Sentenza 5 maggio 2011
Massime • 2
L'esame volto ad accertare la capacità d'intendere e di volere del minore che abbia compiuto i quattordici anni e non ancora i diciotto va compiuto, da un lato, con stretto riferimento al reato commesso e, dall'altro, con immediatezza rispetto a quest'ultimo, incidendo inevitabilmente il decorso del tempo sul processo di maturazione della persona.
In tema di imputabilità del minore ultraquattordicenne, non è stabilita dalla legge alcuna presunzione, né di capacità né di incapacità, spettando all'accusa l'onere della prova della capacità, sia cognitiva che volitiva, dello stesso alla stregua di quanto previsto per tutti gli altri elementi del reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/05/2011, n. 33750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33750 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 05/05/2011
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 580
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - N. 45561/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI TORINO;
nei confronti di:
1) S.S. , N. IL (omesso) ;
avverso la sentenza n. 633/2007 GUP PRESSO TRIB.MINORI di TORINO, del 11/02/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/05/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Cedrangolo Oscar, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito il difensore avv. Lombardo Domenico, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso del PM;
RITENUTO IN FATTO
1. - Il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Torino, con sentenza deliberata l'11 febbraio 2010, ha dichiarato - ai sensi dell'art. 98 c.p.p., e su conforme richiesta del Pubblico Ministero - non luogo a procedere nei confronti di S.S. , imputato del reato di cui agli artt. 424 e 425 c.p.. Commesso in (omesso) , ed a lui contestato per aver distrutto, appiccando un incendio, masserizie ed arredamenti in tre locali in disuso di uno stabile di proprietà comunale, trattandosi di persona incapace d'intendere e di volere, evidenziando sul punto che l'imputato era "poco più che quindicenne all'epoca dei fatti" e che mancava la prova, non più acquisibile in sede dibattimentale ad una così grande distanza temporale dai fatti, della capacità d'intendere e di volere, "in particolare sotto il profilo della violazione, essendo il disvalore del fatto immediatamente percepibile".
2. - Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica di Torino, deducendone l'illegittimità per violazione di legge e vizio di motivazione, evidenziando al riguardo che la declaratoria della incapacità d'intendere e di volere del S. non era stata ricollegata dal giudice di merito ad alcuna specifica evidenza, non risultando indicata nella sentenza impugnata alcuna circostanza, relativa alle condizioni socio-ambientali, familiari, al grado di istruzione, di educazione, alla natura del reato, ovvero legata al comportamento processuale del minore, idonea a far presumere una immaturità dello stesso, rappresentando, in particolare, proprio l'immediata percepibilità del disvalore del fatto un dato sintomatico da cui fondatamente desumere l'imputabilità del minore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata, seppur concisamente motivata, resiste a tutte le censure mosse dal ricorrente, conformandosi la decisione del giudice di merito a principi di diritto pienamente condivisibili. Al riguardo non è superfluo evidenziare, in primo luogo, che per quanto riguarda il reato commesso da minore tra 14 e 18 anni, affinché il comportamento materiale vietato assurga a reato, esso deve essere "sostenuto" non solo dall'elemento soggettivo richiesto per quella specie di illecito, ma anche dalla capacità di intendere e di volere di cui all'art. 98 c.p. e cioè dalla capacità del minore di comprendere l'antigiuridicità del fatto e dalla libertà di tenere un comportamento diverso da quello posto in essere. Il legislatore, in particolare, non ha stabilito alcuna presunzione nè di capacità ne' di incapacità, lasciando all'accusa l'onere della prova della capacità del minore, sia cognitiva che volitiva, come di tutti gli altri elementi costitutivi del reato. Con specifico riferimento al tipo d'indagine richiesto per stabilire la capacità del minore occorre altresì considerare che mentre l'incapacità di intendere e di volere derivante da causa psicopatologica ha carattere assoluto, nel senso che essa prescinde, talora, dalla natura e dal grado di disvalore sociale della condotta posta in essere, quella da immaturità ha invece carattere "relativo", nel senso che la maturità psichica e mentale del minore è accertabile sulla base di elementi non soltanto psichici, ma anche socio-pedagogici, relativi all'età evolutiva, sicché il relativo esame va compiuto non solo con stretto riferimento al reato commesso ma con auspicabile immediatezza rispetto alla commissione dell'illecito, inevitabilmente influendo il decorso del tempo sul processo stesso di maturazione dell'imputato minorenne.
Alla stregua di tali principi nessun profilo di illegittimità è allora ravvisarle nella sentenza impugnata per avere il giudicante ritenuto, valutata l'età dell'imputato, poco più che quindicenne, l'obiettiva gravità del fatto e nel contempo l'omissione di qualsiasi indagine sulla sua personalità e sull'ambiente socio- familiare in cui lo stesso si è formato, non più esperibile proficuamente a distanza di anni dal fatto, in adesione ad una espressa richiesta in tal senso del Pubblico Ministero ed in applicazione del generale principio "in dubio prò reo", dichiarato non luogo a procedere nei confronti dell'imputato minorenne, per immaturità al momento del fatto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2011