Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/11/2000, n. 11756
CASS
Sentenza 3 novembre 2000

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La condotta consistente nell'imbrattare o deturpare i muri di una abitazione con scritte a vernice è inquadrabile nella fattispecie criminosa prevista dall'art. 639 cod. pen. e non in quella di cui all'art. 635 cod. pen. (Danneggiamento), mancando un' immanenza, almeno relativa, degli effetti dannosi sul bene deteriorato, sempre che possa comunque ripristinarsi, senza particolari difficoltà, l'aspetto e il valore originario del bene medesimo. (Nella fattispecie la Corte, pur riconoscendo che la ripulitura dei muri dalle scritte aveva richiesto una ritinteggiatura completa, ha ritenuto tuttavia l'alterazione del bene solo temporanea e superficiale, per quanto costoso sia risultato l'intervento di restauro).

Commentari3

  • 1Corte costituzionale
    https://www.eius.it/articoli/

  • 2La Corte costituzionale sulla perdurante rilevanza penale dei fatti
    Francesco Lazzeri · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Per leggere il testo della sentenza, clicca qui. 1. Con sentenza 102/2018 la Corte costituzionale dichiara inammissibili due questioni di legittimità costituzionale sollevate dai Tribunali di Milano e Aosta in relazione al regime sanzionatorio previsto dall'art. 639 c.p. («deturpamento o imbrattamento di cose altrui») per i fatti in esso tipizzati, tra cui nella prassi viene ricondotto consuetamente il fenomeno dei c.d. writer o “graffitari”. I giudici a quibus, con ordinanze di tenore analogo (ma, si vedrà, non identico), denunciavano la violazione dell'art. 3 Cost. per l'irragionevole disparità di trattamento rispetto alla disciplina cui soggiacciono i più gravi fatti di danneggiamento …

     Leggi di più…

  • 3Corte costituzionale
    https://www.eius.it/articoli/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/11/2000, n. 11756
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11756
Data del deposito : 3 novembre 2000

Testo completo