Sentenza 21 marzo 2007
Massime • 1
È abnorme il provvedimento di correzione di errore materiale con il quale il giudice integri la sentenza di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen., dopo la sua pubblicazione, per disporre la confisca di beni sottoposti a sequestro.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/03/2007, n. 25035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25035 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 21/03/2007
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - N. 499
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 036210/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) SO VI, N. IL 07/07/1945;
avverso SENTENZA del 16/02/2005 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TRENTO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. BLAIOTTA ROCCO MARCO;
lette le conclusioni del P.G., che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il GUP del Tribunale di Trento ha applicato la pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nei confronti di PE Vito in ordine ai reati di cui agli artt. 416, 110, 56, 624 e 625 c.p.. Con annotazione aggiunta all'atto in epoca successiva al deposito della pronunzia, lo stesso giudice ha disposto la confisca dell'auto sequestrata all'imputato.
Ricorre per Cassazione il difensore deducendo l'abnormità di tale statuizione. Si osserva che l'auto è stata già restituita dal P.M. essendosi ritenuto che essa non fosse pertinente al reato;
e che inoltre l'atto è completamente privo di motivazione. Il ricorso è fondato. Ai sensi dell'art. 547 c.p.p., successivamente alla sua pubblicazione la sentenza può essere oggetto di modifiche solo se manca o è incompleto alcuno dei suoi requisiti previsti dall'art. 546 c.p.p., o vi è necessità d'integrare la motivazione. A tali correzioni si provvede a norma dell'art. 130 c.p.p.. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che la mancanza di una statuizione dovuta non può aver luogo con la procedura della correzione dell'errore materiale, potendosi disporre modifiche od integrazioni solo dal giudice d'appello mediante la relativa determinazione sul punto. La procedura di correzione di cui agli artt. 130 e 547 c.p.p. può aver luogo solo quando si sia in presenza di errori od omissioni rilevabili dal contesto del provvedimento e di natura tale da non modificare il contenuto essenziale dell'atto (Cass. 1^, 21 settembre 1998, n. 4455). Occorre in sostanza che si tratti di errore od omissione materiale e non concettuale (Da ultimo in tal senso Cass. 1^, 28 aprile 2004, Rv. 228250). In applicazione di tale principio è stata esclusa la possibilità di integrare la pronunzia, con la procedura in | questione, per liquidare spese giudiziali (Cass. 1^, 27 maggio 1993. Rv. 195655) o per applicare pene accessorie nel caso in cui esse non conseguano ex lege alla pronunzia di condanna (Cass. 21 settembre 1998 cit.). È stata poi ritenuta l'abnormità del provvedimento col quale il giudice modifichi o integri la sentenza ex art. 444 c.p.p., dopo la sua (pubblicazione, per adottare statuizioni in ordine alla costituzione di parte civile ed alla liquidazione di spese ed onorari (Cass. 6^, 9 dicembre 2002, Rv. 223486). In conclusione, alla luce della normativa in questione e delle concordi, condivise enunciazioni di principio espresse dalla giurisprudenza di questa Corte, può ritenersi che il contenuto decisorio della sentenza non può essere in alcun modo oggetto d'integrazione o modificazione a posteriori nel suo nucleo concettuale. L'atto che immuti la sentenza in tale guisa non consentita si pone al di fuori delle linee essenziali tracciate dall'ordinamento per definire i connotati ed i tratti di definitività della sentenza;
e costituisce quindi provvedimento abnorme.
Il provvedimento in esame appare abnorme alla luce dei principi esposti. Esso, infatti, dopo la pubblicazione della sentenza, e con espressa finalità d'integrazione del suo contenuto, dispone, senza che ne siano in alcun modo esplicitate la ragioni, la confisca di un'auto; in una situazione in cui, per giunta, nulla consente d'inferire che si sia in un caso di confisca obbligatoria. Così, s'immuta irritualmente ed in modo enunciativo il contenuto decisorio della sentenza. L'atto deve essere conseguentemente annullato senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2007