Cass. pen., sez. III, sentenza 12/01/2016, n. 7858
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Sentenza 12 gennaio 2016

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Qualora la sentenza pronunciata in sede di appello venga comunicata alla Procura generale prima della scadenza del termine indicato dal giudice per il deposito, il termine per proporre l'impugnazione avverso la stessa decorre, per il P.G., dalla data della comunicazione e non dalla scadenza del termine di deposito. (In motivazione, la Corte ha osservato che i principi di impersonalità dell'Ufficio e di buon andamento della P.A. fanno presumere che, acquisita notizia della esistenza e del contenuto della sentenza, la Procura generale sia in grado di operare "cognita causa" le proprie valutazioni, con la conseguenza che da quel momento decorre il termine per l'impugnazione, non valendo le esigenze di difesa tutelate dagli art. 585, comma secondo, lett. d) e 548, comma terzo cod. proc. pen., a favore dell'imputato contumace).

Il potere di proporre appello incidentale non spetta a chi è privo del potere di proporre quello principale, con la conseguenza che, nel giudizio abbreviato, il pubblico ministero non può proporre appello incidentale quando quello principale gli sia precluso a norma dell'art. 443, comma terzo, cod. proc. pen..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 12/01/2016, n. 7858
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7858
    Data del deposito : 12 gennaio 2016

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