Sentenza 3 novembre 2000
Massime • 1
La condotta consistente nell'imbrattare o deturpare i muri di una abitazione con scritte a vernice è inquadrabile nella fattispecie criminosa prevista dall'art. 639 cod. pen. e non in quella di cui all'art. 635 cod. pen. (Danneggiamento), mancando un' immanenza, almeno relativa, degli effetti dannosi sul bene deteriorato, sempre che possa comunque ripristinarsi, senza particolari difficoltà, l'aspetto e il valore originario del bene medesimo. (Nella fattispecie la Corte, pur riconoscendo che la ripulitura dei muri dalle scritte aveva richiesto una ritinteggiatura completa, ha ritenuto tuttavia l'alterazione del bene solo temporanea e superficiale, per quanto costoso sia risultato l'intervento di restauro).
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Per leggere il testo della sentenza, clicca qui. 1. Con sentenza 102/2018 la Corte costituzionale dichiara inammissibili due questioni di legittimità costituzionale sollevate dai Tribunali di Milano e Aosta in relazione al regime sanzionatorio previsto dall'art. 639 c.p. («deturpamento o imbrattamento di cose altrui») per i fatti in esso tipizzati, tra cui nella prassi viene ricondotto consuetamente il fenomeno dei c.d. writer o “graffitari”. I giudici a quibus, con ordinanze di tenore analogo (ma, si vedrà, non identico), denunciavano la violazione dell'art. 3 Cost. per l'irragionevole disparità di trattamento rispetto alla disciplina cui soggiacciono i più gravi fatti di danneggiamento …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/11/2000, n. 11756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11756 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dai Signori: Udienza pubblica
Dott. LUIGI D'ASARO Presidente del 03/11/2000
1. Dott. GIANGIULIO AMBROSINI Consigliere SENTENZA
2. Dott. ILARIO S. MARTELLA Consigliere N. 1709
3. Dott. STEFANO MONACI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIOVANNI CONTI Consigliere N. 22523/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL MO, n. a Catanzaro, l'8.3.1959
avverso la sentenza in data 28 febbraio 2000 della Corte di appello di Firenze Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Giuseppe Antonio Veneziano, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
Fatto
Con sentenza in data 28 febbraio 2000, la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza in data 27 giugno 1998 del Pretore di Firenze, appellata da AL MO, con la quale il medesimo veniva condannato alla pena complessiva di mesi otto di reclusione e lire 1 milione di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile SC CA, quale responsabile di vari reati di ingiuria, minaccia, molestia, violazione di domicilio, falso in assegno, lesioni volontarie, danneggiamento, violazione degli obblighi di assistenza familiare, tentata violenza privata, percosse, unificati dalla continuazione (ultimo fatto commesso in Firenze in data 13 aprile 1996 e, quanto al reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, fino alla data della sentenza di primo grado).
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando:
1) la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di falso in assegno e la inosservanza della legge processuale per omessa motivazione su un punto decisivo dei motivi di appello;
e ciò in quanto i giudici di merito avrebbero dato esclusivo credito alle dichiarazioni della persona offesa SC CA disattendendo ingiustificatamente la tesi difensiva, secondo cui l'alterazione della data di emissione dell'assegno era stata apportata dall'imputato d'accordo con la emittente SC;
2) la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di danneggiamento dei pneumatici della auto di proprietà della famiglia SC e la inosservanza dell'art. 192 comma 2 C.P.P., essendo il convincimento espresso dai giudici di merito circa l'addebitabilità del fatto all'imputato frutto di mere illazioni;
3) la inosservanza degli artt. 192 comma 2 c.p.p., 635 e 639 C.P. in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di danneggiamento dell'abitazione di Cinquale della famiglia SC mediante imbrattamento delle mura, in quanto il convincimento dei giudici, oltre che non fondato su concreti indizi circa l'addebitabilità del fatto all'imputato, è comunque inficiato da un errore di diritto, essendo nella condotta addebitata ravvisabile al più la fattispecie di cui all'art. 639 c.p. e non quella di danneggiamento di cui all'art. 635 c.p.;
4) la manifesta illogicità della motivazione e la violazione dell'art. 599 commi primo e secondo c.p. in ordine alla ritenuta sussistenza delle ingiurie in danno della SC, non essendosi tratte le dovute conseguenze dal fatto pacifico della reciprocità delle ingiurie e dallo stato emotivo in cui versava l'Albano, convinto di essere vittima di vessazioni, situazioni entrambi rilevanti ai fini delle cause di non punibilità previste rispettivamente dai commi primo e secondo dell'art. 599 c.p.;
5) difetto di motivazione e violazione degli artt. 597 c.p.p. e 133 c.p. in punto di determinazione della pena, in quanto circa la determinazione della pena base per il reato più grave, vicina alla metà della forbice edittale, pur dandosi atto del contegno confessorio dell'imputato, ci si è limitati a un apodittico richiamo alla gravità dei fatti;
circa l'aumento per la continuazione, non si è tenuto conto della natura bagatellare della quasi totalità delle imputazioni;
e infine, quanto alla omessa concessione delle attenuanti generiche si è omesso di valutare favorevolmente il leale comportamento processuale dell'imputato, che ha ammesso la sua responsabilità per parte dei fatti addebitatigli.
Diritto
Parte dei motivi di ricorso sono manifestamente infondati o per altri versi inammissibili.
Giova premettere che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione di merito ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. un., u.p. 30 aprile 1997, Dessimone). Ciò, in altri termini, implica che alla Corte di cassazione è normativamente precluso il potere non solo di sovrapporre una propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta dai giudici di merito, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia impugnata mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sostiene ed eventuali altri modelli di ragionamento privilegiati dal ricorrente, e ciò in quanto il controllo di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sè considerata, ancorché i parametri valutativi da essa indicati siano ipoteticamente sostituibili con altri (Sez. un., u.p. 31 maggio 2000, Jakani).
Ora nel caso in esame, con riferimento a tutti i capi o punti investiti dal primo, secondo, quarto e quinto motivo di ricorso, la motivazione espressa dai giudici di merito appare del tutto adeguata e immune da vizi logici o giuridici, sicché essa risulta incensurabile in questa sede.
In particolare, quanto al primo motivo, deve osservarsi che, a prescindere dalle ineccepibili considerazioni svolte nella sentenza impugnata sulla inattendibilità della tesi difensiva circa il consenso che SC CA, emittente dell'assegno, avrebbe dato alla correzione della data portata dal titolo ad opera dell'Albano, è comunque decisiva, in linea di diritto, la considerazione che il reato di falso in titoli di credito, pur coinvolgendo aspetti patrimoniali, ha come oggettività giuridica la tutela della pubblica fede, sicché nessuna efficacia esimente può essere attribuita al consenso dell'emittente alla alterazione delle scritture in esso apposte (cfr., tra le altre, Sez. V, u.p. 9 dicembre 1981, Moretti). E, con riferimento specifico alla alterazione della data di emissione, non può non riconfermarsi che per effetto di essa il titolo viene comunque ad esprimere un fatto diverso da quello derivante dal suo tenore originario (Sez. V, u.p. 10 dicembre 1981, Rendina).
Quanto al secondo motivo, non merita alcuna censura la deduzione dei giudici di merito, secondo cui il danneggiamento degli pneumatici delle autovetture di vari componenti della famiglia SC doveva ritenersi essere stato opera dell'imputato, tenuto conto del fatto che l'azione vandalica fu posta in essere a breve distanza temporale dalle gravi ingiurie e minacce indirizzate dall'Albano a SC CA e GA DA e del fatto che in quella occasione vennero tagliati tredici dei sedici pneumatici delle quattro auto in disponibilità della famiglia, parcheggiate in luoghi diversi, senza che nessuna altra auto nei paraggi venisse toccata, il che dimostrava che l'autore del fatto doveva necessariamente essere una persona che ben conosceva la famiglia SC.
Anche il quarto motivo non può trovare accoglimento. La Corte di merito, rispondendo alle censure dell'appellante ha motivatamente respinto sia la tesi della reciprocità delle ingiurie sia quella della reazione ab irato rispetto al fatto ingiusto altrui, osservando, quanto alla prima, che l'assunto della reciprocità delle accuse non era stato in alcun modo accertato, essendosi l'imputato limitato al riguardo a fare riferimento a una presunta massima di esperienza ("così normalmente si svolgono i litigi tra i coniugi") e, quanto alla seconda che per entrambi gli episodi (del 10 febbraio 1995 e del 13 aprile 1996) non erano ravvisabili "fatti ingiusti" addebitabili alla persona offesa, che anzi si trovava in grave difficoltà economica a causa della inosservanza da parte dell'imputato dell'obbligo di versare l'assegno di mantenimento per il figlio.
Relativamente, poi, alle censure concernenti il trattamento sanzionatorio e il diniego delle attenuanti generiche, la Corte di appello ha osservato, in primo luogo, che la pena base per il reato di cui all'art. 570 c.p. (mesi cinque di reclusione e lire 800.000 di multa), sia pur tenendo conto della sostanziale confessione dell'imputato, doveva ritenersi adeguata alla gravità del fatto, in considerazione del lungo periodo di tempo durante il quale l'Albano aveva privato i congiunti dei mezzi di sussistenza, omettendo, dal novembre 1993, fino alla sentenza di primo grado (27 giugno 1998), di corrispondere l'assegno di lire 550.000 fissato dal Presidente del Tribunale di Firenze, malgrado le floride condizioni economiche sue e della sua famiglia di origine, il tutto a fronte delle precarie risorse reddituali in cui versava la moglie. Quanto, poi, al diniego delle attenuanti generiche, esso è stato motivato con riferimento alla ostinazione con la quale l'Albano ha mantenuto la sua condotta antigiuridica pur dopo la sentenza di condanna in primo grado, risultando che almeno fino al giorno 1^ dicembre 1999 egli non aveva ancora provveduto a versare l'assegno di mantenimento. Avendo i giudici di merito espresso adeguatamente e senza vizi logici i criteri impiegati per le determinazioni relative a tali punti, anche queste censure non possono trovare accoglimento in sede di legittimità. In particolare, deve osservarsi che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di merito, pur dando atto del contegno processuale dell'imputato, parzialmente ammissivo delle proprie responsabilità, nonché della sua incensuratezza, hanno ritenuto, con valutazione insindacabile, prevalenti i dati obbiettivi connessi alla consistenza della condotta criminosa. Parzialmente fondato è, invece, il terzo motivo di ricorso. Non merita censure la motivazione con la quale la Corte di appello ha ritenuto provato che le scritte offensive sui muri della casa di Cinquale della famiglia SC fossero da attribuire all'imputato, e ciò sia in relazione all'epoca in cui il fatto venne commesso (marzo 1995), caratterizzato da una particolare tensione tra i coniugi, sia per la presenza di simboli nazisti, ritenuti non irragionevolmente allusivi all'atteggiamento "razzistico" che la famiglia SC aveva assunto verso il meridionale Albano, a dire di quest'ultimo.
Tuttavia, come rilevato dal ricorrente, il fatto va inquadrato nella fattispecie di cui all'art. 639 c.p. e non in quella di danneggiamento ex art. 635 c.p. Va infatti ribadito che il delitto preveduto dall'art. 639 C.P., come si ricava dalla clausola di salvezza contenuta nell'incipit di tale disposizione ("fuori dei casi preveduti dall'articolo 635") integra una specie attenuata di danneggiamento, costituito dallo specifico fatto di "deturpare" o "imbrattare" cose altrui, senza che ne derivi alcuno degli effetti indicati nell'art. 635 C.P. (conseguenti all'azione di "distruggere", "disperdere", "deteriorare" o "rendere, in tutto o in parte, inservibili" le cose altrui). Ora, il deturpare con scritte a vernice i muri di un'abitazione non è inquadrabile in alcuna delle condotte menzionate dall'art. 635 c.p. e in particolare non può considerarsi un "deterioramento", concetto che implica l'idea della immanenza, almeno relativa, degli effetti dannosi, a differenza di quelli prodotti dal "deturpare" o dall'"imbrattare", in quanto questi possano essere rimossi senza particolari difficoltà in modo da ripristinare la cosa nel suo aspetto e nel suo valore originario (cfr. Cass., sez. I, 22 marzo 1989, Tortiglioni;
Cass., sez. VI, 13 ottobre 1982, Casamenti). Nella sentenza impugnata si osserva che le scritte incriminate erano di tali dimensione e quantità da rendere necessaria una completa ritinteggiatura della casa. Ma una simile osservazione, se ha rilievo per l'aspetto economico, non muta la sostanza degli effetti prodotti dall'attività criminosa, che non hanno comportato una alterazione definitiva (o anche solo una alterazione che si prolunghi per un tempo notevole la cui durata non dipenda dall'inerzia dell'interessato), ma solo temporanea e superficiale, dell'aspetto dell'immobile.
Va inoltre considerato che il reato di cui all'art. 660 si è prescritto il 13 ottobre 2000, alla scadenza del termine massimo di quattro anni e sei mesi (ex art. 157 n. 5 e 160 ultimo comma c.p.) previsto, in ragione del trattamento sanzionatorio, per tale contravvenzione;
termine che ha cominciato a decorrere, ex art. 158 c.p., dal 13 aprile 1996, giorno in cui è cessata la continuazione ravvisata dai giudici di merito fra i vari fatti criminosi di cui l'imputato è stato riconosciuto colpevole. Si impone dunque l'annullamento senza rinvio in parte qua della sentenza impugnata, stante la suddetta causa di estinzione del reato, che deve essere rilevata da questa Corte, ex art. 129 c.p.p. pur in mancanza di specifico motivo di gravame, atteso che comunque il capo relativo alla suddetta contravvenzione è stato investito dalle doglianze in punto di trattamento sanzionatorio, sia pure formulate con riferimento alla globalità di esso (cfr. Sez. un., u.p. 19 gennaio 2000, Tuzzolino).
A seguito della duplice causa di annullamento (derubricazione del reato di cui all'art. 635 c.p. in quello di cui all'art. 639 c.p.; estinzione della contravvenzione di cui all'art. 660 c.p.), il giudice del rinvio, da individuare in altra sezione della Corte di appello di Firenze, dovrà procedere alla nuova determinazione della pena.
P.Q.M.
Annulla la impugnata sentenza limitatamente alla contravvenzione di cui all'art. 660 c.p. perché estinta per prescrizione nonché al reato di cui all'art. 635 c.p. qualificato il fatto ex art. 639 c.p. Rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per la rideterminazione della pena.
Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2000