Sentenza 1 marzo 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/03/2003, n. 3061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3061 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2003 |
Testo completo
0 3061/03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ogg.: Lavori R. G. 16710/00 SEZIONE LAVORO Cron. N. 7104 composta dai seguenti Magistrati: Rep. N.-Presidente- 1. Dott. Vincenzo Trezza 2. * Donato Figurelli -Consigliere- Ud. 22.11.2002 ;63. Pietro Cuoco -Consigliere- 4. Alessandro De Renzis -Rel. Consigliere- 5 Maura La Terza -Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gene- rale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, é domiciliato per legge Ricorrente
CONTRO
PE AN Intimata per la cassazione della sentenza n. 498 del Tribunale del Lavoro di Potenza del 23.3.2000/17.5.2000 nella causa n. 1336 R. G. 4786 2 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22.11.2002 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
sentito il P.M., in persona del Sost Proc Gen. Dott. Vincenzo Nardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso, ritualmente depositato e notificato, TO Pe- cora conveniva in giudizio dinanzi al Pretore del Lavoro di Po- tenza il Ministero dell'interno per sentir accertare il suo diritto, con conseguente condanna, a fruire del beneficio dell'indennità di accompagnamento dal 2.10.1993. La parte convenuta, costituendosi, contestava la fondatezza del ri- corso, chiedendone il rigetto. All'esito dell'istruzione, espletata consulenza tecnica di ufficio, l'adito Pretore, con sentenza n. 75 del 1998, respingeva la doman- da. Il Tribunale di Potenza accoglieva l'appello proposto da parte di TO EC e per l'effetto, in riforma dell'impugnata deci- sione, con sentenza depositata il 17.5.2000, rinnovata la consu- lenza tecnica di ufficio, dichiarava IE EC inabile ai sensi di legge e condannava il Ministero a pagare all'appellante l'indennità di accompagnamento a decorrere dal 1°.5.1999, oltre interessi legali dalle singole scadenze dei ratei fino al soddisfo. In particolare, il Tribunale condivideva le conclusioni del consu- lente di secondo grado, secondo il quale le patologie riscontrate 3 rendevano impossibile la deambulazione ed incidevano sulla pos- sibilità di gestione autonoma negli atti quotidiani della vita senza l'aiuto di un accompagnatore. Contro tale sentenza propone ricorso per cassazione il Ministero dell'Interno sulla base di sei motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione e/o falsa ap- plicazione dell'art. 149 disp. att. C.P.C., in relazione all'art 360 n. 3 C.P.C., mentre con il secondo motivo deduce vizio motiva- zione su punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 n. 5 C.P.C. Sul punto viene evidenziato che nella fattispecie i requisito sa- nitario è stato riconosciuto per la prima volta a decorrere dal 1° maggio 1999, ossia all'esito del giudizio di appello, e ciò in aperta violazione del principio del doppio grado di giudizio ed in violazione del principio dell'effetto devolutivo dell'atto di ap- pello, essendosi il Tribunale di Potenza pronunciato quale giudi- ce di primo grado (c/o di unico grado) circa la sopravvenienza del requisito sanitario. Gli esposti rilievi sono infondati. Questa Corte di recente ha ribadito l'indirizzo, che si ritiene di condividere, nel senso che l'art. 149 disp. att. C.P.C., che impo- ne di valutare anche gli aggravamenti incidenti sul complesso in- validante verificatosi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario, essendo volto a superare le preclusioni che posso- 4 no derivare dal generale principio, in materia previdenziale, della previa domanda amministrativa, e, nell'ordinamento processuale, della pronuncia nei limiti della domanda e quindi dello stesso principio devolutivo, che regola, in via generale, il giudizio di appello, trova applicazione- quale espressione di un principio di economia processuale, nonché in base al canone interpretativo desunto dal precetto costituzionale di razionalità e di uguaglian- za anche nel corso del giudizio di appello (Cass. sentenza n. 4834 del 4 aprile 2002). Da tale impostazione deriva che il giudice possa prendere in con- siderazione, ai fini del riconoscimento della richiesta provviden- za, l'aggravamento della malattia e tutte le altre infermità inci- denti sul complesso invalidante verificatesi nel corso del proce- dimento amministrativo e in quello giudiziario, e quindi anche nel giudizio di secondo grado. Se quest'ultima ipotesi si verifica, come nel caso di specie, la decorrenza del beneficio non coincide con il primo giorno del mese successivo alla domanda, ai sensi dell'art. 3- 4ª comma- della legge n. 18 del 1980, ma corrisponde con il momento del aggravamento (Cass. sentenza 1. 10457 delsopravvenuto 23.9.1999). Agli esposti principi si è ispirata l'impugnata sentenza, la quale correttamente ha fissato la decorrenza dell'indennità di accompa- gnamento dal maggio 1999, epoca in cui si sono integrati i re- quisiti sanitari per il riconoscimento delle richieste provvidenze. 5 Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione della legge n. 18 del 1980 (art 1), in relazione all'art. 360 n. 3 C.P.C., mentre, con il quarto motivo, deduce vizi di motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 n. 5 C P.C.. Al riguardo il ricorrente rileva che il Tribunale di Potenza non ha tenuto nella dovuta considerazione il carattere ingravescente e degenerativo con il progredire dell'età delle patologie riscontrate (in specie poliartrosi a carico dei rachide) e non ha fornito ade- guata motivazione sul punte. Il ricorrente osserva sotto diverso profilo che il Tribunale non ha valutato, ai fini dell'art. I della legge n. 18 del 1980, l'esistenza di un danno funzionale, costituito da una situazione di impossibilità, mentre solo in termini generici ha fatto riferimento all'impossibilità di deambulazione e di compimento degli atti quotidiani della vita senza l'aiuto di un accompagnatore, non ef- fettuando alcuna verifica circa il carattere permanente o tempo- ranco di tale impossibilità e non indicando alcun episodio speci- fico. Le esposte censure non hanno pregio e vanno disallese. La parte ricorrente ha mosso critiche del tutto generiche al giu- dizio medico-legale contenuto nell'impugnata decisione, che si è richiamata agli accertamenti compiuti dal consulente tecnico di ufficio, non contrastando tali accertamenti con precisi e puntuali elementi probatori in ordine a carenze o deficienze diagnostiche e limitandosi ad opporre un diverso apprezzamento in ordine alle patologie riscontrate a carico dell'assistita. L'impugnala sentenza ha, pertanto, fornito adeguata motivazione, richiamandosi all'anzidetta consulenza, da cui emergeva che An- tonietta EC era impossibilitata a deambulare e non aveva au- tonomia personale né capacità di compiere gli atti gli atti quoti- diani della vita. In questo senso può richiamarsi l'orientamento di questa Corte, secondo cui, ai fini dell'attribuzione dell'indennità di accompa- gnamento, "l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vi- ta" non va intesa in senso restrittivo, dovendo riferirsi a chiun- que, pur potendo spostarsi nell'ambito domestico, non sia in gra- do, per la natura della malattia, di provvedere alla propria persona o ai bisogni della vita quotidiana, ossia non possa sopravvivere senza l'aiuto del prossimo (Cass. sentenza n. 667 del 2002; Cass. sentenza n. 3299 del 2001), Trattasi in ogni caso di valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità, come più volte ribadito da questa Corte, la quale ha osservato che nel giudizio in materia di invalidità i la- mentati errori e lacune della consulenza sono suscettibili di esa- sotto il profilo del vizio di motivazione me unicamente dell'impugnata sentenza, quando siano riscontrabili carenze e deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate c non già quando si prospettino semplici difformità tra la valuta- zione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologi- co e la valutazione della parte (Cass 1 gennaio 2000, n. 225; 7 Cass. 8 agosto 1998, n. 7798; Cass. 9 gennaio 1992, 142) Il ricorrente con il quinto motivo deduce violazione e falsa appli- cazione dell'art. 429- ultimo comma- C.P.C., in relazione all'art. 360 n. 3 C.P.C.; mentre con il sesto motivo lamenta vizio di mo- Livazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 n. 5 C.P.C.. Le censure riguardano il riconoscimento degli interessi legali. che non sarebbero dovuti, non essendo ravvisabile mora alcuna da parte dell'Amministrazione dell'Interno, in relazione alla so- pravvenienza dei fatti invalidanti e trattandosi quindi di credito avente natura illiquida Le doglianze non sono fondate. Con l'accertamento dell'indennità di accompagnamento ex art. 149 disp. att. C.P.C. e cen la fissazione della sua decorrenza dalla data dell'avvenuto aggravamento, il relativo credito diventa liquido ed esigibile, produce quindi interessi legali ex art. 1282 Cod. Civ., senza necessità di alcuna messa in mora nei confronti dell'Amministrazione dell'Interno. Correttamente pertanto il giudice di appello ha liquidato gli inte- ressi legali sui singoli ratei dalle rispettive scadenze al soddisfo, atteso che i crediti relativi a prestazioni assistenziali, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 196 del 1993, sono soggetti alla disciplina dell'art. 429- 3° comma- C.P.C. (in que- sto senso Cass. sentenza n. 8329 del 29 luglio 1995). In conclusione, il ricorso è destituito di fondamento e va rigetta- 8 to. Nessuna pronuncia va emessa per le spese del giudizio di cassa- zione, non avendo svolto alcuna difesa la parte intimata.
PQ M
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di le- gittimità. Così deciso in Roma addi novembre 2002 Il PresidenteКискино Елена Il Consigliere relatore estensore Alessandro De penzi, CANCELLIERE Deposi t in C o lieria BLIERE