Sentenza 6 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/03/2003, n. 3337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3337 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2003 |
Testo completo
N ANOSTA DI BOLLO, L. (DX CENT SPESA, TASSA * ** R-73 No 533 REPUBBLICA ITALIANA 0 33 3 7 / 03 DELL'ART. 10 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni LOSAVIO Presidente R.G.N. 22036/0 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Rel. Consigliere Cron. 7658 Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere - Rep. Dott. Giuseppe MARZIALE - Consigliere - Dd.08/07/02 Dott. Giuseppe SALMB Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: INPS, in persona del legale rappresentante pro elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA tempore, FREZZA 17, presso l'Avvocato ANTONINO SGROI, che lo rappresenta unitamente all'Avvocato FABIO FONZO, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente
contro
COMMISSIONE REGIONALE PER L' ARTIGIANATO DELL' EMILIA ROMAGNA (C.R.A.), in persona del legale rappresentante tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA pro BANCO DI SANTO SPIRITO 48. presso l'avvocato MARIO 2002 1532 D'OTTAVI, che la rappresenta e difende unitamente " -1- all'avvocato CESARINO ZUPPIROLI, giusta mandato a margine del controricorso;
contzoricorrente OFFICINA ERHI FAVA A. DI FAVA M & C, SAS PUBBLICO MINISTERO CORTE D'APPELLO BOLOGNA;
- intimati avversO il decreto della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositato il 14/11/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell' 08/07/2002 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito per il ricorrente l'Avvocato Sgroi che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l'Avvocato Zuppiroli che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINTS che ha concluso per il rigetto del ricorso;
-2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'INPS proponeva reclamo dinanzi alla Corte di Appello di Bologna avverso il decreto del Tribunale di Bologna che aveva rigettato il ricorso proposto dal medesimo Istituto avverso l' iscrizione della Officina Eredi Fava A. di Fava M. e C. s.a.s. nell' albo delle imprese artigiane, sul rilievo che per il riconoscimento del carattere artigiano delle società costituite nella forma dell' accomandita semplice, oltre i requisiti soggettivi previsti dall' art. 3 comma 3 lett. b) della legge quadro sull' artigianato, nel testo riformato dalla legge n. 133 del 1997, non era necessaria l' ulteriore condizione della prevalenza numerica degli accomandatari rispetto agli accomandanti. Costituitosi il contraddittorio, con decreto del 27 ottobre 15 - novembre 2000 la Corte di Appello di Bologna rigettava il gravame, osservando in motivazione che l'art. 3 comma 2 della legge quadro sull' artigianato non esprimeva un principio di ordine generale applicabile per ogni tipo di società, ma era diretto a regolare alcune categorie di società in ragione delle loro peculiarità, che la successiva legge n. 133 del 1997 aveva inserito nuove categorie societaric suscettibili di assumere la qualifica di imprese artigiane, stabilendo regole diverse da quelle dettate dalla legge quadro per le società semplici e le società in nome collettivo, ed in particolare richiedendo, in relazione alle società in accomandita semplice, determinati requisiti soltanto per i soci accomandatari. E poichè nella fattispecie in esame non era in discussione la qualifica di imprenditore artigiano del socio accomandatario. la Officina Eredi Fava A.legittimamente di Fava M. e C. s.a.s. era stata iscritta nell' albo delle imprese artigiane, a nulla rilevando in contrario che i soci accomandanti fossero numericamente prevalenti. Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione l' INPS deducendo un unico motivo. Ha resistito con controricorso la Commissione regionale per l'artigianato dell' Emilia Romagna. La Officina Eredi Fava A. di Fava M.e C. s.a.s. non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE E' da rilevare in via pregiudiziale che il provvedimento impugnato - correttamente reso nella forma del decreto, in quanto emesso a conclusione di un procedimento in camera di consiglio, ai sensi dell' art. 7 ultimo comma della legge n. 443 del 1985 - costituisce provvedimento giurisdizionale decisorio, con natura sostanziale di sentenza, atteso che pronuncia, con attitudine al giudicato, sullo status dell' imprenditore artigiano, cui conseguono diritti ed obblighi, e pertanto. non essendo altrimenti impugnabile, perchè adottato dal giudice di secondo grado sul reclamo proposto ai sensi dell' art. 739 c.p.c., può essere oggetto di ricorso per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111 Cost. ( v. Cass. 2002 n. 7242; 2002 n. 7231 2000 n. 8703; 1991 n. 4990; 1991 n. 3720; v. altresì S.U. 1996 n. 5519). Con l' unico motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1 della legge 20 maggio 1997 n. 133 e 3 della legge 8 agosto 1985 n 443, si deduce che da una lettura coordinata delle disposizioni richiamate emerge che il legislatore del 1997, prevedendo che anche le società in accomandita semplice possano configurarsi come imprese artigiane, non ha inteso eliminare la "I condizione posta nell' art. 3 comma 2 della legge quadro, che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo", ma ha aggiunto l' ulteriore clemento che ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall' art. 2 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice" Si sosticnc pertanto che l' insussistenza nella specie della prima condizione impedisce di configurare l'impresa come artigiana. Si aggiunge che la ricorrenza dei requisiti previsti dalla normativa in esame doveva essere accertata dalla Commissione provinciale per l' artigianato, non potendo accollarsi all' ente previdenziale un onere probatorio senza prima aver verificato che gli atti amministrativi di competenza di detta Commissione erano stati preceduti da adeguata istruttoria e congruamente motivati. Il motivo di ricorso è infoudato. Come è noto, la legge n. 133 del 1997 ha consentito alle imprese artigiane di assumere forme di organizzazione aziendale più complesse di quelle previste nel testo originario dell' art. 3 della legge quadro del 1985, introducendo la possibilità di avvalersi delle forme delle società in accomandita semplice e delle società a responsabilità limitata unipersonali, sul presupposto che dette tipologie sociali possano assumere profili di personalizzazione della produzione compatibili con la qualifica artigiana. A tale fine la novella in esame ha disposto la soppressione al secondo comma dell' 3 ון 11 гart. 3 della legge quadro delle parole altresì ė semplice e c l' inserimento di un terzo comina, il quale richiamati i limiti dimensionali previsti dalla stessa legge e gli scopi indicati al primo conferisce alla lettera a) la qualità di artigiana all'impresa comma- costituita ed esercitata in fonna di società a responsabilità limitata con unico socio, sempre che questi sia in possesso dei requisiti di cui all' art. 2 e non sia unico socio di altra analoga società o socio di una società in accomandita semplice, mentre prevede alla lettera b) - che qui specificamente interessa che la società in accomandita semplice - possa essere qualificata come impresa artigiana, sempre che ciascuno dei soci accomandatari sia in possesso dei requisiti di cui all' art. 2 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice. Ila altresì aggiunto un quarto comma diretto a regolare, ai fini della permanenza della qualifica di impresa artigiana, il caso di trasferimento per atto tra vivi della titolarità delle società innanzi richiamate. Come questa Suprema Corte a Sezioni Unite ha avuto modo di osservare nella sentenza n. 401 del 2000, il legislatore del 1997, nel recepire l'esigenza di allargare l'area delle società artigiane a tipi sociali a parziale assetto capitalistico, ha indicato che requisito fondamentale per l'esistenza dell' impresa artigiana costituita nella forma dell' accomandita semplice è non tanto l' elemento della assunzione della piena responsabilità, quanto quello della funzione prevalente del lavoro, anche manuale, dei soci accomandatari nel processo produttivo. L' assunto del ricorrente, secondo il quale i requisiti per l' iscrizione della società in accomandita semplice sarebbero dettati, oltre che dal novellato terzo comma lett. b), anche dal secondo comma, ponendosi le due disposizioni in termini di concorrenza, e non di specialità, esprime una opzione interpretativa priva di fondamento sul piano logico sistematico, così da risolversi in un arbitrario coordinamento di prescrizioni diverse. Ed invero nella nuova norma non è ravvisabile, nè espressamente ne per implicito, alcun riferimento al rapporto tra numero degli accomandanti c numero degli accomandatari, ponendo essa dei precisi requisiti soltanto in ordine alla posizione dei soci chiamati per legge ad assumere la veste di amministratori. Più in particolare, mentre il testo originario del comma 2 dell' art. 3 espressamente escludeva la configurabilità delle società а responsabilità limitata e per azioni ed in accomandita semplice e per azioni come imprese artigianc così che la condizione che la וי maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell' impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale M andava necessariamente riferita alle altre forme organizzative allora considerate compatibili con l'impresa artigiana - il legislatore del 1997, ammettendo con la disposizione di cui alla lett. b) del terzo comma nell' ambito delle imprese artigiane anche le società in accomandita semplice in precedenza escluse, purchè operanti nei limiti dimensionali di cui all'art. 4 e secondo gli scopi enunciati al primo comma dello stesso art. 3, ha disciplinato in modo compiuto i 5 requisiti per la loro configurabilità come imprese artigiane, ed ha in particolare richiesto, in forza del richiamo all' art. 2, che ciascun ་་socio accomandatario eserciti " personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione c gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo ". Ciò vale a dire - ed i lavori preparatori fomniscono precise indicazioni in tal senso che, fermo il riferimento al criterio quantitativo dello - svolgimento da parte della maggioranza dei soci di lavoro in prevalenza personale nel processo produttivo contenuto nel comma 2 dell' art. 3 in ordine alle altre strutture organizzative consentite, la legge n. 133 del 1997 ha configurato in termini autonomi ed esclusivi il nuovo modello di società artigiana costituita nella forma della accomandita semplice ( oltre che in quella della società a responsabilità limitata unipersonale), dettando in un comina ad hoc la relativa disciplina e richiedendo determinati requisiti qualitativi con esclusivo riguardo ai soci destinati ad assumere la veste di amministratori, in evidente coerenza con la posizione e le funzioni spettanti ai soci accomandatari ai sensi del codice civile, ai quali soltanto compete, secondo il disposto dell' art. 2318 c.c., I' amministrazione della società, a fronte del divieto di ingerenza degli accomandanti nella gestione, se non negli stretti limiti di cui all'art. 2320 comma 2 c.c. Nè ha ragione di porsi nella specie la questione sc la nuova disciplina consenta di configurare due distinti modelli organizzativi di società 6 artigiane in forma di accomandita semplice, a seconda che ricorrano le condizioni di cui al comma 2 ovvero quelle indicate nel comma 3 lett. b), secondo una tesi che alcuni Autori propongono sulla base di una interpretazione di detto comma 2 strettamente ancorata al suo tenore letterale, come risultante dal venir meno degli incisi soppressi: ed invero la circostanza non contestata che la società della cui iscrizione si discute è costituita da un solo accomandatario in possesso delle caratteristiche fondamentali dell' imprenditore artigiano, oltre che dai soci accomandanti, vale a riflettere pienamente la specifica previsione di cui alla lettera b) del terzo comma in esame. Il ricorso deve essere pertanto rigettato. La novità delle questioni trattate giustifica la compensazione tra le parti delle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Compensa le spese. EGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile * ***** * ** 0. 2** 8 luglio 2002. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Habillefabille heast CORTE SUBDIDAADI TION Pam Gylle Depostas Cancelleria IL VI LIERE The Dinin - 6 MAR. 2003 Luisa Passinelli IL CANCELLIERE 7