Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/08/2003, n. 12306
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Sentenza 21 agosto 2003

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In tema di conseguenze patrimoniali del licenziamento illegittimo, l'importo pari a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto previsto dal comma quarto dell'art. 18 Stat. lav., nel testo risultante dell'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, quale minimo inderogabilmente dovuto al lavoratore, rappresenta una parte comunque irriducibile della obbligazione risarcitoria complessiva conseguente all'illegittimo licenziamento, costituita da una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento. Essa non richiede una specifica domanda, essendo questa da considerare ricompresa in quella del maggior danno di cui alla prima parte del quarto comma del citato art. 18 legge n. 300 del 1970.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/08/2003, n. 12306
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12306
    Data del deposito : 21 agosto 2003

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