Sentenza 4 aprile 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/04/2002, n. 4812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4812 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2002 |
Testo completo
IN OME DE POP ITA ANO0 48 12/02 REPUBBLICA ITALIAN LA CORTE DICASSAZIONE Oggetto compravendita SEZIONE SECONDA CIVILE vizi denunzia Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - Dott. Franco PONTORIERI R.G.N. 17462/99 Cron. 10883 Consigliere Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Dott. Antonino ELEFANTE Rep. 1110 Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ Rel. Consigliere Ud. 27/11/01 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Ettore BUCCIANTE Consigliere UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente dal Sight SOLE 24 ORE 3.10 per diritti SENTENZA il 4 APR. 2002 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE IMP. COSTR. TOFFANELLO SRL, in persona del legale 077 115001 CANCELLERIA rapp. p.t. A.U. Maurizio TOFFANELLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G FERRARI 35, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO FILIPPO MARZI, che lo difende C042798 unitamente all'avvocato ALBERTO DI MAURO, giusta delega in atti;
B ricorrente contro 50412302 I.VE.FA.R. SRL, in persona del legale rappr.DAL CIN GUIDO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BOEZIO 6, presso lo studio dell'avvocato ETTORE PAPARAZZO, che2001 1592 lo difende unitamente all'avvocato SERGIO GOTTARDO, -1- giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1315/98 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 15/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/01 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito l'Avvocato Massimo Filippo MARZI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito 1'Avvocato Riccardo ZACCHIA, per delega dell'avvocato E. PAPARAZZA, depositata in udienza, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Srl FF c/ Srl Ivefar RG n. 17462/99 -1 - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione 12.6.89, l'Impresa Costruzio- ni FF Srl premesso che in data 26.2.89 aveva acquistato dalla I.VE.FA.R. Srl un impianto di betonaggio per il prezzo di £ 37.000.000 interamente pagato;
che do- po la consegna tale impianto s'era rivelato usato, incom- pleto e, per tali ragioni, non funzionante conveniva la - I.VE.FA.R. Srl innanzi al tribunale di Bassano del Grappa chiedendone la condanna al pagamento della somma di £ 12.926.000 a titolo di risarcimento del danno. Costituendosi, la I.VE.FAR. Srl contestava le av- verse deduzioni e chiedeva il rigetto della domanda. Espletata prova per testi, con sentenza 14.5.93 l'adito tribunale, in parziale accoglimento della doman- da, accertava il danno subito dall'attrice e lo quantifi- cava in £ 5.926.000 condannando la convenuta al relativo pagamento con interessi e rivalutazione. Avverso tale decisione la I.VE.FA.R. Srl proponeva appello deducendo: 1) che l'impianto era stato venduto usato e nelle condizioni in cui si trovava;
2) che la consegna era avvenuta entro il 13.3.89 e le relative fat- ture erano state regolarmente pagate dall'acquirente, la quale solo tardivamente, in data 30.3.89, aveva denuncia- to i vizi;
3) che, in ogni caso, a norma dell'art. 1491 CC, la garanzia non era dovuta, perché le asserite man- Srl FF c/ Srl Ivefar RG n. 17462/99 -2- 劝 canze di pezzi avrebbero configurato vizi riconoscibili dal compratore;
4) che l'impianto era stato consegnato completo di tutti i suoi componenti, come risultava dalle bolle di consegna. Concludeva, quindi, chiedendo la ri- forma dell'impugnata sentenza. Si costituiva l'Impresa Costruzioni FF Srl eccependo l'inammissibilità sia dei motivi d'appello, in quanto articolati su circostanze nuove e diverse da quel- le dedotte in primo grado, sia dell'eccezione di tardi- vità della denuncia dei vizi;
rilevava, inoltre, che l'appellante non aveva mai contestato l'incompletezza Concludeva, quindi, per il rigetto del dell'impianto. gravame. Con sentenza 15.7.98, la corte d'appello di Venezia ritenuto che non ricorressero i presupposti per l'ap- plicazione dell'art. 1491, seconda ipotesi, CC, invocato dall'appellante ma che, tuttavia, dovesse trovare appli- cazione l'art. 1495 CC, dacché il dies a quo per la denuncia dei vizi dell'impianto, ravvisabili nella mancanza di al- cuni pezzi necessari alla sua funzionalità, doveva essere individuato al 13.3.89, giorno in cui ne era stata com- pletata la consegna, donde la tardività della denuncia, inoltrata con la lettera del 30.3.89; che l'eccezione d'inesatto adempimento formulata dall'acquirente consi- stesse, non tanto nella deduzione d'un adempimento par- Srl FF c/ Srl Ivefar RG n. 17462/99 - 3- ziale da parte della venditrice, quanto, piuttosto, nella deduzione di non funzionalità dell'impianto e, quindi, di vizi dello stesso;
che il diritto al risarcimento per ta- le titolo fosse precluso, sia perché l'impianto era stato acquistato nello stato di funzionalità in cui era, sia perché l'eventuale diritto alla garanzia sarebbe stato precluso dalla tardiva denuncia dei vizi - accoglieva l'appello ed, in riforma dell'impugnata sentenza, riget- tava la domanda di risarcimento proposta dall'Impresa Co- struzioni FF Srl, dichiarando interamente compen- sate tra le parti le spese del giudizio di primo grado e condannando l'appellata al pagamento in favore dell'ap- pellante di quelle relative al secondo grado. Avverso tale sentenza l'Impresa Costruzioni Toffa- nello Srl proponeva ricorso per cassazione con due moti- vi. Resisteva la I.VE.FA.R. di DA CI UI & C. SA (già I.VE.FA.R. Srl) con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE -Con il primo motivo, la ricorrente denunziando ex art. 360 n. 5 CPC omessa o insufficiente o contradditto- ria motivazione della sentenza impugnata circa il punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti, concernente la dichiarata tardività della denunzia dei vizi lamentati - si duole che la corte territoriale abbia Srl FF c/ Srl Ivefar RG n. 17462/99 -4 erroneamente ritenuto le carenze dell'impianto "ravvisa- te" e "riscontrate" "fin dalla consegna" ed individuato al 13.3.89 il dies a quo per la denuncia di vizi, laddove, essendo stato possibile far funzionare l'impianto solo successivamente alla ricezione di tutti i pezzi mancanti e difettosi (bolle di consegna del 16 e del 29.3.89), avrebbe dovuto individuare nella data del 29.3 89 il dies a quo per la denuncia e, conseguentemente, ritenere questa tempestiva%;B che, inoltre, abbia contraddittoriamente ri- da un lato, la non riconoscibilità dei vizi de-tenuto, nunciati e, dall'altro, la riscontrabilità dei medesimi all'atto stesso della consegna dell'impianto. Il motivo non merita accoglimento. La corte territoriale, dal fatto che la FF avesse inviato un proprio "esperto" dipendente a ritirare l'impianto onde accertarne la completezza ed efficienza, ha ragionevolmente escluso che vizi e carenze riscontra- bili solo da persona particolarmente competente potessero riconoscibili" ai sensi essere considerati "facilmente dell'art. 1491 CC. Ha, non di meno, correttamente ritenuto applicabile l'art. 1495 CC sulla considerazione che, quell'esperto avendo riferito d'aver subito compreso la sicura mancanza di qualche pezzo ed i pezzi riscontrati mancanti essendo stati ordinati, quindi con evidenti cognizione e consape- Srl FF c/ Srl Ivefar RG n. 17462/99 - 5 volezza della non funzionalità del bene acquistato, e consegnati nel lasso di tempo tra 13.3.89 ed il 30.3.89, 16.3.89 e come dimostrato dalle bolle di consegna 29.3.89, era provata la scoperta dei vizi, consistente quanto meno in pezzi mancanti se non anche difettosi, nell'immediatezza della consegna dell'impianto e, quindi, la tardività della denunzia, effettuata il 30.3.89, ri- spetto al termine di otto giorni posto dalla richiamata norma. Nel ragionamento della corte territoriale, logico ed adeguato all'adottata decisione, non è ravvisabile al- cuno dei vizi dedotti dalla ricorrente - in particolare la contraddittorietà tra le ritenute inapplicabilità del- l'art. 1491 CC ed applicabilità dell'art. 1495 CC, dacché è stato dimostrato come vizi non facilmente riconoscibli in astratto fossero stati, tuttavia, subito riconosciuti in concreto le cui contrarie argomentazioni non possono - trovare ingresso in questa sede. Va, infatti, tenuto presente come il motivo di ri- corso per cassazione con il quale alla sentenza impugnata venga mossa censura per vizi di motivazione ex art. 360 n. 5 CPC debba essere inteso а far valere, a pena d'inammissibilità ex art. 366 n. 4 CPC in difetto di loro specifica indicazione, carenze o lacune nelle argomenta- zioni, ovvero illogicità nell'attribuire agli elementi di Srl FF c/ Srl Ivefar RG n. 17462/99 - 6: giudizio un significato fuori dal senso comune, od ancora mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per as- soluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insa- nabile contrasto tra gli stessi;
come non possa, invece, una volta esclusi i vizi suddetti, essere inteso a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte ed, in particolare, non possa pro- porsi un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell'iter formativo di tale con- vincimento rilevanti ai sensi della norma in esame;
di- versamente, il motivo di ricorso per cassazione si risol- com'è, appunto, per quello in esameverebbe in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito, id est di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura ed alle finali- tà del giudizio di legittimità. Né, com'è da tralaticio insegnamento di questa Cor- te, può imputarsi al detto giudice d'aver omesse l'e- splicita confutazione delle tesi non accolte e/o la par- ticolareggiata disamina degli elementi di giudizio non Srl FF c/ Srl Ivefar RG n. 17462/99 - 7 ritenuti significativi, giacché né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa all'esigenza d'adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti come esa-è dato, appunto, rilevare nel caso di specie - da un me logico e coerente di quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, che siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustifi- carlo. In altri termini, perché sia rispettata la prescri- zione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 n. 4 e degli artt. 115 e 116 CPC, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prospettategli o comunque acquisite, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell'adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e suffi- cienti a suffragarla (ovvero la carenza di esse) come, appunto, nella specie. Con il secondo motivo, la ricorrente - denunziando, ex art. 360 nn. 3 e 5 CPC in relazione all'art. 1491 CC, omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione del- la sentenza impugnata circa il punto decisivo della con- troversia, prospettato dalle parti, concernente la rite- nuta vendita dell'impianto di betonaggio "nello stato di funzionalità in cui era" nonché violazione e falsa appli- cazione della norma di diritto sull'esclusione della ga- Srl FF c/ Srl Ivefar RG n. 17462/99 - 8 - ranzia per i vizi delle cose vendute si duole che la corte di merito abbia escluso l'operatività della garan- zia prevista dall'art. 1491 CC nonostante la ritenuta non riconoscibilità dei vizi denunciati;
abbia erroneamente "ritenuto sussistente e provata la dedotta clausola come visto e piaciuto" la quale, in realtà, era stata unilate- ralmente ed arbitrariamente inserita dalla venditrice successivamente alla conclusione del contratto;
abbia disatteso l'orientamento per cui detta clausola non può mai essere interpretata come rinuncia incondizionata а far valere qualsiasi azione ○ eccezione sulla qualità e sui vizi della cosa venduta, in quanto vale ad escludere dalla garanzia i soli difetti riscontrabili ictu oculi men- tre nel caso trattavasi di vizi occulti. Il motivo non merita accoglimento. Come risulta palese alla lettura della sentenza im- pugnata, l'originaria domanda della FF è stata respinta, in primis, per essere intervenuta la decadenza dalla garanzia ex art. 1495 CC;
solo con argomentazione aggiuntiva e, per il vero, neppure sviluppata, ha suffra- gato la decisione anche con riferimento all'acquisto del- l'impianto effettuato "nello stato di funzionalità in cui era". Ciò stante, va richiamato il ripetuto insegnamento di questa Corte per cui, ove una sentenza od un capo di Srl FF c/ Srl Ivefar RG n. 17462/99 - 9 essa si fondino su più ragioni, tutte autonomamente ido- dinee a sorreggerli, è necessario non solo che ciascuna esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si rea- lizzi lo scopo dell'impugnazione, la quale è intesa alla cassazione della sentenza, in toto od in un suo singolo саро, id est di tutte le ragioni che autonomamente l'una 0 l'altro sorreggano;
onde è sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perché il ricorso avverso la sen- tenza, oppure il motivo d'impugnazione avverso il singolo capo di essa, debbano essere respinti nella loro interez- za, le censure nell'uno o nell'altro contenute avverso le ulteriori ragioni poste a base della sentenza o del capo di essa impugnati divenendo inammissibili per difetto d'interesse. Nessuno degli esaminati motivi meritando accogli- mento, il ricorso va, dunque, respinto. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
LA CORTE Srl FF c/ Srl Ivefar RG n. 17462/99 - 10 - respinge il ricorso e condanna la ricorrente alle spese che liquida in complessive £ 9.700.000 pari ad Euro 1394,43 delle quali £ 2.500.000, pari ad Euro 1291,14, per onorari. Così deciso in Camera di Consiglio il 27.11.2001. Francs Pantorini Il Presidente Il est. Netting IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna DEPOSITATO IN CANCELLERIA 14 APR. 2002 IL CANCELLIERECT Roma 1097 129,11 4567 30,99 тот. 160,10 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 126.10.200 .4.25654 160.10 (euro CEN JA/10 (Dots HAPPO Responsabile Corvizio At riziari (Dr. M. RACC 42 002BELLE