Sentenza 21 marzo 2001
Massime • 2
In tema di corrispettivo dovuto per la fruizione di un pubblico servizio, la posizione del privato, mentre è di interesse legittimo - suscettibile di tutela solo presso il giudice amministrativo - rispetto al provvedimento generale di determinazione della tariffa, assume la consistenza del diritto soggettivo, tutelabile dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, per quanto concerne l'accertamento dell'inesistenza del potere dell'ente di pretendere una prestazione pecuniaria di un determinato ammontare, venendo in tal caso in contestazione diritti ed obblighi di fonte contrattuale privata e ben potendo il giudice ordinario verificare incidentalmente la legittimità e l'efficacia dei provvedimenti dell'autorità amministrativa determinativi o modificativi della tariffa.
Poiché in ordine alle questioni di giurisdizione le Sezioni Unite della Corte di cassazione sono giudice anche del fatto, potendo e dovendo esse procedere all'apprezzamento diretto delle risultanze dell'istruttoria e degli atti di causa, con piena autonomia rispetto alle valutazioni del giudice a quo ed in modo indipendente dalle deduzioni delle parti, si deve reputare che la censura di omesso od insufficiente esame, da parte di quel giudice, di eccezioni, circostanze o difese che siano state avanti ad esso prospettate e si assumano influenti ai fini della decisione sulla questione di giurisdizione, come pure di contraddittorietà della motivazione al riguardo, risulta del tutto irrilevante, anche se prospettata come vizio riconducibile al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., onde se ne deve dichiarare l'inammissibilità.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/03/2001, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO IANNOTTA Primo Presidente Aggiunto F.F.
Dott. FRANCESCO AMIRANTE Presidente di Sezione
Dott. FRANCESCO CRISTARELLA ORESTANO rel. Consigliere
Dott. GIOVANNI PAOLINI Consigliere
Dott. ROBERTO PREDEN Consigliere
Dott. ENRICO ALTIERI Consigliere
Dott. MICHELE VARRONE Consigliere
Dott. GIULIO GRAZIADEI Consigliere
Dott. GIUSEPPE SALMÈ Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 13864/98 R.G. proposto da
COMPAGNIA NAPOLETANA DI ILLUMINAZIONE E SCALDAMENTO COL GAS (NAPOLETANA GAS) S.p.A., in persona del Vice Presidente e legale rappresentante pro tempore Avv. Vittorio BRUN, elettivamente domiciliata in Roma, Corso Trieste n. 88, presso lo studio dell'Avv. Giorgio RECCHIA, difesa dall'Avv. Valerio BARONE in virtù di procura speciale a margine del ricorso,
- ricorrente -
contro
D'FR ES, elettivamente domiciliato in Roma, Via Circonvallazione Clodia n. 167, presso lo studio dell'Avv. Lino Italo Natale, difeso dall'Avv. Antonio Palma in virtù di procura speciale a margine del controricorso,
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza 25-30 luglio 1998 n. 500/98 del Giudice di Pace di Nola.
Udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 23 novembre 2000, dal Cons. Dott. Cristarella Orestano;
Sentito, per la ricorrente, l'Avv. Valerio Barone che ha chiesto accogliersi il ricorso e dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo;
Sentito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avv. Gen. Dott. Alberto Cinque, che ha concluso per il rigetto del ricorso con dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel gennaio del 1998 ES D'ON, residente nel Comune di Saviano, convenne in giudizio, avanti il Giudice di Pace di Nola, la S.p.A. PO Gas, esponendo che era utente del servizio di erogazione dell'acqua gestito in tutto il territorio comunale da tale società e che la medesima, dopo avere informato la cittadinanza, mediante manifesti stradali, che erano in corso di emissione le fatture dei consumi idrici comprensive dei conguagli derivanti dagli aumenti tariffari, decorrenti dal 1^ ottobre 1996, approvati dall'Ufficio Provinciale dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (U.P.I.C.A.), gli aveva recapitato una bolletta- fattura, relativa al solo mese di ottobre 1997, dell'importo di L. 177.000.
Tanto premesso, chiese che fosse accertata la "eccessiva onerosità della prestazione" e che venissero dichiarate non dovute le somme derivanti dall'illegittimo incremento tariffario. La convenuta si costituì e, prima di contestare nel merito la fondatezza della pretesa avversaria, eccepì il difetto di giurisdizione dell'A.G.O..
Con la sentenza precisata in epigrafe il giudice adito, respinta la suddetta eccezione, ha accolto la domanda, sospendendo il pagamento della bolletta in questione e ordinando alla società convenuta di calcolare il consumo idrico dell'attore, riferito al periodo considerato, con la tariffa precedentemente in vigore, in quanto ha ritenuto l'aumento tariffario privo di giustificazione a fronte della non eccellente qualità dell'acqua erogata, della scarsa diligenza della concessionaria nella manutenzione delle condotte e dell'esigenza che l'onere economico per un servizio di così elevata importanza sociale non sia eccessivamente gravoso per l'utenza. Ricorre per cassazione la S.p.A. PO Gas sulla base di due motivi, entrambi attinenti alla giurisdizione, ai quali ES D'ON replica con controricorso.
Entrambe le parti depositano memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo - denunziandosi violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 4 della legge 20.3.1865 n. 2248 All. E, con riferimento all'art. 360, comma I, cod. civ. - si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione.
Premesso che la determinazione delle tariffe idriche segue un complesso ed articolato procedimento amministrativo avente inizio con la determinazione della struttura tariffaria da parte del concessionario del servizio e avente termine con il provvedimento dell'U.P.I.C.A. (succeduto al Comitato Provinciale Prezzi in virtù del D.P.R. 20.4.1994 n. 3377) di approvazione delle tariffe proposte, si deduce che, rispetto a tale procedimento, l'interesse dell'utente (ed in generale dei terzi) ad una corretta e regolare determinazione delle tariffe del servizio non assurge al rango di diritto soggettivo ma ha natura e consistenza di interesse legittimo, con la conseguenza che la cognizione sulla domanda dell'attore diretta a contestare la legittimità di detta determinazione doveva ritenersi riservata alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Con il secondo motivo si denunzia violazione dell'art. 132 cod. proc. civ. con riferimento all'art. 360 n. 5 stesso codice,
lamentandosi che sulla detta eccezione di difetto di giurisdizione il giudice a quo si sia limitato all'affermazione della sua infondatezza senza fornire nessuna motivazione.
Le censure non meritano accoglimento.
Quanto alla seconda deve osservarsi che, in ordine alle questioni di giurisdizione, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono giudici anche del fatto, potendo e dovendo esse procedere all'apprezzamento diretto delle risultanze e degli atti di causa con piena autonomia rispetto alle valutazioni del giudice, a quo ed in modo indipendente dalle deduzioni delle parti, per cui l'omesso od insufficiente esame, da parte di tale giudice, di eccezioni, circostanze o difese che siano state avanti ad esso prospettate e si assumano influenti ai fini della decisione sulla giurisdizione, come pure l'eventuale contraddittorietà della motivazione al riguardo, sono del tutto irrilevanti (v., tra le altre, sent. n. 79/99). Quanto al primo motivo, occorre ricordare che oggetto del contendere era, nel caso di specie, la pretesa della società ricorrente, estrinsecatasi nella emissione di una bolletta-fattura relativa al mese di ottobre 1997, di far pagare al D'ON un certo importo quale corrispettivo per l'erogazione dell'acqua, pretesa che il D'ON riteneva eccessiva, sia pure contestando l'applicazione di un recente aumento delle tariffe in quanto non giustificato, a suo modo di vedere, dalla qualità del servizio prestato. Non v'è dubbio, allora, che la controversia inerisse al rapporto privatistico di utenza e che solo indirettamente coinvolgesse la questione dell'incremento tariffario. Orbene, queste Sezioni Unite hanno avuto più volte occasione di insegnare che, mentre in materia di tariffe - trovando queste fondamento in atti amministrativi generali di fronte ai quali la posizione dei privati che li impugnano non può che essere di interesse legittimo - la giurisdizione spetta al giudice amministrativo, in tema di contratti di somministrazione di pubblici servizi, qualora l'utente contesti il diritto del concessionario o gestore di pretendere una prestazione pecuniaria di un determinato ammontare, la relativa controversia, quand'anche vengano indirettamente in discussione questioni tariffarie, spetta alla cognizione del giudice ordinario, avendo essa ad oggetto diritti ed obblighi di fonte contrattuale privata e ben potendo tale giudice verificare incidentalmente, se necessario, ai fini di una loro eventuale disapplicazione ex art. 5 della L. 20.3.1865 n. 2248 All. E, la legittimità e l'efficacia dei provvedimenti dell'Autorità determinativi o modificativi delle tariffe (v., ex plurimis, sent. 111/89, 10383/93, 253/99, 402/99, 387/99, 384/2000). Alla stregua delle osservazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato e va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
Si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
LA CORTE A SEZIONI UNITE Rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.
Compensa tra le parti le spese del presente procedimento. Così deciso in Roma, il 23 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2001