Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/03/2001, n. 120
CASS
Sentenza 21 marzo 2001

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In tema di corrispettivo dovuto per la fruizione di un pubblico servizio, la posizione del privato, mentre è di interesse legittimo - suscettibile di tutela solo presso il giudice amministrativo - rispetto al provvedimento generale di determinazione della tariffa, assume la consistenza del diritto soggettivo, tutelabile dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, per quanto concerne l'accertamento dell'inesistenza del potere dell'ente di pretendere una prestazione pecuniaria di un determinato ammontare, venendo in tal caso in contestazione diritti ed obblighi di fonte contrattuale privata e ben potendo il giudice ordinario verificare incidentalmente la legittimità e l'efficacia dei provvedimenti dell'autorità amministrativa determinativi o modificativi della tariffa.

Poiché in ordine alle questioni di giurisdizione le Sezioni Unite della Corte di cassazione sono giudice anche del fatto, potendo e dovendo esse procedere all'apprezzamento diretto delle risultanze dell'istruttoria e degli atti di causa, con piena autonomia rispetto alle valutazioni del giudice a quo ed in modo indipendente dalle deduzioni delle parti, si deve reputare che la censura di omesso od insufficiente esame, da parte di quel giudice, di eccezioni, circostanze o difese che siano state avanti ad esso prospettate e si assumano influenti ai fini della decisione sulla questione di giurisdizione, come pure di contraddittorietà della motivazione al riguardo, risulta del tutto irrilevante, anche se prospettata come vizio riconducibile al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., onde se ne deve dichiarare l'inammissibilità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/03/2001, n. 120
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 120
    Data del deposito : 21 marzo 2001

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