Sentenza 7 ottobre 2014
Massime • 1
In tema di gestione dei rifiuti, l'eliminazione mediante incenerimento di sfalci e potature non integra il reato di smaltimento non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi di cui all'art. 256, comma primo, lett. a), del D.Lgs. n. 152 del 2006, trattandosi di residui vegetali che non sono classificabili come rifiuti e che sono utilizzati in agricoltura mediante processi e metodi costituenti normali pratiche agronomiche disciplinate dagli artt. 182, comma sesto-bis, e 185 comma primo, lett. f), del citato D.Lgs. n. 152 del 2006, in quanto non danneggiano l'ambiente, né mettono in pericolo la salute umana.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/10/2014, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 07/10/2014
Dott. SAVINO Mariapia G. - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere - N. 3231
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - rel. Consigliere - N. 2627/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino;
nei confronti di:
RC CE, nato il [...];
avverso la sentenza del Gip del Tribiunale di Avellino del 12 marzo 2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Alessandro M. Andronio;
letta la requisitoria del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dr. Selvaggi Eugenio, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO
1. - Con sentenza del 12 marzo 2013 pronunciata ex art. 459 c.p.p., comma 3, e art. 129 c.p.p., comma 1, il Gip del Tribunale di Avellino
ha assolto l'imputato, con la formula "perché il fatto non sussiste", dal reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lettera a), a lui ascritto per avere effettuato, senza autorizzazione, attività di smaltimento, mediante incenerimento a terra, di scarti vegetali (il 6 agosto 2012).
Il giudice ha, in particolare, ritenuto che la cenere di legno proveniente dal bruciamento delle stoppie e degli altri residui vegetali può essere impiegata come concime, cosicché il bruciamento deve essere considerato un metodo naturale che consente di riutilizzare direttamente sul posto i residui derivanti dalla silvicoltura. A tali considerazioni ha aggiunto che l'eventuale violazione delle modalità di regolamentazione dettate dai sindaci per la bruciatura dei residui vegetali derivanti dall'attività agricola è sanzionata in via amministrativa dalla L.R. Campania n. 11 del 1996, art. 47, lett. b), dell'allegato C.
2. - Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, sul rilievo che l'incenerimento di residui vegetali sarebbe sanzionato dalla disposizione incriminatrice a prescindere dalla quantità di rifiuti smaltiti illecitamente, perché essi sono qualificati come rifiuti speciali dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 184, comma 3, lettera a), nella formulazione attualmente vigente. Il ricorrente richiama, a tale proposito, la sentenza Cass. pen., sez. 3, 4 novembre 2008, n. 46213, rv. 241790, secondo la quale l'utilizzazione delle ceneri come concime naturale non trova riscontro nelle tecniche di coltivazione attuali e i residui del incenerimento di rami tagliati non costituiscono materia prima secondaria, ma rifiuto. Con un secondo motivo di doglianza, il pubblico ministero ricorrente evidenzia che il giudice ha fondato la sua decisione circa l'utilizzabilità delle ceneri come concimanti su valutazioni tecniche acquisite attraverso la citazione di riviste scientifiche non presenti in atti, violando così gli artt. 189 e 191 c.p.p., che non consentono l'utilizzazione della scienza privata ai fini della decisione.
3. - Con memoria depositata il 14 settembre 2014, il difensore dell'imputato ha richiamato la disciplina introdotta in materia di abbruciamento di residui vegetali dal D.L. n. 91 del 2014, art. 14, comma 8, lett. b), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 116 del 2014, che escluderebbe tale attività dal novero di quelle sanzionate penalmente ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 256 e 256 bis. CONSIDERATO IN DIRITTO
4. - Il ricorso non è fondato.
4.1. - Trova applicazione nella fattispecie in esame il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 185, comma 1, lett. f), richiamato dal dell'art. 182,
nuovo comma 6 bis, introdotto dal D.L. 24 giugno 2014, n. 91, art. 14, comma 8, lett. bb), convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.
4.1.1. - La richiamata lettera f) dell'art. 185, comma 1, prevede che non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del D.Lgs. n. 152 del 2006, tra l'altro, la paglia, gli sfalci e potature,
nonché l'altro materiale agricolo-forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi e con metodi che non danneggiano l'ambiente ne mettono in pericolo la salute umana. E questa Corte, con la sentenza sez. 3, 7 marzo 2013, n. 16474, ha affermato, nell'interpretare tale disposizione, che la combustione degli sfalci e dei residui di potatura rientra nella normale pratica agricola, con la conseguenza che i materiali in questione devono essere ritenuti esclusi dal novero dei rifiuti.
Ai sensi del richiamato comma 6 bis, le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiore a 3 m steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'art. 185, comma 1, lett. f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti e non attività di gestione dei rifiuti. La stessa disposizione aggiunge che, in ogni caso, nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata e che i comuni e le amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale in caso di condizioni sfavorevoli o rischi per l'incolumità e la salute umana. Dalla formulazione della disposizione non emerge con chiarezza quale sia la sanzione per il suo mancato rispetto nel caso di combustione di residui vegetali nei periodi di massimo rischio o in violazioni dei limiti o dei divieti posti dalle amministrazioni territoriali. Nondimeno lo stesso decreto-legge ha aggiunto all'art. 256 bis, comma 6, un secondo periodo, a norma del quale, fermo restando quanto previsto dall'art. 182, comma 6 bis, le sanzioni penali per la combustione illecita di rifiuti non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo forestale naturale, anche derivato dal verde pubblico o privato.
Dal sistema - come appena delineato - può dunque desumersi in via interpretativa che gli scarti vegetali sono esclusi dal novero dei rifiuti e che ad essi non sono di conseguenza applicabili ne' l'art. 256 bis, che contiene, del resto, un'espressa esclusione in tal senso, ne' l'art. 256, che si riferisce ai soli materiali riconducibili alla categoria dei rifiuti (v. anche Cass. pen., sez. 3, 2 ottobre 2014, n. 44886). Tali conclusioni non si pongono in contrasto con i principi affermati da questa stessa sezione con le sentenze 9 luglio 2014, nn. 39203, 39204, 41713, 41714, 41715, relative a fattispecie analoghe a quella qui in esame, perché tali pronunce sono state rese nella vigenza dell'art. 256 bis, comma 6 bis, introdotto D.L. 24 giugno 2014, n. 91, art. 14, comma 8, lett. b), ormai venuto meno con efficacia ex tunc. L'introduzione del richiamato comma 6 bis non è stata, infatti, confermata dalla legge di conversione, a seguito della quale si è invece consolidato l'assetto normativo appena sopra descritto. Secondo la formulazione dell'art. 256, comma 6 bis vigente al 9 luglio 2014: "le disposizioni del presente articolo e dell'art. 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata". Confrontando tale disposizione e l'art. 182, comma 6 bis, attualmente vigente, emerge che nella prima si prevedeva, per consentire la combustione di residui agricoli, un limite poi non più previsto dalla seconda, costituito dalla necessaria individuazione, con apposita ordinanza del sindaco, delle aree dei periodi e degli orari. Va inoltre nuovamente evidenziato che solo nella seconda delle due disposizioni vi è un espresso riferimento al fatto che le attività di raggruppamento e abbruciamento costituiscono normali pratiche agricole al fine del reimpiego dei materiali come concimanti o ammendanti. Le richiamate sentenze del 9 luglio 2014 devono dunque ritenersi superate, perché valorizzavano - allo scopo di non escludere la configurabilità del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, - proprio il dato della mancanza di provvedimenti amministrativi che consentissero la combustione dei residui vegetali attraverso l'individuazione di limitazioni di tempo e di luogo nonché l'ulteriore dato della mancanza di certezza scientifica circa l'utilizzabilità delle ceneri di combustione come concime.
4.1.2. - Resta da definire, nell'ambito di un sistema che - come già evidenziato - presenta non poche difficoltà interpretative, l'ambito di applicazione dell'art. 184, comma 3, lett. a), richiamato dal pubblico ministero ricorrente, a norma del quale sono rifiuti speciali i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.. Da quanto sopra evidenziato, si evince che tale disposizione trova applicazione, con il correlato apparato sanzionatorio penale, per i rifiuti agricoli e agroindustriali diversi da quelli utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da biomassa mediante processi e con metodi che non danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana (art. 185, comma 1, lett. f). Tra tali metodi rientrano, per espressa previsione del legislatore, il raggruppamento e l'abbruciamento effettuati in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a 3 m steri per ettaro, nel luogo di produzione (art. 182, comma 6 bis). 4.1.3. - Venendo al caso di specie, va rilevato che, dalla formulazione dell'imputazione, non risulta che l'attività dell'imputato sia andata oltre i limiti quantitativi indicati dal legislatore al richiamato art. 182, comma 6 bis. D'altronde, non occorre neppure verificare se l'abbruciamento sia avvenuto in un periodo in cui la Regione aveva dichiarato il massimo rischio per gli incendi boschivi, dal momento che il legislatore, nello statuire che in tal caso "la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata", non fa riferimento ad una disposizione sanzionatoria penale, bensì pone un generico divieto che può al più essere sanzionato come illecito amministrativo. Il primo motivo di ricorso è, dunque, infondato.
4.2. - Tale essendo il quadro normativo, risulta irrilevante in questa sede ogni ulteriore considerazione relativa al dibattito circa il fondamento scientifico dell'utilizzazione delle ceneri da combustione di residui agricoli come concime naturale. Le affermazioni contenute nella sentenza Cass. pen., sez. 3, 4 novembre 2008, n. 46213 - in cui si ricorda i giudici di merito avevano, nel caso al loro esame, affermato che l'utilizzazione delle ceneri come concime naturale non trova riscontro nelle tecniche di coltivazione, con la conseguenza che i materiali agricoli di scarto non potevano essere considerati quale materia prima secondaria riutilizzata in diversi settori produttivi senza pregiudizio dell'ambiente - deve ritenersi, infatti, superata dalla scelta effettuata dal legislatore con l'introduzione del richiamato art. 182, comma 6 bis, laddove si precisa espressamente che le attività di raggruppamento e di abbruciamento effettuate sul posto e nei limiti quantitativi indicati costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti. Ne consegue l'infondatezza anche del secondo motivo di ricorso. 4.3. - Deve, in conclusione, affermarsi il principio secondo cui le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli in quantità giornaliere non superiori a 3 m steri per ettaro dei materiali vegetali di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 185, comma 1, lett. f), del effettuate nel luogo di produzione non sono sanzionate penalmente ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 256 e 256 bis neanche quando essi siano effettuate nei periodi di rischio per gli incendi boschivi indicati dalle Regioni. Tali condotte sono, infatti, sanzionate in via amministrativa. E, con riferimento al caso di specie, la sanzione amministrativa applicabile - e concretamente applicata, secondo quanto riferito dal giudice di merito - è quella di cui allA L.R. Campania n. 11 del 1996, art. 47, lett. b), dell'allegato C.
5. - Il ricorso deve perciò essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del pubblico ministero.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2015