Cass. pen., sez. V, sentenza 16/02/2010, n. 12766
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Sentenza 16 febbraio 2010

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L'applicazione retroattiva della disciplina sulla prescrizione, introdotta con la legge n. 251 del 2005, è da considerare "lex mitior" - avente natura ed effetti sostanziali perché incidente sulla applicazione del trattamento sanzionatorio - che opera in favore dell'imputato nella sua globalità e, quindi, senza alcuna eccezione per effetto di principi, quale quello del "tempus regit actum" che, attenendo alla materia processuale, è sopravanzato dalla natura della disciplina della prescrizione. Ne consegue che, in tal caso, la causa di sospensione della prescrizione dovuta al rinvio dell'udienza per impedimento dell'imputato deve essere calcolata secondo il nuovo testo dell'art. 159 cod. pen., ancorché detto rinvio sia disposto nel vigore della previgente normativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 16/02/2010, n. 12766
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12766
    Data del deposito : 16 febbraio 2010

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