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Sentenza 13 dicembre 2023
Sentenza 13 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/12/2023, n. 49483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49483 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: DI CO EP nato a [...] il [...] ND IP nato a [...] il [...] NO RA nato a [...] il [...] LO CO EP nato a [...] il [...] IR AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO, che ha concluso nel senso dell'inammissibilità dei ricorsi;
udito l'avvocato TURRISI ANTONIO per IR e, in forza di delega dell'avv. RIZZUTI GIOVANNI, per DI CO, che ha insistito nell'accoglimento dei ricorsi;
udito l'avv. RUBINO MICHELE, per LO CO EP, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
udito l'avv. INZERILLO EP, per NO e, con delega dell'avv. PANCI MAURILIO, per ND, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 49483 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: ANTEZZA FABIO Data Udienza: 26/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Palermo, con il provvedimento indicato in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la responsabilità di SE Di AN, IL AN (a eccezione del capo 5), GE AN, SE Lo CO e DR RG per importazioni dalla Spagna di hashish e marijuana, confermando altresì, per quanto ancora rileva in questa sede, la sussistenza delle circostanze aggravanti di cui agli artt. 73, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, e 61-bis cod. pen., ritenute però, insieme alle considerate recidive, equivalenti alle circostanze attenuanti generiche. 2. Avverso la sentenza d'appello sono stati proposti distinti ricorsi negli interessi dei citati imputati, con articolazione dei motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Circa la posizione di GE AN, SE lo CO e DR RG si deducono vizio cumulativo di motivazione nonché violazione di legge (art. 61-bis cod. pen.) in merito alle questioni di cui ai motivi d'appello sindacanti la configurabilità dell'aggravante della transnazionalità, con riferimento a tutti i capi d'imputazione, in quanto argomentata dalla mera condotta tenuta all'estero (in Spagna) da taluni correi, peraltro, nonostante l'assoluzione (sin dal primo grado) per le ascritte fattispecie ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. La Corte territoriale, in particolare, si sarebbe limitata alla mera enfatizzazione dell'aspetto per cui alcuni degli autori dell'importazione avrebbero agito dall'estero. Così motivando sarebbe stato sostanzialmente violato il principio per cui la circostanza in oggetto non sarebbe ravvisabile sulla base esclusivamente d'una espansione dell'attività criminosa in territorio estero, occorrendo che la commissione del reato sia stata determinata o anche solo agevolata, in tutto o in parte, dall'apporto di un gruppo criminale organizzato, distinto da quello cui è riferibile il reato, impegnato in attività illecite in più di uno stato (RG sindaca anche la sussistenza dell'elemento soggettivo in merito alla detta circostanza). 2.2. Nell'interesse di SE Di AN è stato proposto ricorso fondato su cinque motivi. 2.2.1. Con il primo motivo si deduce l'omessa motivazione e comunque il vizio cumulativo di motivazione in merito alla ritenuta responsabilità dell'imputato con riferimento alle fattispecie ascritte. La Corte territoriale avrebbe fatto un mero rinvio per relationem agli esiti delle intercettazioni oltre che ritenuto la confessione di Di AN, comunque 2 di per sé inidonea a sostenere l'accusa, tale da rilevare con riferimento a tutti i reati ascrittigli, nonostante la stessa avesse avuto riguardo, a dire del ricorrente, ai soli reati commessi fino al decesso di suo padre/ avvenuto il 10 dicembre 2018, con esclusione quindi dei capi 14 e 15, a cui l'imputato, per sua stessa ammissione, avrebbe fornito aiuto economico proprio mediante la spedizione dello stupefacente dalla Spagna. 2.2.2. Con il secondo motivo si ripropongono, sostanzialmente, le censure mosse dagli altri imputati in merito alla configurabilità dell'aggravante della transnazionalità; con la terza censura, si deduce l'omessa motivazione in merito all'operato aumento per la recidiva e, infine, con i motivi quarto e quinto, si prospetta l'omessa motivazione, rispettivamente, in merito alla dedotta eccessività della pena determinata per il reato ritenuto più grave (capo 10) e in ordine agli aumenti per la continuazione con le altre fattispecie (capi 11, 12, 13 e 14). 2.3. Nell'interesse di IL AN è stato proposto ricorso fondato su quattro motivi. 2.3.1. Con i primi due motivi si deducono, oltre che l'omessa motivazione, vizio cumulativo di motivazione in merito alla ritenuta responsabilità per i reati di cui ai capi 1 e 2, in quanto motivata in ragione degli esiti delle intercettazioni e della confessione dell'imputato ma in assenza di riscontri emergenti da sequestri, nonostante la natura di reati di pericolo ip concreto di quelli di cui in rubrica. 2.3.2. Con il quarto motivo si ripropongono, sostanzialmente, le censure mosse dagli altri imputati in merito alla configurabilità dell'aggravante della transnazionalità che, comunque, «ingloba in sé» la ritenuta circostanza aggravante di cui all'art. 73, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, con conseguente applicabilità dell'art. 68 cod. proc pen., come sostenuto dal ricorrente con il terzo motivo di ricorso. 3. Le parti hanno discusso e concluso nei termini di cui in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Merita accoglimento, nei termini di seguito specificati, la sola censura, mossa da tutti i ricorrenti, in ordine alla configurabilità dell'aggravante della transnazionalità. Sono invece infondate le altre doglianze dedotte da SE Di AN e da IL AN, le cui trattazioni sono logicamente prioritarie, anche al netto dell'inammissibile tentativo di sostituire proprie valutazioni a quelle dei giudici di 3 merito, anche di natura probatoria e inerenti alla lettura degli esiti delle intercettazioni 2. Circa le posizioni di SE di AN e IL AN, gli unici imputati che articolano censure in merito all'accertamento dei fatti storici, occorre ribadire che ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. «doppia conforme» quando, come nella specie, la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (si vedano in merito, ex plurimis: Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/17/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; in termini più generali, in merito alla legittimità della motivazione per relationem, Sez. U, 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664). 2.1. Orbene, pur se sul punto succinta, la motivazione della sentenza impugnata, proprio saldandosi con quella di primo grado, in considerazione altresì di motivi d'appello prospettanti circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella decisione impugnata, valorizza le dichiarazioni auto ed etero- accusatorie rese dagli imputati, su cui si diffondono i giudici di merito, riscontrate oltre che da eseguiti sequestri di sostanze stupefacenti, in dette occasioni sottoposte ad analisi, come per i capi 3, contestato a AN, e per i capi 13, 14 e 15, contestati a Di AN, anche lette con la lente di arresti eseguiti a riscontro e di altri innumerevoli elementi probatori. Il riferimento è, in particolare, a quelli emergenti dalle conversazioni captate, minuziosamente evidenziati dal giudice di primo grado e a cui rinvia la Corte d'appello per i riportati contenuti, tali sostanzialmente da «fotografare» le importazioni, i partecipi e modalità organizzative, con riferimento anche alle condotte tenute da IL AN e SE Di AN e, da quest'ultimo, protrattesi dopo il decesso del proprio genitore. 2.2. Premesso quanto innanzi, quanto alla posizione di SE Di AN e alle doglianze di cui al primo motivo di ricorso, i giudici di merito hanno ritenuto accertate le importazioni in Italia, dalla Spagna, di sei partite di hashish (di cui ai capi 10, 11, 12, 13 e 14) compiute dall'imputato in concorso con DR RG (tratto in arresto in flagranza del reato ascritto al capo 15) e, limitatamente agli addebiti ascritti ai capi 10) e 11), in concorso anche con ER Di AN, padre del citato IO (deceduto il 10 dicembre 2018). 4 2.2.1. Il giudice di primo grado, dopo aver ricostruito le fattispecie e le specifiche condotte di SE Di AN, sulla base degli analizzati esiti delle conversazioni captate e dei riscontri costituiti dai sequestri, ha ritenuto il quadro probatorio ulteriormente cristallizzatosi nel senso della responsabilità del ricorrente in ragione delle dichiarazioni confessorie rese tanto dallo stesso, circa la sua attività di spedizione dello stupefacente dalla Spagna, quanto da DR RG, riscontrate a vicenda oltre che dagli esiti delle indagini tecniche. Già la sentenza di primo grado sostanzialmente considera e confuta la tesi difensiva, riproposta in appello e ivi decisa con sentenza sul punto aggredita dal ricorrente, per cui SE Di AN avrebbe ammesso solo gli addebiti commessi prima del decesso del genitore e non anche quelli contestati con riferimento a epoca successiva, cioè non anche le importazioni ascritte ai capi 14 e 15. Il giudice di primo grado sul punto, ritenendo non veritiero quanto addotto dall'imputato circa l'aver tenuto le condotte contestate per pagare il funerale del proprio padre, chiarisce difatti che si è trattato di condotte tenute dall'attuale ricorrente in tempo sia antecedente al 1° dicembre 2018, data del decesso di ER Di AN, sia in epoca ampiamente successiva. Sull'apparato motivazionale di cui innanzi si innesta quello di secondo grado. La Corte territoriale muove dal tenore delle conversazioni captate anche successivamente al decesso di ER Di AN, fedelmente riprodotte nella sentenza di primo grado e caratterizzate da linguaggio ritenuto non criptico ma esplicito, oltre che delle dichiarazioni auto ed etero-accusatorie rese da SE Di AN e DR RG, riscontrate vicendevolmente oltre che dagli esiti delle dette indagini tecniche. Ne consegue, dunque, la percepibilità dell'iter logico-giuridico sotteso alla ritenuta responsabilità del ricorrente con riferimento a tutte le fattispecie, che si fonda sugli esiti delle captate conversazioni e comunicazioni/ oltre che sulle dichiarazioni sostanzialmente convergenti rese dai due correi e lette alla luce dei dati emergenti dagli esiti delle indagini tecniche, sia antecedenti che successive al decesso del padre di SE Di AN. 2.2.2. Parimenti dicasi con riferimento alle censure mosse da Di AN, con i motivi terzo e quarto, circa la commisurazione giudiziale della pena, tanto in generale quanto in ordine alla ritenuta recidiva. Il riferimento è alla diffusa e minuziosa motivazione del giudice di primo grado (pag. 93 e 94), che esclude la qualificazione dell'accertata recidiva come te,ssere-leiterata ma evidenzia l'apprezzamento dei precedenti penali in termini di «grave» «capacità criminale» del reo. Su tale apparato motivazionale, in considerazione altresì di motivi d'appello prospettanti circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella decisione 5 impugnata, sostanzialmente poggia la commisurazione giudiziale della pena in sede d'appello, effettuata (pag. 19) all'esito della ritenuta sussistenza delle circostanze attenuanti generiche e dell'operato bilanciamento, in termini di equivalenza, con l'applicata recidiva. 2.3. Inconferenti sono anche le doglianze sulle quali si fondano i primi due motivi del ricorso proposto nell'interesse di IL AN, deducenti l'omessa motivazione e comunque il vizio cumulativo dell'apparato argomentativo sotteso alla ritenuta responsabilità per i reati di cui ai capi 1 e 2 (con esclusione, dunque, di censure in merito all'accertamento di responsabilità circa i capi 3 e 4). I giudici di merito, invero, con motivazione tutt'altro che omessa oltre che coerente e non manifestamente illogica, muovono dagli innumerevoli elementi emergenti delle conversazioni captate, in merito alla cui valutazione il ricorrente neanche deduce vizi della sentenza impugnata. Gli elementi probatori emergenti dalle dette indagini tecniche, peraltro, sono stati valutati con la lente degli esiti dei servizi di polizia giudiziaria eseguiti a riscontro, conducenti anche al sequestro dello stupefacente ascritto con il capo 3, ulteriore chiave di lettura del conversato, e all'accertamento degli spostamenti dell'imputato dall'Italia a Barcellona per le importazioni di stupefacente, riscontranti, peraltro, le dichiarazioni confessorie rese dal IL AN. 3. Come innanzi anticipato, è invece fondata, per le seguenti assorbenti considerazioni, la censura, comune a tutti i ricorrenti, con la quale si deducono violazione di legge (art. 61-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in merito alla ritenuta configurabilità dell'aggravante della transnazionalità con riferimento alle accertate importazioni. 3.1. Deve effettivamente rilevarsi che la Corte territoriale, peraltro neanche motivando in ordine all'esistenza oggettiva del «gruppo organizzato» (in merito alla quale, per una sintesi della giurisprudenza, si veda, tra le più recenti, Sez. 2, n. 11957 del 27/01/2023, Valeriani, Rv. 284445), erroneamente, argomenta la sussistenza dell'aggravante in oggetto dalla mera circostanza per cui per le importazioni taluni concorrenti abbiano operarop all'estero, laddove, invece, ai sensi dell'art. 61-bis cod. pen. è necessario l'apporto causale di un «gruppo criminale organizzato», impegnato in attività criminali in più Stati. 3.2. Come ribadito in fattispecie sostanzialmente sovrapponibile alla presente da Sez. 4, n. 49411 del 26/10/2022, Troplini, in motivazione, è quindi necessario, ai fini della configurabilità della circostanza in esame, che alla commissione del reato oggetto di aggravamento abbia dato il suo contributo causale (esterno) un gruppo dedito ad attività criminali a livello internazionale, 6 President/e non essendo sufficiente la mera operatività all'estero di uno o più concorrenti nel reato (in merito alla c.d. aggravante della transnazionalità si vedano altresì, ex plurimis: Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Adami, Rv. 255034, e Sez. 3, n. 23896 del 19/06/2016, Gonzales, Rv. 267440, con riferimento al previgente art. 4 della I. n. 146 del 2006, nonché, tra le più recenti, Sez. 3, n. 10116 del 24/11/2020, dep. 2021, Ausili, Rv. 281481). 4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con riferimento a tutti i ricorrenti e limitatamente all'aggravante di cui all'art. 61-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d'appello di Palermo, e devono essere rigettati nel resto i ricorsi di IL AN e di SE Di AN, con conseguente dichiarazione d'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità di tutti gli imputati ex art. 624 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 61-bis c.p. e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. Rigetta nel resto i ricorsi di AN IL e di Di AN SE. Dichiara l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità di tutti gli imputati. Così deciso il 26 settembre 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO, che ha concluso nel senso dell'inammissibilità dei ricorsi;
udito l'avvocato TURRISI ANTONIO per IR e, in forza di delega dell'avv. RIZZUTI GIOVANNI, per DI CO, che ha insistito nell'accoglimento dei ricorsi;
udito l'avv. RUBINO MICHELE, per LO CO EP, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
udito l'avv. INZERILLO EP, per NO e, con delega dell'avv. PANCI MAURILIO, per ND, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 49483 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: ANTEZZA FABIO Data Udienza: 26/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Palermo, con il provvedimento indicato in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la responsabilità di SE Di AN, IL AN (a eccezione del capo 5), GE AN, SE Lo CO e DR RG per importazioni dalla Spagna di hashish e marijuana, confermando altresì, per quanto ancora rileva in questa sede, la sussistenza delle circostanze aggravanti di cui agli artt. 73, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, e 61-bis cod. pen., ritenute però, insieme alle considerate recidive, equivalenti alle circostanze attenuanti generiche. 2. Avverso la sentenza d'appello sono stati proposti distinti ricorsi negli interessi dei citati imputati, con articolazione dei motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Circa la posizione di GE AN, SE lo CO e DR RG si deducono vizio cumulativo di motivazione nonché violazione di legge (art. 61-bis cod. pen.) in merito alle questioni di cui ai motivi d'appello sindacanti la configurabilità dell'aggravante della transnazionalità, con riferimento a tutti i capi d'imputazione, in quanto argomentata dalla mera condotta tenuta all'estero (in Spagna) da taluni correi, peraltro, nonostante l'assoluzione (sin dal primo grado) per le ascritte fattispecie ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. La Corte territoriale, in particolare, si sarebbe limitata alla mera enfatizzazione dell'aspetto per cui alcuni degli autori dell'importazione avrebbero agito dall'estero. Così motivando sarebbe stato sostanzialmente violato il principio per cui la circostanza in oggetto non sarebbe ravvisabile sulla base esclusivamente d'una espansione dell'attività criminosa in territorio estero, occorrendo che la commissione del reato sia stata determinata o anche solo agevolata, in tutto o in parte, dall'apporto di un gruppo criminale organizzato, distinto da quello cui è riferibile il reato, impegnato in attività illecite in più di uno stato (RG sindaca anche la sussistenza dell'elemento soggettivo in merito alla detta circostanza). 2.2. Nell'interesse di SE Di AN è stato proposto ricorso fondato su cinque motivi. 2.2.1. Con il primo motivo si deduce l'omessa motivazione e comunque il vizio cumulativo di motivazione in merito alla ritenuta responsabilità dell'imputato con riferimento alle fattispecie ascritte. La Corte territoriale avrebbe fatto un mero rinvio per relationem agli esiti delle intercettazioni oltre che ritenuto la confessione di Di AN, comunque 2 di per sé inidonea a sostenere l'accusa, tale da rilevare con riferimento a tutti i reati ascrittigli, nonostante la stessa avesse avuto riguardo, a dire del ricorrente, ai soli reati commessi fino al decesso di suo padre/ avvenuto il 10 dicembre 2018, con esclusione quindi dei capi 14 e 15, a cui l'imputato, per sua stessa ammissione, avrebbe fornito aiuto economico proprio mediante la spedizione dello stupefacente dalla Spagna. 2.2.2. Con il secondo motivo si ripropongono, sostanzialmente, le censure mosse dagli altri imputati in merito alla configurabilità dell'aggravante della transnazionalità; con la terza censura, si deduce l'omessa motivazione in merito all'operato aumento per la recidiva e, infine, con i motivi quarto e quinto, si prospetta l'omessa motivazione, rispettivamente, in merito alla dedotta eccessività della pena determinata per il reato ritenuto più grave (capo 10) e in ordine agli aumenti per la continuazione con le altre fattispecie (capi 11, 12, 13 e 14). 2.3. Nell'interesse di IL AN è stato proposto ricorso fondato su quattro motivi. 2.3.1. Con i primi due motivi si deducono, oltre che l'omessa motivazione, vizio cumulativo di motivazione in merito alla ritenuta responsabilità per i reati di cui ai capi 1 e 2, in quanto motivata in ragione degli esiti delle intercettazioni e della confessione dell'imputato ma in assenza di riscontri emergenti da sequestri, nonostante la natura di reati di pericolo ip concreto di quelli di cui in rubrica. 2.3.2. Con il quarto motivo si ripropongono, sostanzialmente, le censure mosse dagli altri imputati in merito alla configurabilità dell'aggravante della transnazionalità che, comunque, «ingloba in sé» la ritenuta circostanza aggravante di cui all'art. 73, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, con conseguente applicabilità dell'art. 68 cod. proc pen., come sostenuto dal ricorrente con il terzo motivo di ricorso. 3. Le parti hanno discusso e concluso nei termini di cui in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Merita accoglimento, nei termini di seguito specificati, la sola censura, mossa da tutti i ricorrenti, in ordine alla configurabilità dell'aggravante della transnazionalità. Sono invece infondate le altre doglianze dedotte da SE Di AN e da IL AN, le cui trattazioni sono logicamente prioritarie, anche al netto dell'inammissibile tentativo di sostituire proprie valutazioni a quelle dei giudici di 3 merito, anche di natura probatoria e inerenti alla lettura degli esiti delle intercettazioni 2. Circa le posizioni di SE di AN e IL AN, gli unici imputati che articolano censure in merito all'accertamento dei fatti storici, occorre ribadire che ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. «doppia conforme» quando, come nella specie, la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (si vedano in merito, ex plurimis: Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/17/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; in termini più generali, in merito alla legittimità della motivazione per relationem, Sez. U, 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664). 2.1. Orbene, pur se sul punto succinta, la motivazione della sentenza impugnata, proprio saldandosi con quella di primo grado, in considerazione altresì di motivi d'appello prospettanti circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella decisione impugnata, valorizza le dichiarazioni auto ed etero- accusatorie rese dagli imputati, su cui si diffondono i giudici di merito, riscontrate oltre che da eseguiti sequestri di sostanze stupefacenti, in dette occasioni sottoposte ad analisi, come per i capi 3, contestato a AN, e per i capi 13, 14 e 15, contestati a Di AN, anche lette con la lente di arresti eseguiti a riscontro e di altri innumerevoli elementi probatori. Il riferimento è, in particolare, a quelli emergenti dalle conversazioni captate, minuziosamente evidenziati dal giudice di primo grado e a cui rinvia la Corte d'appello per i riportati contenuti, tali sostanzialmente da «fotografare» le importazioni, i partecipi e modalità organizzative, con riferimento anche alle condotte tenute da IL AN e SE Di AN e, da quest'ultimo, protrattesi dopo il decesso del proprio genitore. 2.2. Premesso quanto innanzi, quanto alla posizione di SE Di AN e alle doglianze di cui al primo motivo di ricorso, i giudici di merito hanno ritenuto accertate le importazioni in Italia, dalla Spagna, di sei partite di hashish (di cui ai capi 10, 11, 12, 13 e 14) compiute dall'imputato in concorso con DR RG (tratto in arresto in flagranza del reato ascritto al capo 15) e, limitatamente agli addebiti ascritti ai capi 10) e 11), in concorso anche con ER Di AN, padre del citato IO (deceduto il 10 dicembre 2018). 4 2.2.1. Il giudice di primo grado, dopo aver ricostruito le fattispecie e le specifiche condotte di SE Di AN, sulla base degli analizzati esiti delle conversazioni captate e dei riscontri costituiti dai sequestri, ha ritenuto il quadro probatorio ulteriormente cristallizzatosi nel senso della responsabilità del ricorrente in ragione delle dichiarazioni confessorie rese tanto dallo stesso, circa la sua attività di spedizione dello stupefacente dalla Spagna, quanto da DR RG, riscontrate a vicenda oltre che dagli esiti delle indagini tecniche. Già la sentenza di primo grado sostanzialmente considera e confuta la tesi difensiva, riproposta in appello e ivi decisa con sentenza sul punto aggredita dal ricorrente, per cui SE Di AN avrebbe ammesso solo gli addebiti commessi prima del decesso del genitore e non anche quelli contestati con riferimento a epoca successiva, cioè non anche le importazioni ascritte ai capi 14 e 15. Il giudice di primo grado sul punto, ritenendo non veritiero quanto addotto dall'imputato circa l'aver tenuto le condotte contestate per pagare il funerale del proprio padre, chiarisce difatti che si è trattato di condotte tenute dall'attuale ricorrente in tempo sia antecedente al 1° dicembre 2018, data del decesso di ER Di AN, sia in epoca ampiamente successiva. Sull'apparato motivazionale di cui innanzi si innesta quello di secondo grado. La Corte territoriale muove dal tenore delle conversazioni captate anche successivamente al decesso di ER Di AN, fedelmente riprodotte nella sentenza di primo grado e caratterizzate da linguaggio ritenuto non criptico ma esplicito, oltre che delle dichiarazioni auto ed etero-accusatorie rese da SE Di AN e DR RG, riscontrate vicendevolmente oltre che dagli esiti delle dette indagini tecniche. Ne consegue, dunque, la percepibilità dell'iter logico-giuridico sotteso alla ritenuta responsabilità del ricorrente con riferimento a tutte le fattispecie, che si fonda sugli esiti delle captate conversazioni e comunicazioni/ oltre che sulle dichiarazioni sostanzialmente convergenti rese dai due correi e lette alla luce dei dati emergenti dagli esiti delle indagini tecniche, sia antecedenti che successive al decesso del padre di SE Di AN. 2.2.2. Parimenti dicasi con riferimento alle censure mosse da Di AN, con i motivi terzo e quarto, circa la commisurazione giudiziale della pena, tanto in generale quanto in ordine alla ritenuta recidiva. Il riferimento è alla diffusa e minuziosa motivazione del giudice di primo grado (pag. 93 e 94), che esclude la qualificazione dell'accertata recidiva come te,ssere-leiterata ma evidenzia l'apprezzamento dei precedenti penali in termini di «grave» «capacità criminale» del reo. Su tale apparato motivazionale, in considerazione altresì di motivi d'appello prospettanti circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella decisione 5 impugnata, sostanzialmente poggia la commisurazione giudiziale della pena in sede d'appello, effettuata (pag. 19) all'esito della ritenuta sussistenza delle circostanze attenuanti generiche e dell'operato bilanciamento, in termini di equivalenza, con l'applicata recidiva. 2.3. Inconferenti sono anche le doglianze sulle quali si fondano i primi due motivi del ricorso proposto nell'interesse di IL AN, deducenti l'omessa motivazione e comunque il vizio cumulativo dell'apparato argomentativo sotteso alla ritenuta responsabilità per i reati di cui ai capi 1 e 2 (con esclusione, dunque, di censure in merito all'accertamento di responsabilità circa i capi 3 e 4). I giudici di merito, invero, con motivazione tutt'altro che omessa oltre che coerente e non manifestamente illogica, muovono dagli innumerevoli elementi emergenti delle conversazioni captate, in merito alla cui valutazione il ricorrente neanche deduce vizi della sentenza impugnata. Gli elementi probatori emergenti dalle dette indagini tecniche, peraltro, sono stati valutati con la lente degli esiti dei servizi di polizia giudiziaria eseguiti a riscontro, conducenti anche al sequestro dello stupefacente ascritto con il capo 3, ulteriore chiave di lettura del conversato, e all'accertamento degli spostamenti dell'imputato dall'Italia a Barcellona per le importazioni di stupefacente, riscontranti, peraltro, le dichiarazioni confessorie rese dal IL AN. 3. Come innanzi anticipato, è invece fondata, per le seguenti assorbenti considerazioni, la censura, comune a tutti i ricorrenti, con la quale si deducono violazione di legge (art. 61-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in merito alla ritenuta configurabilità dell'aggravante della transnazionalità con riferimento alle accertate importazioni. 3.1. Deve effettivamente rilevarsi che la Corte territoriale, peraltro neanche motivando in ordine all'esistenza oggettiva del «gruppo organizzato» (in merito alla quale, per una sintesi della giurisprudenza, si veda, tra le più recenti, Sez. 2, n. 11957 del 27/01/2023, Valeriani, Rv. 284445), erroneamente, argomenta la sussistenza dell'aggravante in oggetto dalla mera circostanza per cui per le importazioni taluni concorrenti abbiano operarop all'estero, laddove, invece, ai sensi dell'art. 61-bis cod. pen. è necessario l'apporto causale di un «gruppo criminale organizzato», impegnato in attività criminali in più Stati. 3.2. Come ribadito in fattispecie sostanzialmente sovrapponibile alla presente da Sez. 4, n. 49411 del 26/10/2022, Troplini, in motivazione, è quindi necessario, ai fini della configurabilità della circostanza in esame, che alla commissione del reato oggetto di aggravamento abbia dato il suo contributo causale (esterno) un gruppo dedito ad attività criminali a livello internazionale, 6 President/e non essendo sufficiente la mera operatività all'estero di uno o più concorrenti nel reato (in merito alla c.d. aggravante della transnazionalità si vedano altresì, ex plurimis: Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Adami, Rv. 255034, e Sez. 3, n. 23896 del 19/06/2016, Gonzales, Rv. 267440, con riferimento al previgente art. 4 della I. n. 146 del 2006, nonché, tra le più recenti, Sez. 3, n. 10116 del 24/11/2020, dep. 2021, Ausili, Rv. 281481). 4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con riferimento a tutti i ricorrenti e limitatamente all'aggravante di cui all'art. 61-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d'appello di Palermo, e devono essere rigettati nel resto i ricorsi di IL AN e di SE Di AN, con conseguente dichiarazione d'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità di tutti gli imputati ex art. 624 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 61-bis c.p. e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. Rigetta nel resto i ricorsi di AN IL e di Di AN SE. Dichiara l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità di tutti gli imputati. Così deciso il 26 settembre 2023