Sentenza 16 febbraio 2010
Massime • 1
L'applicazione retroattiva della disciplina sulla prescrizione, introdotta con la legge n. 251 del 2005, è da considerare "lex mitior" - avente natura ed effetti sostanziali perché incidente sulla applicazione del trattamento sanzionatorio - che opera in favore dell'imputato nella sua globalità e, quindi, senza alcuna eccezione per effetto di principi, quale quello del "tempus regit actum" che, attenendo alla materia processuale, è sopravanzato dalla natura della disciplina della prescrizione. Ne consegue che, in tal caso, la causa di sospensione della prescrizione dovuta al rinvio dell'udienza per impedimento dell'imputato deve essere calcolata secondo il nuovo testo dell'art. 159 cod. pen., ancorché detto rinvio sia disposto nel vigore della previgente normativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/02/2010, n. 12766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12766 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 16/02/2010
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 389
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - N. 26849/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ME BE N. IL 18/12/1962;
avverso la sentenza n. 353/2008 CORTE APPELLO di VENEZIA, del 28/11/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/02/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VESSICHELLI Maria;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MURA Antonello che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente al capo B) ed eliminazione della relativa pena. Rigetto nel resto. udito, per la parte civile, avv. Bellodi (banca 121) e Maranella (già Gan spa);
Udito il difensore del responsabile civile Avv. (Ndr: testo originale non comprensibile) Paolo Maria.
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione ME TO avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia in data 28 novembre 2008 con la quale è stata parzialmente riformata la sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Venezia il 7 maggio 2007. Il ME era stato condannato alla pena di nove anni di reclusione ed al risarcimento del danno, all'esito del giudizio di primo grado, in ordine a tutti i reati contestatigli e cioè al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale nella qualità di titolare della omonima ditta individuale dichiarata fallita il 6 luglio 2001 (capi A e C), nonché al delitto di truffa continuata ed aggravata, commessa fino al maggio 2001 (capo B).
Era rimasto acclarato che il ME, agendo nella veste di promotore finanziario ed agente assicurativo per conto di alcune società, aveva indotto la propria clientela, a partire dal 1996 e fino al maggio 2001, a versargli somme che avrebbero dovuto poi essere da lui investite e che invece venivano introitate dallo stesso ricorrente, fino al fallimento dichiarato per l'appunto nel luglio 2001. La bancarotta era stata peraltro contestata anche in relazione al mancato rinvenimento di una vettura Mercedes condotta in locazione finanziaria.
La Corte di appello confermava l'impianto della sentenza di primo grado ma rilevava che al prevenuto spettava il riconoscimento della prescrizione calcolata secondo la più favorevole novella introdotta nel 2005 e quindi destinata ad operare, in base ai calcoli dei giudici e tenuto conto delle cause di sospensione, per i fatti di cui al capo B) commessi fino al 20 dicembre 2000. Infatti il nuovo regime comportava la esclusione della regola della decorrenza unificata per i fatti avvinti nel vincolo della continuazione. I giudici, confermata la configurazione del residuo reato di bancarotta, eliminavano quindi la pena corrispondente ai reati dichiarati prescritti, escludevano le attenuanti generiche concesse dal primo giudice e ritenute ingiustificate per effetto dell'appello incidentale del PG ed infine riducevano complessivamente la pena, portata alla misura di anni sette di reclusione.
Deduce il ricorrente:
1) la erronea applicazione dell'art. 159 c.p.. Infatti la Corte aveva calcolato la sospensione del termine di prescrizione nella misura di mesi 5 e gg 8 tenendo conto per intero della sospensione di udienza disposta, per motivi di salute dell'imputato, il 29 giugno 2005 fino al 25 novembre 2005 nonché di una richiesta difensiva successivamente avanza dalla difesa per ragioni di strategia processuale.
Invece, la nuova disciplina del computo della prescrizione, da ritenersi applicabile "in toto" e quindi anche nella parte riguardante le modalità di calcolo dei rinvii di udienza, imponeva che la causa di sospensione della prescrizione dovuta al rinvio per impedimento assoluto dell'imputato fosse valorizzata non per intero ma nei limiti di 60 giorni previsti dall'art. 159 c.p., comma 1, n. 3, cui dovevano aggiungersi i 5 giorni di impedimento certificati con documentazione medica. In conclusione la sospensione non poteva superare i 65 giorni, con la conseguenza che il diverso computo della sospensione effettuato dalla Corte (nella misura, sembrerebbe, di mesi 4 e gg 29 per la causa in questione) dovrebbe essere riveduto nella misura anzidetta ed il termine della prescrizione (7 anni e sei mesi, prorogato di soli 65 giorni) avrebbe dovuto essere ritenuto utilmente decorso in modo da "coprire" anche numerosi fatti commessi oltre il 20 dicembre 2000 e per la precisione i fatti di truffa contestati fino al 25 marzo 2001;
2) il vizio di motivazione.
La Corte aveva conteggiato, fra le cause di sospensione della prescrizione, anche il rinvio disposto il 25 novembre 2005, attribuendolo erroneamente ad un interesse strategico della difesa:
Si desumeva invece dalla lettura delle trascrizioni del verbale di udienza, a p. 133, che il rinvio era effettivamente stato richiesto dalla difesa per consultazioni col cliente ma La Corte lo aveva accordato ad horas, disponendo poi il rinvio per cause indipendenti Anche tale causa di sospensione era stata calcolata erroneamente. La difesa conclude rilevando che la richiesta di prescrizione era stata formulata sia con memoria difensiva che nella discussione dinanzi alla Corte. Ad ogni buon conto chiede che sia rilevata la prescrizione ormai maturata in relazione a tutte le fattispecie sub B).
3) il vizio di motivazione in ordine a tutti i reati contestati. La Corte aveva apoditticamente affermato la mala fede dell'imputato omettendo di indicare gli elementi probatori a sostegno del ragionamento. Essa aveva poi travisato i motivi di appello allorché vi aveva individuato parziali ammissioni sul comportamento fraudolento del prevenuto. I giudici non avevano infine tenuto conto che vi era prova in atti della inesistenza della premeditazione da parte del ME all'atto della raccolta dei risparmi, avendo egli agito anzi nell'interesse dei propri clienti per svariati anni. Ulteriore vizio di motivazione - relativo ai capi A) e C) era quello in cui era incorsa la Corte nell'escludere di potere analizzare il motivo di appello volto alla dimostrazione che il AG era stato dichiarato fallito solo come assicuratore e non anche come promotore finanziario.
La Corte non avrebbe potuto sottrarsi a tale accertamento neppure alla luce del recente intervento delle Sezioni unite in tema di rapporti fra la dichiarazione di fallimento nella sede propria e i poteri di accertamento del giudice penale in tema di bancarotta. Il ricorso è fondato nei termini che si indicheranno. È corretta e conforme alla giurisprudenza di questa Corte la interpretazione della difesa in merito alla operatività del nuova disciplina sulla prescrizione in regime transitorio. Quando, come nella specie, spetta all'imputato il più favorevole sistema di calcolo previsto dalla L. n. 251 del 2005 (dovuto al fatto che all'atto della entrata in vigore della legge, il processo a suo carico non era giunto alla sentenza di primo grado) la novella deve essergli applicata per intero, comprese quindi le innovazioni sul decorso in materia di reato continuato (come del resto riconosciuto dalla stessa Corte di appello) e la mutata disciplina in tema di computo delle cause di sospensione: cause tra le quali è annoverato l'impedimento dell'imputato come capace di determinare una sospensione del termine in esame per non più di sessanta giorni cui va aggiunta la durata dell'impedimento stesso. Il motivo è che la applicazione retroattiva della disciplina sulla prescrizione, da considerarsi lex mitior di natura e con effetti sostanziali perché incide sulla applicazione del trattamento sanzionatorio - quando come nella specie è da ritenersi ragionevole anche nel bilanciamento con l'interesse dello Stato alla attuazione della pretesa punitiva - è principio che opera, in favore dell'imputato, nella sua globalità, e quindi senza subire eccezioni per effetto di un eccentrico richiamo alla applicazione di principi (come quello tempus regit actum) che attengono alla materia processuale e che nella specie debbono ritenersi sopravanzati dalla detta natura della disciplina della prescrizione. Pertanto, anche se la sospensione di udienza, per l'impedimento dell'imputato, è stata disposta nel maggio 2005 e quindi nel vigore della previgente normativa in tema di computo delle cause di sospensione del termine prescrizionale, essa va calcolata, ai fini che ci occupano, secondo il disposto del nuovo testo dell'art. 159 c.p., innovato, al pari degli artt. 157 e 158 c.p. di cui è stata data applicazione al caso in esame, dalla L. n. 251 del 2005. La conseguenza è che il calcolo operato dalla Corte, sulla sospensione derivata da un impedimento dell'imputato per motivi di salute, è errato essendosi tenuto conto dell'intero arco del rinvio anziché di soli 65 giorni, computati come sopra indicato correttamente dal difensore.
La fondatezza di tale motivo di ricorso comporta che, anche a prescindere dalla analisi del secondo motivo sulla prescrizione, deve riconoscersi operatività alla causa di estinzione della prescrizione comunque abbondantemente maturata nelle more del ricorso in esame, in relazione all'intero capo B) e quindi oltre il termine individuato dalla Corte di appello nel dispositivo della sentenza impugnata - assenti ragioni evidenti di proscioglimento nel merito ex art. 129 c.p.p., come rilevato anche dal PG di udienza. Ne consegue anche la necessità di eliminazione della relativa pena di un anno di reclusione.
Ai fini della conferma o meno delle statuizioni penali e civili concernenti le residue imputazioni e comunque in base al disposto, quanto ai reati prescritti, dell'art. 578 c.p.p., deve poi rilevarsi quanto segue.
Il terzo motivo di impugnazione, riguardante un presunto vizio di motivazione afferente tutte le contestazioni, si articola in due parti, la prima delle quali configura un rilievo inammissibile. Inammissibile deve invero ritenersi la censura che consiste nella mera allegazione di circostanze di fatto sottoposte alla attenzione del giudice della legittimità per sollecitare, nella sostanza, la sostituzione dell'apprezzamento operato dal giudice del merito con quello, non previsto dall'ordinamento, della Cassazione. La Corte di merito ha operato una valutazione del tutto razionale quando ha posto in evidenza che il ME, introitando somme che i clienti elargivano a fronte della prospettazione di utilità e che invece non sono mai state (quanto meno nella loro assoluta maggioranza) utilizzate per effettuare le operazioni di investimento concordate con i clienti stessi, ha manifestato in maniera univoca che la condotta così posta in essere era assistita dal dolo del reato ex art. 640 c.p. e che l'acquisizione delle somme era il frutto di un consapevole e preordinato raggiro, a nulla rilevando che nel passato egli potesse essersi regolato diversamente nei confronti della propria clientela.
Non integra d'altra parte il lamentato vizio di motivazione il fatto che la Corte abbia espresso un ragionamento atto a trarre le conclusioni rispetto al materiale probatorio già acquisito e valutato in primo grado, dovendosi tenere conto che la sentenza di appello non deve ripercorrere necessariamente ognuna delle analisi del giudice di prime cure ma solo i punti della fattispecie che espressamente e motivatamente siano portati alla sua attenzione. Le statuizioni civili relative alla contestazione sub B) debbo quindi essere confermate.
Quanto infine alla ultima censura il motivo deve ritenersi infondato. Infatti se è condivisibile il rilievo formulato dalla difesa, secondo cui il reato di bancarotta fraudolenta si configura a tutela della massa dei creditori dell'imprenditore dichiarato fallito ed è quindi la sentenza dichiarativa di fallimento a costituire il titolo giudiziario di riferimento per la individuazione dei soggetti passivi, come tale soggetta alla cognizione del giudice del merito, è però anche vero che tale doglianza appare prospettata senza la specificazione dell'interesse ad essa sotteso.
Infatti, se l'interesse fosse quello di ottenere il riconoscimento della insussistenza di fatti penalmente rilevanti con riferimento alle condotte che riguardano clienti raggiunti in qualità di promotore finanziario, sarebbe da controbattere la superfluità del rilievo.
Per la costante giurisprudenza infatti, può formare oggetto di un reato fallimentare patrimoniale qualsiasi bene avocato al fallimento, legittimamente o no, senza cioè che rilevi la situazione di fatto o di diritto che lo concerne, come la provenienza da un'azione delittuosa dell'imprenditore fallito. Ciò che importa, infatti, è la avocazione del bene alla massa attiva e quindi la possibilità giuridico-materiale della sua vendita coattiva, ad incremento della liquidazione ed in vista del soddisfacimento dei creditori (Rv. 147725; vedi anche Rv. 229908; Rv. 151772; Rv. 175009; Rv. 245156;
Rv. 188680; Rv. 228863; Rv. 209270).
Ne consegue che la distinzione tra attività poste in essere dal ricorrente nella veste di amministratore prossimo al fallimento e nella veste di semplice intermediario finanziario non è apprezzabile ai fini che qui interessano, poiché anche le seconde, comunque ritenute rilevanti ai sensi dell'art. 640 c.p., hanno comportato la acquisizione di somme entrate nella massa attiva dell'imprenditore e destinate pertanto al soddisfacimento dei creditori, passibili in quanto tali di distrazione rilevante L. Fall., ex art. 216. In relazione alle ipotesi di bancarotta, dunque, il ricorso deve essere rigettato sia ai fini civili che penali.
La totale soccombenza del ricorrente, quanto agli effetti civili, comporta la sua condanna alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili, liquidate sulla base delle notule presentate dall'avv. Maranella e dall'avv. Bellodi, quest'ultima per la banca 121.
Quanto all'avv. Maranella è da specificare che lo stesso ha concluso- come da documentazione prodotta e come dichiarato a verbale- nell'interesse della parte civile Groupama assicurazioni spa, dopo che la Gan Italia spa, parte civile nel processo, ha mutato formalmente la propria denominazione sociale in quella Grupama assicurazioni spa, potendo assumere quindi quest'ultima la posizione della sua dante causa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato continuato sub B), anche in relazione ai fatti commessi dopo il 20 dicembre 2000 ed elimina la relativa pena di un anno di reclusione. Rigetta il ricorso nel resto, anche agli effetti civili, e condanna il ricorrente alle spese delle parti civili rappresentate dall'avv. Maranella, nella misura di Euro 2000, e di quella rappresentata dall'avv. Bellodi nella misura di Euro 2000. Accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2010