nel secondo non vi è vicenda processuale che possa portare a far perdere la legittimazione alla parte originaria e a provocarne l'estromissione;
- Nel caso di specie l'appartamento che il IC aveva alienato al TT non poteva essere definito res litigiosa (nè si verteva nell'ipotesi sub b)), per cui il IC era del tutto sfornito della legittimazione per instaurare la fase d'appello e l'intervento del TT non poteva valere a ratificare e/o a legittimare il suo operato, non potendo esservi valido intervento in un giudizio instaurato da un soggetto assolutamente carente di legittimazione;
- Anche a voler accedere alla tesi minoritaria secondo cui la successione avviene nel "diritto affermato", la conclusione non sarebbe diversa poiché lo stesso IC aveva rinunciato in primo grado ad una delle domande (quella di dichiarare la illegittimità del bloccaggio di una finestra affacciante nel vano scale condominiale) ed il Tribunale aveva negato tutti gli altri diritti fatti valere dall'attore con l'atto introduttivo, per cui l'impugnazione andava proposta esclusivamente dal TT, unico legittimato sia per l'avvenuta compravendita dell'appartamento, sia perché nel caso di specie trattavasi di azione reale. Il motivo non ha alcun fondamento.
Esso, oltre tutto, contiene una insanabile contraddizione in termini, poiché, mentre nega al IC, attore e originario proprietario dell'immobile pregiudicato dalle opere realizzate dal VO, il diritto ad impugnare la sentenza di primo grado a lui sfavorevole, e ciò per avere nel frattempo alienato detto immobile, sostiene che unico legittimato all'impugnazione sarebbe stato il TT quale nuovo proprietario del bene, con il che non è dato comprendere da che cosa sarebbe derivata a costui una siffatta legittimazione, se non dalla sua qualità di successore a titolo particolare del IC, dal momento che non lo si poteva certo considerare successore a titolo universale.
La verità è che, contrariamente a quanto si sostiene confusamente nel ricorso, in tema di azioni a carattere reale, quale era senza dubbio quella, per il rispetto delle distanze e del regolamento condominiale, esercitata dal IC nei confronti del VO, si ha successione a titolo particolare nel diritto controverso, ex art. 111 cod. proc. civ., tutte le volte che, in seguito al trasferimento, in corso di causa, per atto tra vivi a titolo particolare, delle res litigiosae, rappresentate dagli immobili interessati alla vicenda, gli effetti del provvedimento giurisdizionale, in cui tale vicenda è destinata a sfociare, finiscano con l'incidere, in positivo o in negativo, nella sfera giuridica di soggetti diversi da quelli che rivestivano inizialmente la posizione di attore o di convenuto.
Ne consegue che, ai sensi del citato articolo del codice di rito, il processo doveva proseguire tra le parti originarie anche dopo che il IC aveva alienato il proprio immobile al TT, sicché del tutto legittimamente il IC ebbe ad impugnare la sentenza del Tribunale a lui sfavorevole ed altrettanto legittimamente, ai sensi del terzo comma dello stesso articolo, il TT ebbe a spiegare intervento in appello.
Con il secondo motivo - denunziandosi violazione e falsa applicazione di norme di diritto, motivazione insufficiente e/o contraddittoria, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. - si censura la sentenza impugnata là dove ha affermato erroneamente e del tutto immotivatamente che non trovava applicazione alla concreta fattispecie "la norma di cui all'art. 833 cod. civ. che si riferisce agli atti di emulazione e non alle distanze delle costruzioni dalle vedute".
Con il terzo motivo - intitolato come il precedente - si lamenta che il giudice d'appello abbia considerato la tettoia realizzata dal VO sulla propria terrazza come "un'opera stabile che pregiudica in modo permanente la prospectio, diminuisce l'aria al condomino del piano sovrastante" e che abbia, quindi, ritenuto applicabile in relazione a tale opera l'art. 907 cod. civ.. Si deduce al riguardo che non è dato capire da quali elementi sia stato desunto che il manufatto descritto dal IC nell'atto introduttivo del giudizio possedesse i requisiti della costruzione assoggettata ai vincoli e alle limitazioni contemplati dalla norma suddetta, dal momento che, come risultava da quella descrizione e dalla relazione del c.t.u., si trattava di una struttura metallica sovrastata da una tettoia in materiale plastico.
Si lamenta, poi, che la Corte salernitana, pur non ritenendo applicabili gli artt. 1120 e 1122 cod. civ., abbia erroneamente sostenuto che quella tettoia pregiudicava la prospectio e diminuiva l'aria e la luce dell'appartamento sovrastante ed abbia immotivatamente ignorato l'accertamento, compiuto dal Tribunale, dell'utilitas del manufatto per il VO, nonché l'insegnamento giurisprudenziale che "subordina una asettica applicazione delle norme sulle distanze legali alle norme relative all'uso delle cose comuni, assegnando una preferenza a queste ultime in caso di contrasto".
Con il quarto motivo si denunzia erronea interpretazione, violazione e falsa applicazione degli artt. 907 e 1102 cod. civ. e difetto di motivazione, in relazione agli art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., lamentandosi che il giudice di secondo grado abbia applicato sic et simpliciter le norme suddette senza una doverosa valutazione rapportata al caso concreto e senza alcuno sforzo interpretativo, tanto da disporre, non l'eliminazione della tettoia, bensì il suo abbassamento sino al rispetto della distanza di tre metri dalle vedute sebbene l'altezza di queste rispetto al terrazzo superasse solo di pochi centimetri tale distanza.
Si sostiene, poi, che nel caso di specie non si era verificato nessuno di quei pregiudizi (diminuzione del godimento dell'aria, della luce e della possibilità di esercitare le vedute in appiombo, lesione del pari diritto degli altri condomini) che gli artt. 907 e 1102 cod. civ. mirano ad evitare. Le su esposte censure, esaminabili congiuntamente perché intimamente connesse e compenetrate tra loro, mancano di pregio. Correttamente, infatti, il giudice d'appello ha inquadrato l'azione del IC, volta all'eliminazione della tettoia realizzata dal VO, nel paradigma dell'art. 907, del resto invocato sin dall'atto introduttivo del giudizio in primo grado, e del pari correttamente ha considerato irrilevante, a tal fine, il fatto che attore e convenuto fossero condomini dello stesso edificio, in ciò uniformandosi al consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui le norme sulle distanze in materia di vedute, se ed in quanto compatibili con la disciplina della comunione, sono applicabili nei rapporti tra le singole proprietà esclusive di edificio condominiale, quand'anche uno dei condomini utilizzi parti comuni dell'immobile nei limiti consentiti dall'art. 1102 cod. civ. (v. sent. 682/84, 4844/88, 2873/91, 1261/97, 9995/98). E sulla suddetta compatibilità non potevano esservi dubbi, poiché il diritto del VO di usare il muro perimetrale comune, nel quale si apriva la soprastante veduta del IC, per infiggervi i supporti metallici di una tettoia da addossare allo stesso era ben coniugabile in astratto con il suo obbligo di arrestare il nuovo manufatto almeno tre metri sotto la soglia di quella veduta, in modo da non pregiudicare il diritto del proprietario del piano superiore di esercitare la propria inspectio e prospectio in avanti ed a piombo, poco importando, poi, che un siffatto obbligo, a causa della mancanza di un sufficiente spazio verticale residuo, si risolvesse in concreto nell'impossibilità di realizzare la tettoia e che l'ordine di abbassamento, quindi, equivalesse in sostanza a quello di eliminazione del manufatto.
Inconferenti, poi, ai fini delle tesi propugnate col ricorso, sono i richiami giurisprudenziali in esso contenuti e, in particolare, quello alla sentenza n. 11392/91 di questa Corte che riguarda una fattispecie in cui si discuteva soltanto in termini di violazione dell'art. 1102 cod. civ., senza alcun riferimento all'art. 907 stesso codice.
Quanto alla qualificazione della tettoia come opera stabile, deve decisamente escludersi che essa sia meritevole delle censure che le vengono mosse, avendo il giudice d'appello dato congruamente conto del proprio convincimento al riguardo allorché, con richiamo alle risultanze della espletata c.t.u., ha affermato trattarsi di un manufatto "poggiante su una struttura realizzata in profilati metallici stabilmente infissi o direttamente nelle murature perimetrali di contorno o attraverso tubolari metallici a loro volta infissi nel solaio di calpestio della terrazza", il che, oltre a rappresentare un'esauriente motivazione sul punto, è perfettamente in linea con l'insegnamento di questa Corte regolatrice secondo il quale il verbo "fabbricare" adoperato nell'art. 907 cod. civ. non va inteso nel suo significato rigorosamente letterale di elevare costruzioni in calce e mattoni, ma nel senso di eseguire un opera, qualunque ne sia la forma e la destinazione, che si elevi stabilmente dal suolo ed ostacoli l'esercizio della veduta (v. sent. 1880/73, 659488, 1598/93). Da ciò che si è detto sinora si desume anche l'inconsistenza della doglianza relativa alla ritenuta inapplicabilità dell'art. 833 cod. civ., essendo evidente che il singolare ragionamento del primo giudice, secondo cui il VO andava assolto dalla domanda avversaria per non essere incorso nel divieto di atti di emulazione, stante l'utilitas derivantegli dalla realizzazione della tettoia, postulava inopinatamente che la sua condotta fosse scevra di altri profili di illegittimità, come quelli di violazione delle norme in materia di distanza delle costruzioni dalle vedute, per cui la Corte salernitana, una volta ravvisato correttamente, per come si è visto, il mancato rispetto della distanza prescritta dall'art. 907, ultimo comma, cod. civ., non poteva che considerare del tutto incongruo ed inappropriato ogni riferimento al concetto di atti emulativi. Alla stregua delle osservazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
L A C O R T E
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del procedimento di cassazione a favore della parte resistente, liquidandole in £. 3.123.300, ivi comprese £. 3.000.000 (tre milioni) per onorario.
Così deciso in Roma il 15 marzo 2001.
Depositato in cancelleria il 2 agosto 2001.