Sentenza 21 agosto 2003
Massime • 1
In tema di conseguenze patrimoniali del licenziamento illegittimo, l'importo pari a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto previsto dal comma quarto dell'art. 18 Stat. lav., nel testo risultante dell'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, quale minimo inderogabilmente dovuto al lavoratore, rappresenta una parte comunque irriducibile della obbligazione risarcitoria complessiva conseguente all'illegittimo licenziamento, costituita da una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento. Essa non richiede una specifica domanda, essendo questa da considerare ricompresa in quella del maggior danno di cui alla prima parte del quarto comma del citato art. 18 legge n. 300 del 1970.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/08/2003, n. 12306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12306 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TREZZA Vincenzo - Presidente -
Dott. DE LUCA Michele - Consigliere -
Dott. LUPI Fernando - rel. Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco A. - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FALLIMENTO SABA PREFABBRICATI s.r.l., in persona del curatore Avv. Carlo Affinati, elettivamente domiciliato in Roma, via Cavour 211 presso l'avv. Francesco Capecci, rappresentato e difeso giusta procura a margine dall'avv. Vincenzo Pizzutelli;
- ricorrente -
TT ER e TI TR, elettivamente domiciliati in Roma, via del Banco di S. Spirito n. 48, presso l'avv. Mario D'Ottavi, rappresentati e difesi giusta procura a margine dall'avv. Isidoro Sperati;
- controricorrenti -
avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 496/01 del 26.5.2001, reg. gen. n. 1298/2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11.3.2003 dal Relatore Cons. Dott. Fernando Lupi;
Udito l'avv. Pizzutelli;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni D'Angelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 31.3.2000 il Tribunale di Velletri, decidendo, quale giudice di rinvio a seguito della cassazione di sentenza del Tribunale di Roma, sull'appello proposto dal Fallimento della SABA Prefabbricati s.r.l. nei confronti di TI ME, avverso sentenza del Pretore della medesima città, accoglieva parzialmente l'appello, condannando il Fallimento al pagamento di cinque mensilità di retribuzione globale di fatto a titolo di risarcimento del danno per un licenziamento collettivo inefficace per non essere stato preceduto dalla procedura prevista dagli artt. 4 e 5 della legge n. 223 del 1991. Osservava in motivazione che la Corte di Cassazione aveva proceduto all'annullamento della sentenza di appello del Tribunale di Roma perché questa, modificando la sentenza di primo grado, che aveva condannato la datrice di lavoro al risarcimento del danno costituito dalle retribuzioni dal licenziamento all'effettiva reintegrazione, aveva rigettato la domanda di reintegrazione ma non aveva modificato la condanna al risarcimento in relazione al venir meno del termine finale del periodo da risarcire. La Corte aveva individuato detto termine nel venir meno del substrato della prestazione lavorativa. Il giudice di rinvio individuava detto termine nella data del licenziamento, in quanto coincidente con la cessazione dell'attività dell'impresa. Rilevava, però, che doveva essere riconosciuto il danno minimo di cinque mensilità di retribuzione, previsto per il licenziamento illegittimo dall'ultima parte del quarto comma dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, come modificato dall'art. 1
delle legge n. 108 del 1990. Propone ricorso per Cassazione affidato a tre motivi il Fallimento della Saba s.r.l.; resiste con controricorso il TI. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i tre motivi di ricorso, che si esaminano congiuntamente perché connessi, il Fallimento:
1 - denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 384 e 394 c.p.c. e 143 disp. att. c.p.c., perché la Corte di Cassazione aveva circoscritto il danno alle retribuzioni relative al periodo dal licenziamento al venir meno del substrato della prestazione lavorativa. L'accertata coincidenza tra licenziamento e venir meno del detto substrato per la cessazione dell'attività aziendale escludeva detto danno. La liquidazione del danno per altro titolo costituisce violazione del principio di diritto enunciato nella sentenza della Corte;
2 - denunzia la violazione delle medesime norme in quanto, in contrasto con il carattere chiuso del giudizio di rinvio, è stata accolta una domanda di danno nuova e per un titolo non proposto nel giudizio di merito;
3 - prospetta che, in violazione del quarto comma dell'art. 1 della legge n. 300 del 1970 e dell'art. 384, 394 c.p.c. e 143 disp. att. c.p.c., si sarebbe liquidato un danno insussistente nel caso di licenziamento coincidente con la cessazione dell'attività lavorativa.
I primi due motivi non sono fondati, in quanto il danno oggetto del risarcimento riconosciuto dal tribunale è il medesimo di cui alla domanda introduttiva ed oggetto del precedente giudizio di Cassazione, e cioè il danno conseguente al licenziamento illegittimo ed identica la norma applicata, il quarto comma dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 come modificata dall'art. 1 della legge n. 108 del 1990. La norma liquida in via generale il risarcimento del danno nelle retribuzioni e nella contribuzione dal licenziamento alla reintegrazione e nell'ultima parte stabilisce che "in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto." Si tratta, come ha rilevato la giurisprudenza di questa Corte, Cass. n. 12163 del 1997, di un danno minimo, inderogabilmente dovuto in ogni caso per il solo fatto del licenziamento illegittimo. Non richiede una specifica domanda dovendosi ritenere che la domanda di esso è compresa in quella del danno maggiore di cui alla prima parte del quarto comma. Nel caso in esame i lavoratori avevano chiesto le retribuzioni per il periodo dal licenziamento (2.11.1991) alla dichiarazione di fallimento (7.10.1994), cioè un numero di mensilità maggiore di quello liquidato, sicché è infondata la censura di novità della domanda.
Il terzo motivo, che deduce che nella specie sia mancato un danno da risarcire, è infondato in diritto, in quanto il danno minimo è presunto per legge dal quarto comma dell'art. 18 citato, come conseguenza del licenziamento illegittimo. È infondato anche in fatto perché, come avevano dedotto in prime cure il lavoratore l'inosservanza della procedura prevista per i licenziamenti collettivi dalla legge n. 223 del 1991 ha anche fatto perdere l'indennità di mobilità. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che liquida in euro 18,30 oltre euro 2000,00 di onorario;
Così deciso in Roma, il 11 marzo 2003