Sentenza 7 ottobre 2004
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con il quale il giudice dell'udienza preliminare dichiari la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per la ritenuta indeterminatezza dell'imputazione. Infatti, a differenza di quanto avviene per il decreto che dispone il giudizio, nessuna nullità è prevista per il caso in cui la richiesta di rinvio a giudizio manchi di uno dei requisiti indicati dall'art. 417 cod. proc. pen., e ciò in considerazione del fatto che è sempre possibile nell'udienza preliminare procedere, anche oralmente, alle necessarie modifiche ed integrazioni della imputazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/10/2004, n. 42011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42011 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROMANO Francesco - Presidente - del 07/10/2004
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - N. 1571
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 34920/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratole della Repubblica presso il Tribunale di Roma;
avverso l'ordinanza in data 12-6-2003 del Giudice dell'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Roma;
Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. Vincenzo Rotundo. Lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dottssa Cesqui Elisabetta, che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato.
FATTO
1.1 .-. Con ordinanza in data 12-6-2003 il Giudice dell'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Roma ha dichiarato la nullità della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal Pubblico Ministero nei confronti di LI CE per lacunosifà del capo di imputazione, ordinando la restituzione degli atti al Pubblico Ministero.
1.2 .-. Avverso la suindicata ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratole della Repubblica presso il Tribunale di Roma, deducendone la abnormità con riferimento agli artt. 417, lettera b), e 178, lettera b, c.p.p. e chiedendone l'annullamento. In particolare, il ricorrente segnala che la giurisprudenza di legittimità sarebbe "assolutamente costante" nel ritenere abnorme in quanto al di fuori dell'intero sistema processuale per la singolarità del suo contenuto (in quanto comporterebbe una anomala regressione del procedimento alla fase anteriore) l'ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari che dichiari la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, ritenendo del tutto generica e contraddittoria la enunciazione del fatto". Ad avviso del Procuratore della Repubblica di Roma, l'unico rimedio previsto nel corso della udienza preliminare consisterebbe nella eventuale modifica ed integrazione delta imputazione da parte del Pubblico Ministero e netta fattispecie in esame non ricorrerebbe in alcun modo una nullità ex art 178 c.p.p.. DIRITTO
2.1 .-. Il ricorso è fondato.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che deve qualificarsi come abnorme l'ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari che abbia dichiarato la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per insufficiente enunciazione del fatto e disposto la restituzione degli atti al Pubblico Ministero, chiarendo che, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 479 del 1999, nessuna nullità è prevista per il caso in cui la richiesta di rinvio a giudizio manchi dei requisiti indicati nell'art. 417 c.p.p. e, in particolare, di quello di cui alla lettera b) della norma, attinente alla enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto. L'eventuale genericità delta contestazione -ha specificato questa Corte- per essere emendata dal Pubblico Ministero nel corso della udienza preliminare, apportando le debite integrazioni e, ove ciò non avvenga e persista il ravvisato vizio, in esito alta udienza stessa, va pronunciata sentenza di proscioglimento (v. da ultimo: sez. 1^, sent. 28987 del 4-4-2003, rv. 227383; e in senso conforme: rv. 212454; rv. 204029; rv. 200464; rv. 191347).
In adesione a questo orientamento giurisprudenziale, si sottolinea che la mancata previsione della sanzione delta nullità per incompleta formulazione della imputazione nella richiesta di rinvio a giudizio, a differenza di quanto avviene per il decreto che dispone il giudizio art. 429, comma 2, c.p.p. che rinvia al comma 1, lettera c), trova spiegazione proprio nel fatto che l'ordinamento appresta i rimedi necessari per consentire la esatta delimitazione della contestazione nel corso dell'udienza preliminare. È pur vero che rientra nei poteri del Giudice dell'Udienza Preliminare verificare l'adempimento da parte del Pubblico Ministero della prescrizione di legge introdotta dall'art. 18 della legge n. 479 del 1999 in ordine alla enunciazione in forma chiara e precisa del fatto (sez. 5^, sent. 36009 dell'11-7-2001, rv. 220208), ma a tal fine è sempre possibile procedere, nel corso delta udienza preliminare, anche oralmente, alte necessarie modifiche ed integrazioni detta imputazione. In definitiva, la restituzione degli atti al Pubblico Ministero come conseguenza della nullità della richiesta di rinvio a giudizio per la imprecisa formulazione detta imputazione non appartiene alla fisiologia del procedimento e -indipendentemente dal fatto che nel caso in esame è stata richiesta dallo stesso Pubblico Ministero - deve ritenersi abnorme il provvedimento che vi faccia ricorso. 2.2 .-. L'ordinanza censurata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per l'ulteriore corso.
PER QUESTI MOTIVI
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Roma per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2004