Cass. civ., sez. II, sentenza 02/08/2001, n. 10563
CASS
Sentenza 2 agosto 2001

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In tema di azioni a carattere reale quale quella per il rispetto delle distanze legali, si ha successione a titolo particolare del diritto controverso ex art. 111 cod. proc. civ. tutte le volte che a seguito del trasferimento in corso di causa per atto "inter vivos" delle "res litigiose" rappresentate dagli immobili interessati alla vicenda, gli effetti del provvedimento giurisdizionale che definisce la lite incidano in negativo o in positivo sulla sfera giuridica di soggetti diversi da quelli che rivestivano inizialmente la posizione di attore o convenuto. Ne consegue, in base all'art. 111 cod. proc. civ., che il processo deve proseguire fra le parti originarie con facoltà dell'attore di impugnare la sentenza a lui sfavorevole e che legittimamente l'acquirente a titolo particolare, ai sensi del terzo comma del citato art. 111, può spiegare intervento in appello.

Le norme sulle distanze in materia di vedute, se ed in quanto compatibili con la disciplina della comunione, sono applicabili nei rapporti fra le singole proprietà esclusive di edificio condominiale quand'anche uno dei condomini utilizzi parti comuni dell'immobile nei limiti consentiti dall'art. 1102 cod. civ..

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  • 1Condominio, puoi far rimuovere il condizionatore al tuo vicino se ostacola la vista dalla tua finestra: nuova sentenza
    Dott. Claudio Garau · https://www.brocardi.it/ · 14 febbraio 2026

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 02/08/2001, n. 10563
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10563
Data del deposito : 2 agosto 2001

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