Sentenza 9 novembre 2017
Massime • 1
Non integra il reato di disobbedienza di cui all'art. 173 del codice penale militare di pace il rifiuto del militare di sottoscrivere, per presa visione, il verbale di riunione della commissione di disciplina e l'avviso di conclusione del procedimento attestanti l'inflizione a suo carico della sanzione della consegna, in quanto, prescrivendo l'art. 1398, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che al trasgressore sia comunicato per iscritto il provvedimento sanzionatorio con la motivazione, l'ordine del superiore gerarchico di sottoscrivere i predetti documenti non è funzionale e strumentale alle esigenze del servizio o della disciplina, alla stregua dell'interpretazione dell'art. 173 cit. contenuta nella sentenza della C. Cost. n. 39 del 2011, bensì soltanto alla formazione di un atto avente mera natura endoprocedimentale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/11/2017, n. 1522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1522 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2017 |
Testo completo
0 1522-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 09/11/2017 ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI -Presidente Sent. n. sez. 1179/2017 ANGELA TARDIO GAETANO DI GIURO REGISTRO GENERALE N.4379/2017 ANTONIO CAIRO Rel. Consigliere - LUIGI BARONE - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CA LI nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 08/11/2016 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI BARONE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale L.M. FLAMINI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. ANGELO CASSONE del foro di CATANIA in difesa di CA LI che si è riportato ai motivi di ricorso. 1 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza dell'8 novembre 2016 la Corte militare di appello assolveva CA IL dal reato di disobbedienza aggravata, perché non punibile ai sensi dell'art. 131- bis cod. pen.. La decisione confermava in ordine alla sussistenza del fatto ed alla responsabilità dell'imputato quella di condanna resa, in prime cure, dal Tribunale militare di Verona il 6.10.2015; ma i giudici dell'appello, ritenendo che ricorressero tutti i requisiti di applicabilità dell'istituto della particolare tenuità del fatto (occasionalità della condotta;
modalità di realizzazione della stessa;
lievità del pregiudizio arrecato), addivenivano alla relativa pronunzia assolutoria.
2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione la difesa del CA deducendo manifesta illogicità della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità ed inosservanza o erronea applicazione della legge penale.
3. Con il primo motivo lamenta che la decisione di secondo grado sarebbe meramente confermativa di quella del primo giudice senza alcun vaglio delle censure che erano state dedotte con l'atto di appello. In motivazione non risulta alcun cenno al fatto che: tutti e tre i testimoni dell'accusa avevano avuto dei contrasti con il sergente CA per cui la loro posizione non era del tutto disinteressata>>; il Comandante RE [nel corso dell'esame dibattimentale] ha risposto in modo non vero>> affermando che il verbale che il CA si era rifiutato di sottoscrivere recava la dicitura "per presa visione", in realtà non prevista per tale tipologia di procedure che richiedono la notifica con consegna di copia, per cui se il CA avesse apposto la propria firma sul verbale ciò avrebbe determinato il decorrere dei termini per impugnare, pur senza il rilascio della necessaria documentazione>>; il Comandante RE è, altresì, inattendibile allorquando afferma che le obiezioni del CA erano state verbalizzate, essendo in ciò smentito dal verbale della riunione in cui dette obiezioni non risultano riportate>>. Eccepisce, altresì, che la modulistica utilizzata dal colonnello RE per le comunicazioni all'imputato era del 2011, benché all'epoca dei fatti (6 novembre 2014) ne fosse già in vigore una nuova. Sul punto, ritiene del tutto insoddisfacente la risposta fornita dalla corte territoriale secondo cui il dovere del comandante (di comunicare per iscritto il provvedimento sanzionatorio) ed il dovere del militare cui viene inflitta la sanzione (di obbedire all'ordine di sottoscrivere l'atto per presa visione e ricevuta di copia) discendono direttamente dalla legge: non ha quindi nessun rilievo la circostanza che alle suddette guide siano allegati moduli contenenti lievi differenze>>, in quanto non considera che l'aver seguito una procedura, anziché l'altra, avrebbe comportato, ove il CA avesse sottoscritto il verbale, la mancata consegna al 2 predetto di copia della documentazione che lo riguardava e la conseguente limitazione del diritto di difesa.
4. Con il secondo motivo lamenta che la decisione di secondo grado sia stata viziata dall'errata applicazione da parte dei giudici della normativa afferente il procedimento relativo alla scheda di valutazione e alle note caratteristiche, senza considerare che la procedura aveva carattere esclusivamente amministrativo che prevede la notifica attraverso consegna di copia del provvedimento e non sottoscrizione "per presa visione". In ogni caso, la ragionevole percezione da parte dell'imputato della illegittimità dell'ordine avrebbe dovuto escludere, sul piano dell'elemento soggettivo, il reato di disobbedienza, residuando, al più, profili di rilevanza disciplinare. Infine, il comandante RE, alle rimostranze del CA in merito all'illegittimità dell'ordine di sottoscrivere il verbale, avrebbe dovuto reiterare e confermare detto ordine e, soltanto, allora il militare sarebbe stato tenuto ad eseguirlo ai sensi dell'art. 25 r.d.m.. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, sia pure per ragioni non perfettamente collimanti con quelle esposte in ricorso.
2. Nella sentenza impugnata si richiama un precedente di legittimità, attinente ad un caso perfettamente identico all'odierno, in cui questa Corte ha ritenuto che integrasse la condotta del reato in parola il rifiuto del militare di sottoscrizione, per presa d'atto, del documento che attesta l'avvenuta inflizione a suo danno della sanzione disciplinare della consegna, per la quale il Regolamento di disciplina militare prevede la comunicazione per iscritto al soggetto punito (Sez. 1, n. 8987 del 05/02/2008, De Salvo, Rv. 239513).
3. Il principio enunciato non può trovare applicazione nel presente giudizio.
4. Dopo la pronunzia suindicata, la Corte costituzionale, adita sulla legittimità costituzionale dell'art. 173 cod. pen. mil. di pace, in riferimento agli artt. 3, 13, 24, 25, secondo comma, e 112 della Costituzione, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione che, nella prospettazione del giudice a quo, poneva un problema di violazione da parte della norma penale in discussione dei principi di legalità e determinatezza, atteso che l'individuazione del comportamento penalmente sanzionabile sarebbe totalmente rimessa alla volontà del superiore gerarchico emanante l'ordine disobbedito (Corte cost. n. 39 del 2011). Nell'occasione, il giudice costituzionale ha avuto modo di soffermarsi sulla struttura e sull'ambito operativo del reato in questione, affermando che la tipizzazione dello stesso attraverso l'art. 173 cod. pen. mil. di pace non ricalca lo schema della norma penale in bianco, tale da lasciare alla volontà del superiore gerarchico la determinazione della condotta penalmente rilevante. La norma suindicata deve, piuttosto, essere letta in una con l'art. 52 Cost. e con l'art. 4 della legge n. 382 del 1978, con la conseguenza che commette il delitto di disobbedienza il militare che viene meno, non ad un qualsivoglia ordine impartito dal 3 superiore, ma solo a quell'ordine che sia funzionale e strumentale alle esigenze del servizio o della disciplina. Il reato in parola non si sostanzia, dunque, nella disobbedienza ad un ordine qualsiasi proveniente da un superiore gerarchico, in quanto solo la disobbedienza a un ordine funzionale e strumentale alle esigenze del servizio o della disciplina, e comunque non eccedente i compiti di istituto, integra gli estremi del modello legale di cui al citato art. 173>>. Ciò, in quanto la tutela apprestata dalla norma censurata non è il prestigio del superiore in sé e per sé considerato, ma il corretto funzionamento dell'apparato militare, in vista del conseguimento dei suoi fini istituzionali, così come puntualmente messo in rilievo da quella giurisprudenza di legittimità e di merito che ha sottolineato che l'ordine deve sempre avere fondamento nell'interesse del servizio o della disciplina e non può trovare causa pretese di carattere personale o in contrasti di natura privata tra superiore e inferiore>> (così in parte motiva la menzionata sentenza n. 39/2011).
5. Declinando queste affermazioni nel caso di specie, occorre verificare se l'ordine impartito al CA di sottoscrivere "per presa visione" il verbale di riunione della commissione di disciplina e successivamente l'avviso di conclusione del procedimento fosse conforme, ai sensi, dell'art. 4, quarto comma, della legge n. 382 del 1978, alle norme in vigore all'epoca dello stesso;
concernesse la disciplina riguardante il servizio"; non eccedesse i compiti di istituto ed attenesse, quindi, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.P.R. n. 545 del 1986,"al servizio ed alla disciplina".
6. Con la sentenza n. 8987 del 2008, la Corte aveva accolto con favore la tesi accusatoria rilevando che il d.P.R. n. 545 del 1986, art. 59 (Regolamento di disciplina militare) stabilisce che il procedimento disciplinare deve svolgersi oralmente in tutte le sue fasi, che vanno dalla contestazione degli addebiti, alla comunicazione, all'interessato, del provvedimento adottato;
e tuttavia, l'art. 64, comma 2 dello stesso testo normativo prescrive, nel caso che la sanzione inflitta sia quella della consegna (come nel caso di specie), che vi sia comunicazione scritta al soggetto punito, da trascriversi nella documentazione personale. che You Ne consegue la necessità di una trascrizione nei documenti personali del militare, legittima la prova scritta della presa d'atto da parte dell'interessato>>.
7. La conclusione non è mutuabile nella vicenda in esame, in quanto questa si è svolta nel vigore di un mutato quadro normativo di riferimento.
7.1 Al momento del fatto (6.11.2014) vigeva, invero, la disciplina dettata dal d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 che, in relazione al procedimento disciplinare, prevede, all'art. 1398, comma quarto, che la decisione dell'autorità competente è comunicata verbalmente senza ritardo all'interessato anche se l'autorità stessa non ritiene di far luogo all'applicazione di alcuna sanzione>> e al comma quinto, stabilisce che al trasgressore è comunicato per iscritto il provvedimento sanzionatorio contenente la motivazione, salvo che sia stata inflitta la sanzione del richiamo>>. 4 In forza di tali previsioni, la sanzione della consegna di rigore inflitta al SE CA richiedeva, dunque, la comunicazione per iscritto del relativo provvedimento corredato di motivazione. A differenza, dunque, di quanto correttamente era stato ritenuto con la sentenza n. 8987/2008 sulla base della disciplina allora vigente, l'ordine di sottoscrizione per presa visione non era, nel caso ora in esame, funzionale e strumentale alle esigenze del servizio o della disciplina, attenendo ad un atto avente natura endoprocedimentale.
8. Né vale, al riguardo, richiamare quanto affermato nell'ormai noto arresto del 2008, secondo cui è, comunque, generalizzato l'obbligo di obbedienza all'ordine legittimo del superiore... [in quanto]...l'invito a sottoscrivere la comunicazione della punizione inflitta si pone come funzionale e attinente al servizio, tutelando anche l'interesse del militare punito, il cui fascicolo personale viene ad introitare l'atto>>. Si tratta, invero, di affermazione, antecedente all'intervento della Corte costituzionale del 2011 (v. supra) e che, all'evidenza, presupponeva un diverso quadro normativo di riferimento in cui, si è visto, la notifica del provvedimento sanzionatorio avveniva attraverso la sottoscrizione per presa visione, per cui l'ordine del superiore era, non soltanto legittimo, ma anche funzionale e attinente al servizio, determinando l'obbligo di obbedienza del militare sottoposto. Profili, questi ultimi, venuti meno con la nuova disciplina del 2010 (v. supra) con l'effetto di non consentire, innanzi ad un rifiuto di sottoscrizione per "presa visione", come quello contestato all'odierno imputato, la configurazione del reato di cui all'art. 173 cod. pen. mil. di pace.
9. Le considerazioni svolte assorbono le ulteriori doglianze in tema di elemento soggettivo del reato ed impongono l'annullamento della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste. Così deciso il 9 novembre 2017 Il consigliere estensore Il presidente Luigi Barone Antonella Patrizia Mazzei for. masze DEPOSITATA IN CANCELLERIA 15 GEN 2018 PILCANGELWERE A D M CAS E R P Di Meo O E N I T 5